Richiesta di adozione nonostante la separazione tra i coniugi

Andrea Conti

inquadramento

L'adozione può essere pronunciata dal Tribunale per i Minorenni anche se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene la separazione personale tra i coniugi affidatari. Risulta necessaria l'apposita istanza di uno o di entrambi i coniugi.

Formula

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI .... [1]

Nel procedimento R.G. n. .... / ...., Dott. ....,

promosso nell'interesse del minore ....,

RICHIESTA DI ADOZIONE [2]

EX ART. 25, COMMA 5, L. N. 184/1983

Il Sig. ...., nato a ...., il ...., residente in ...., via ...., C.F. ...., e la Sig.ra ...., nata a ...., il ...., residente in ...., via ...., C.F. .... [3], nella loro qualità di affidatari del minore ...., rappresentati e difesi dall'Avv. ...., del Foro di ...., come da procura in atti;

PREMESSO CHE

– il Tribunale per i Minorenni di ...., con sentenza n. .... / ...., emessa in data ...., all'esito del procedimento R.G. n. .... / ...., ha dichiarato lo stato di adottabilità del minore ...., nato a ...., il ....;

– in data ...., il Tribunale per i Minorenni di ...., con ordinanza n. .... / ...., emessa in data ...., all'esito del procedimento R.G. n. .... / ...., notificata in data ...., ha disposto l'affidamento preadottivo del minore ...., nato a ...., il ...., al Sig. ...., nato a ...., il ...., e alla Sig.ra ...., nata ...., il ....;

– l'affidamento preadottivo veniva disposto con le seguenti modalità:

a) ....;

b) ....;

c) ....;

– nelle more dell'affidamento preadottivo, il Sig. .... e la Sig.ra .... si separavano .... [4];

– nonostante ciò gli affidatari intendono chiedere che sia disposta l'adozione del minore ...., a loro affidato, in quanto:

a) ....;

b) ....;

c) .... [5].

Tutto ciò premesso, il Sig. .... e la Sig.ra ...., ut supra rappresentati, difesi e domiciliati

CHIEDONO

che l'Ill.mo Tribunale per i Minorenni di ...., voglia, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 25, comma 5, l. n. 184/1983, disporre l'adozione del minore ...., nato a ...., il ...., affidato al nucleo familiare istante, nei confronti della Sig.ra .... e del Sig. .....

Si producono in copia i seguenti documenti:

1. sentenza n. .... / .... del Tribunale per i Minorenni di ...., del ...., con cui si dichiarava lo stato di adottabilità del minore ....;

2. ordinanza n. .... / .... del Tribunale per i Minorenni di ...., del ...., con cui veniva disposto l'affidamento preadottivo ....;

3. .... [6].

Luogo e data ....

Firma Avv. ....

PROCURA

Io sottoscritto ...., nato a ...., il .... e residente a ...., via ...., n. ...., C.F. .... delego l'Avv. .... con studio a ...., via ...., n. ...., presso il quale eleggo domicilio, per essere rappresentato e difeso nel presente giudizio, in ogni fase e grado del processo, compreso quello di esecuzione, conferendogli ogni più ampio potere incluso quello di transigere e conciliare, riscuotere e quietanzare, rinunciare agli atti e farsi sostituire. Dichiaro di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13, d.lgs. n. 196/2003 ed autorizzo il trattamento dei relativi dati per le finalità di cui al presente mandato. Dichiaro di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, comma 3, d.lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20, d.lgs. n. 28/2010, come da specifico atto separato. Dichiaro, altresì, di essere stato informato della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 2, d.l. n. 132/2014, convertito in l. n. 162/2014. Dichiaro altresì di essere stato informato delle caratteristiche e del grado di complessità dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative ed ipotesi di soluzione, della prevedibile durata del processo, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico; altresì, dichiaro di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale. Sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa. Dichiaro infine di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 Reg. UE n. 2016/679 (GDPR) e dell'art. 13, d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e presto il consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito. Prendo atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità dell'incarico conferito.

Luogo e data ....

Firma ....

Per autentica della sottoscrizione ....

Firma Avv. ....

[1]Risulta competente il Tribunale per i Minorenni che ha disposto l'affidamento preadottivo.

