Reclamo avanti la Corte d'Appello avverso il provvedimento di (revoca dell') affidamento preadottivo

Andrea Conti

Inquadramento

Il provvedimento del Tribunale per i Minorenni che dispone l'affidamento preadottivo o che revoca tale affidamento può essere oggetto di impugnazione avanti alla Corte d'Appello, sezione minori, persone e famiglia.

Formula

CORTE DI APPELLO DI ... [1] SEZIONE MINORI, PERSONE E FAMIGLIA

RECLAMO [2]EX ART. 24, L. N. 184/1983

Il Sig. ..., nato a ..., il ..., residente in ..., via ..., C.F. ..., rappresentato e difeso dall'Avv. ..., del Foro di ..., C.F. ..., (il quale dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni relative al procedimento in oggetto al numero di fax ... ed all'indirizzo PEC ... ) [3] presso il cui studio in ..., via ..., è elettivamente domiciliato, come da procura allegata al presente atto

- reclamante -

CONTRO

il Sig. ..., nato a ..., il ..., residente in ..., via ..., C.F. ..., nella sua qualità di adottante

- reclamato -

AVVERSO

la sentenza n. ... / ..., emessa dal Tribunale per i Minorenni di ..., in data ... e depositata in data ..., ... all'esito del procedimento R.G. n. ... / ..., con cui “ ... ” [4]

PREMESSO CHE

- il Tribunale per i Minorenni di ..., con sentenza n. ... / ..., emessa in data ..., all'esito del procedimento R.G. n. ... / ..., notificata in data ..., ha dichiarato lo stato di adottabilità del minore ..., nato a ..., il ...;

- in data ..., il Tribunale per i Minorenni di ..., con ordinanza n. ..., emessa in data ..., all'esito del procedimento R.G. n. ... / ..., notificata in data ..., ha disposto l'affidamento preadottivo [5] del minore ..., nato a ..., il ..., al Sig. ..., nato a ..., il ..., e alla Sig.ra ..., nata ..., il ..., entrambi residenti in ..., via ...;

- la predetta ordinanza motivava nei seguenti termini:

a) ...;

b) ...;

c) ...;

- l'affidamento preadottivo veniva disposto con le seguenti modalità:

a) ...;

b) ...;

c) ...;

- nel caso in questione si intende chiedere la revoca della predetta ordinanza di affidamento preadottivo per i seguenti motivi:

1) ...;

2) ...;

3) ....

***

Tutto ciò premesso, il Sig. ..., ut supra rappresentato, difeso e domiciliato,

PROPONE RECLAMO

ai sensi dell'art. 23, l. n. 184/1983, avverso l'ordinanza n. ... / ..., emessa in data ... dal Tribunale per i Minorenni di ..., all'esito del procedimento R.G. n. ... / ..., e, per l'effetto, rassegnando le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contraris reiectis, fissata l'udienza di comparizione delle parti con termine per notifica del presente ricorso e pedissequo provvedimento di fissazione udienza,

In via principale:

- revocare l'ordinanza n. ... / ..., emessa in data ... dal Tribunale per i Minorenni di ..., all'esito del procedimento R.G. n. ... / ... con cui è stato disposto l'affidamento preadottivo del minore ....

In ogni caso:

con vittoria di spese e compensi come da d.m. n. 55/2014;

In via istruttoria:

a) ...;

b) ...;

c) ....

Ai sensi dell'art. 82, comma 1, l. n. 184/1983 il presente procedimento e la relativa procedura sono esenti da imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai Pubblici Ufficiali.

Si producono in copia, oltre all'originale della procura alle liti, i seguenti documenti:

1. sentenza del Tribunale per i Minorenni di ... n. ... / ... del ..., con cui si dichiarava lo stato di adottabilità del minore, in copia autentica;

2. ordinanza del Tribunale per i Minorenni di ... n. ... / ... del ..., con cui veniva disposto l'affidamento preadottivo, in copia autentica;

3. fascicolo di primo grado;

4. ... [6].

Luogo e data

Firma Avv.

PROCURA

Io sottoscritto ..., nato a ..., il ... e residente a ..., via ..., n. ..., C.F. ... delego l'Avv. ... con studio a ..., via ..., n. ..., presso il quale eleggo domicilio, per essere rappresentato e difeso nel presente giudizio, in ogni fase e grado del processo, compreso quello di esecuzione, conferendogli ogni più ampio potere incluso quello di transigere e conciliare, riscuotere e quietanzare, rinunciare agli atti e farsi sostituire. Dichiaro di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13, d.lgs. n. 196/2003 ed autorizzo il trattamento dei relativi dati per le finalità di cui al presente mandato. Dichiaro di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, comma 3, d.lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20, d.lgs. n. 28/2010, come da specifico atto separato. Dichiaro, altresì, di essere stato informato della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 2, d.l. n. 132/2014, convertito in l. n. 162/2014. Dichiaro altresì di essere stato informato delle caratteristiche e del grado di complessità dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative ed ipotesi di soluzione, della prevedibile durata del processo, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico; altresì, dichiaro di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale. Sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa. Dichiaro infine di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 Reg. UE n. 2016/679 (G.D.P.R.) e dell'art. 13, d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e presto il consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito. Prendo atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità dell'incarico conferito.

Luogo e data

Firma

Per autentica della sottoscrizione

Firma Avv.

