Reclamo avanti la Corte d'Appello avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni

Andrea Conti

Inquadramento

La sentenza che dichiara l'adozione del minore - o che dichiara il non luogo a procedere sull'adozione - può essere oggetto di impugnazione avanti alla Corte d'Appello, sezione minori, persone e famiglia, da parte del Pubblico Ministero, degli adottanti e del tutore del minore.

Formula

CORTE DI APPELLO DI ... [1] SEZIONE MINORI, PERSONE E FAMIGLIA

RECLAMO [2]EX ART. 26, COMMI 1 E 3, L. N. 184/1983

Il Sig. ..., nato a ..., il ..., residente in ..., via ..., C.F. ..., rappresentato e difeso dall'Avv. ..., del Foro di ..., C.F. ..., (il quale dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni relative al procedimento in oggetto al numero di fax ... ed all'indirizzo PEC ... ) [3] presso il cui studio in ..., via ..., è elettivamente domiciliato, come da procura allegata al presente atto

- reclamante -

CONTRO

il Sig. ..., nato a ..., il ..., residente in ..., via ..., C.F. ...,

- reclamato -

AVVERSO

la sentenza n. ... / ..., emessa dal Tribunale per i Minorenni di ..., in data ... e depositata in data ..., ... all'esito del procedimento R.G. n. ... / ..., con cui “ ... ” [4]

PREMESSO CHE

- il Tribunale per i Minorenni di ..., con sentenza n. ... / ..., emessa in data ..., all'esito del procedimento R.G. n. ... / ..., notificata in data ..., dichiarava lo stato di abbandono morale e materia del minore ..., nato a ..., il ... evidenziando che:

a) ...;

b) ...;

c) ...;

- in data ... il predetto Tribunale per i Minorenni, con ordinanza n. ... / ..., emessa in data ..., notificata in data ..., ha disposto l'affidamento preadottivo del minore ... al Sig. ..., nato a ..., il ..., e alla Sig.ra ..., nata ..., il ..., entrambi residenti in ..., via ...;

- la predetta ordinanza motivava nei seguenti termini:

a) ...;

b) ...;

c) ...;

- l'affidamento preadottivo veniva disposto con le seguenti modalità:

a) ...;

b) ...;

c) ...;

- il Tribunale per i Minorenni di ..., con sentenza n. ... / ..., emessa in data ..., all'esito del procedimento R.G. n. ... / ..., notificata in data ..., ha disposto, ai sensi dell'art. 25, l. n. 184/1983, l'adozione del minore ..., nato a ..., il ..., nei confronti del Sig. ..., nato a ..., il ..., e della Sig.ra ..., nata ..., il ..., entrambi residenti in ..., via ... [5] ;

- nelle motivazioni della predetta sentenza si legge che:

a) ...;

b) ...;

c) ...;

- il ricorrente intende proporre reclamo avvero tale sentenza per i seguenti motivi:

1) ...;

2) ...;

3) ....

***

Tutto ciò premesso, il Sig. ..., ut supra rappresentato, difeso e domiciliato,

PROPONE RECLAMO

ai sensi dell'art. 26, commi 1 e 3, l. n. 184/1983 avverso la sentenza n. ... / ..., emessa in data ... dal Tribunale per i Minorenni di ..., all'esito del procedimento R.G. n. ... / ..., e, per l'effetto, rassegnando le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contraris reiectis, fissata l'udienza di comparizione delle parti con termine per notifica del presente ricorso e pedissequo provvedimento di fissazione udienza ed esperito ogni opportuno accertamento,

In via principale:

- revocare, annullare o comunque privare di qualsiasi effetto la sentenza n. ... / ..., emessa in data ... dal Tribunale per i Minorenni di ..., all'esito del procedimento R.G. n. ... / ... e, per l'effetto,

- dichiarare che non venga disposta l'adozione del minore ... nei confronti del Sig. ... e della Sig.ra ... [6].

In ogni caso:

con vittoria di spese e compensi come da d.m. n. 55/2014;

In via istruttoria:

a) ...;

b) ...;

c) ....

Ai sensi dell'art. 82, comma 1, l. n. 184/1983 il presente procedimento e la relativa procedura sono esenti da imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai Pubblici Ufficiali.

Si producono in copia, oltre all'originale della procura alle liti, i seguenti documenti:

1. sentenza del Tribunale per i Minorenni di ... n. ... / ... del ..., con cui si dichiarava lo stato di adottabilità del minore, in copia autentica;

2. ordinanza del Tribunale per i Minorenni di ... n. ... / ... del ..., con cui si disponeva l'affidamento preadottivo, in copia autentica;

3. sentenza del Tribunale per i Minorenni di ... n. ... / ... del ..., con cui veniva dichiarata l'adozione del minore, in copia autentica;

4. fascicolo di primo grado;

5. ... [7].