[2]L'atto dovrà rispettare i criteri redazionali ed i limiti dimensionali previsti dal d.m. 7 agosto 2023, n. 110, rubricato “Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo”. In particolare, occorre ricordare che, al fine di assicurare la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali (cfr. artt. 121 c.p.c. e 46 disp. att. c.p.c.), l'art. 1 d.m. n. 110/2023 individua l'articolazione che l'atto deve avere e l'art. 3 d.m. n. 110/2023 individua in 50.000 caratteri (spazi esclusi) il limite dimensionale dello scritto difensivo. Sul punto occorre richiamare, però, l'art. 5, comma 1, d.m. n. 110/2023 in forza del quale i predetti limiti possono essere superati se la controversia presenta questioni di particolare complessità anche in relazione agli interessi coinvolti. In tal caso sarà onere del difensore esporre sinteticamente le ragioni per le quali si è reso necessario il superamento di tali limiti (art. 5, comma 1, d.m. n. 110/2023) ed inserire nell'atto, subito dopo l'intestazione, un indice ed una breve sintesi del contenuto dell'atto (art. 5, comma 2, d.m. n. 110/2023). Inoltre, appare opportuno richiamare anche l'art. 2, comma 1, lett. c), d.m. n. 110/2023 in forza del quale l'atto deve contenere anche l'indicazione di parole chiave, nel numero massimo di venti, che individuano l'oggetto del giudizio.

[3]L'istanza può, a norma di quanto dispone l'art. 25, comma 4, l. n. 184/1983, essere proposta anche da uno solo dei due coniugi, il quale potrà chiedere che l'adozione venga disposta esclusivamente nei suoi confronti.

[4]Occorre indicare se si tratta di separazione consensuale oppure giudiziale e dare atto dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria intervenuta a regolamentare la separazione tra i coniugi. Tali provvedimenti dovranno essere allegati alla richiesta ex art. 25, comma 5, l. n. 184/1983.

[5]Deve essere indicata, e provata, l'assenza di effetti pregiudizievoli per il minore.

[6]Deve essere indicata l'ulteriore documentazione utile e rilevante che si intende produrre.

Commento

L'art. 25, comma 5, l. n. 184/1983 prevede che l'adozione del minore possa essere disposta anche se i coniugi affidatari, nel corso dell'affidamento preadottivo, si sono separati consensualmente, giudizialmente od anche di fatto.

L'adozione, in queste ipotesi, potrà essere pronunciata solo in presenza di un'apposita istanza che menzioni espressamente l'avvenuta separazione. Legittimati attivi a chiedere l'adozione ex art. 25, comma 5, l. n. 184/1983 sono sia uno dei due coniugi – il quale potrà chiedere che l'adozione venga disposta solo nei suoi confronti – sia entrambi i coniugi – con la richiesta che l'adozione venga disposta nei confronti di entrambi.

Se l'adozione viene richiesta da un solo coniuge e questa viene concessa dal Tribunale per i Minorenni si configura un'ipotesi di adozione legittimante da parte di persona singola che, unitamente all'ipotesi di cui all'art. 25, comma 4, l. n. 184/1983, costituisce deroga alla regola generale in forza della quale l'adozione di minori in stato di abbandono morale e materiale può essere disposta solo a favore di una coppia coniugata.

L'adozione in caso di separazione è prevista solo qualora essa risponda al superiore interesse del minore dato che la ratio della norma è quella di evitare al minore, già validamente inserito in un nucleo familiare, il trauma di un distacco (Cass. I, n. 6101/2001 e Cass. I, n. 4371/1998). Tuttavia, parte della dottrina sottolinea l'opportunità di un maggiore coinvolgimento del minore nei casi in cui si proceda ex art. 25, comma 5, l. 184/1983 (Fadiga, Filiazione, in Aa.Vv., Trattato di diritto di famiglia, a cura di Zatti, Milano, 2012, 931).

Da ultimo, va notato che la riconciliazione tra i coniugi affidatari, intervenuta successivamente alla sentenza che dichiara di far luogo all'adozione nei confronti di uno solo dei coniugi, non comporta l'estensione dell'adozione al coniuge separato, dato che la riconciliazione ha efficacia ex nunc. In tali casi, il coniuge riconciliato potrà adottare il minore ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 44, comma 1, lett. b), l. n. 184/1983, in quanto coniuge del genitore del minore adottato.

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