1. Risulta competente, secondo le regole generali, la Corte d'Appello, sezioni minori, persone e famiglia, nel cui distretto ha sede il Tribunale per i Minorenni che ha emesso la sentenza impugnata (cfr. art. 24, l. n. 184/1983 e art. 38, comma 3, disp. att. c.c.).

2. L'atto dovrà rispettare i criteri redazionali ed i limiti dimensionali previsti dal d.m. 7 agosto 2023, n. 110, rubricato: “Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo”. In particolare, occorre ricordare che, al fine di assicurare la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali (cfr. artt. 121 c.p.c. e 46 disp. att. c.p.c.), l'art. 1 d.m. n. 110/2023 individua l'articolazione che il l'atto deve avere e l'art. 3 d.m. n. 110/2023 individua in 80.000 caratteri (spazi esclusi) il limite dimensionale dello scritto difensivo. Sul punto occorre richiamare, però, l'art. 5, comma 1, d.m. n. 110/2023 in forza del quale i predetti limiti possono essere superati se la controversia presenta questioni di particolare complessità anche in relazione agli interessi coinvolti. In tal caso sarà onere del difensore esporre sinteticamente le ragioni per le quali si è reso necessario il superamento di tali limiti (art. 5, comma 1, d.m. n. 110/2023) ed inserire nell'atto, subito dopo l'intestazione, un indice ed una breve sintesi del contenuto dell'atto (art. 5, comma 2, d.m. n. 110/2023). Inoltre, appare opportuno richiamare anche l'art. 2, comma 1, lett. c), d.m. n. 110/2023 in forza del quale l'atto deve contenere anche l'indicazione di parole chiave, nel numero massimo di venti, che individuano l'oggetto del giudizio.

3. Ai sensi dell'art. 13, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002: “Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ... ... ovvero qualora la parte ometta di indicare il C.F. ... il contributo unificato è aumentato della metà”.

4. Occorre indicare il dispositivo della sentenza che si intende impugnare.

5. Il reclamo può essere proposto anche avverso il decreto con cui, ai sensi dell'art. 23, l. n. 184/1983, viene disposta la revoca dell'affidamento preadottivo. In tali casi si dovrà indicare anche il decreto di revoca e le ragioni che hanno indotto il Tribunale per i Minorenni a pronunciarsi a favore della revoca.

6. Deve essere indicata l'ulteriore documentazione utile e rilevante che si intende produrre.

Commento

L'art. 24, l. n. 183/1984 riconosce la legittimazione attiva del Pubblico Ministero e del tutore ad impugnare sia l'ordinanza con cui il Tribunale per i Minorenni dispone l'affidamento preadottivo sia il decreto motivato di revoca. Si deve escludere la legittimazione attiva degli affidatari: si tratta, almeno secondo l'orientamento prevalente, di soggetti portatori di un mero interesse.

Con riferimento al Pubblico Ministero, la legittimazione attiva deve essere riconosciuta al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello in difetto di un'apposita previsione che attribuisca la legittimazione ad impugnare al Pubblico Ministero presso il Giudice a quo.

L'impugnazione si propone con reclamo avanti alla Corte d'Appello, sezione minori, persone e famiglia (art. 38, comma 3, disp. att. c.c.), entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Nella fase istruttoria del procedimento di secondo grado devono essere sentiti il ricorrente e il Pubblico Ministero, il minore (se infradodicenne in considerazione della sua capacità di discernimento), gli affidatari, il tutore e coloro che sono chiamati alla vigilanza sull'affidamento preadottivo ex art. 22, comma 8, l. n. 184/1983 (cioè a dire il Giudice Tutelare e i Servizi locali sociali e consultoriali). Inoltre, la Corte d'Appello può effettuare ogni ulteriore accertamento che ritenga opportuno: da ciò si evince che il procedimento di secondo grado non si struttura semplicemente come un mero riesame degli atti del giudizio, ma come un nuovo grado di giudizio di merito. Infatti, il Giudice del reclamo non è vincolato dalle prospettazioni del reclamante.

La Corte d'Appello decide in camera di consiglio con decreto motivato, il quale sostituisce il provvedimento del Tribunale per i Minorenni. Non è ammissibile la rimessione degli atti al Giudice di prime cure, in assenza di una specifica disposizione normativa. Tuttavia, la Corte d'Appello, in caso di revoca dell'ordinanza con cui è stato disposto l'affidamento preadottivo, non risulta competente a individuare una nuova coppia affidataria per il minore. Pertanto, revocato l'affidamento preadottivo in appello, sarà il Tribunale per i Minorenni a dover procedere ad un nuovo giudizio di comparazione al fine di individuare una nuova coppia affidataria.

Si discute se il decreto dalla Corte d'Appello sia suscettibile di ricorso per Cassazione. La linea interpretativa favorevole all'ammissibilità del ricorso per Cassazione sostiene che il decreto della Corte d'Appello incide su posizioni di diritto soggettivo, assegnando al minore uno status prodromico alla successiva adozione (Cass. I, n. 5417/2000; Cass. I, n. 12701/1993; Cass. I, n. 1502/1993; Cass. I, n. 8858/1987 e Cass. I, n. 2151/1985). Secondo una diversa opzione esegetica il provvedimento della Corte d'Appello non è ricorribile per Cassazione nella misura in cui non interviene in materia di diritti soggettivi (Cass. I, n. 6101/2001; Cass. I, n. 3767/2003 e Cass. I, n. 8588/1990).

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