Luogo e data

Firma Avv.

PROCURA

Io sottoscritto ..., nato a ..., il ... e residente a ..., via ..., n. ..., C.F. ... delego l'Avv. ... con studio a ..., via ..., n. ..., presso il quale eleggo domicilio, per essere rappresentato e difeso nel presente giudizio, in ogni fase e grado del processo, compreso quello di esecuzione, conferendogli ogni più ampio potere incluso quello di transigere e conciliare, riscuotere e quietanzare, rinunciare agli atti e farsi sostituire. Dichiaro di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13, d.lgs. n. 196/2003 ed autorizzo il trattamento dei relativi dati per le finalità di cui al presente mandato. Dichiaro di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, comma 3, d.lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20, d.lgs. n. 28/2010, come da specifico atto separato. Dichiaro, altresì, di essere stato informato della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 2, d.l. n. 132/2014, convertito in l. n. 162/2014. Dichiaro altresì di essere stato informato delle caratteristiche e del grado di complessità dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative ed ipotesi di soluzione, della prevedibile durata del processo, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico; altresì, dichiaro di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale. Sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa. Dichiaro infine di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 Reg. UE n. 2016/679 (G.D.P.R.) e dell'art. 13, d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e presto il consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito. Prendo atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità dell'incarico conferito.

Luogo e data

Firma

Per autentica della sottoscrizione

Firma Avv.

1. Risulta competente, secondo le regole generali, la Corte d'Appello, sezioni minori, persone e famiglia, nel cui distretto ha sede il Tribunale per i Minorenni che ha emesso la sentenza impugnata (cfr. art. 38, comma 3, disp. att. c.c.).

2. L'atto dovrà rispettare i criteri redazionali ed i limiti dimensionali previsti dal d.m. 7 agosto 2023, n. 110, rubricato: “Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo”. In particolare, occorre ricordare che, al fine di assicurare la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali (cfr. artt. 121 c.p.c. e 46 disp. att. c.p.c.), l'art. 1 d.m. n. 110/2023 individua l'articolazione che il l'atto deve avere e l'art. 3 d.m. n. 110/2023 individua in 50.000 caratteri (spazi esclusi) il limite dimensionale dello scritto difensivo. Sul punto occorre richiamare, però, l'art. 5, comma 1, d.m. n. 110/2023 in forza del quale i predetti limiti possono essere superati se la controversia presenta questioni di particolare complessità anche in relazione agli interessi coinvolti. In tal caso sarà onere del difensore esporre sinteticamente le ragioni per le quali si è reso necessario il superamento di tali limiti (art. 5, comma 1, d.m. n. 110/2023) ed inserire nell'atto, subito dopo l'intestazione, un indice ed una breve sintesi del contenuto dell'atto (art. 5, comma 2, d.m. n. 110/2023). Inoltre, appare opportuno richiamare anche l'art. 2, comma 1, lett. c), d.m. n. 110/2023 in forza del quale l'atto deve contenere anche l'indicazione di parole chiave, nel numero massimo di venti, che individuano l'oggetto del giudizio.

3. Ai sensi dell'art. 13, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002: “Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ... ... ovvero qualora la parte ometta di indicare il C.F. ... il contributo unificato è aumentato della metà”.

4. Occorre indicare il dispositivo della sentenza del Tribunale per i Minorenni che si intende impugnare.

5. Attraverso il reclamo potrebbe essere impugnata anche la sentenza che dichiara il non luogo a provvedere sull'adozione del minore. In tal caso il reclamo sarà diretto ad ottenere la revoca della sentenza pronunciata dal Tribunale per i Minorenni e, conseguentemente, una pronuncia della Corte d'Appello che disponga il farsi luogo all'adozione del minore.

6. Può essere richiesta anche la pronuncia di provvedimenti provvisori nell'interesse del minore.

7. Deve essere indicata l'ulteriore documentazione utile e rilevante che si intende produrre.

Commento

La sentenza di adozione

Il Tribunale per i Minorenni, concluso il periodo di affidamento preadottivo ed accertata la sussistenza delle condizioni previste ex lege, dichiara di far luogo all'adozione del minore in stato di abbandono morale e materiale nei confronti degli affidatari.

La competenza è del Tribunale per i Minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità del minore e ha disposto l'affidamento preadottivo, anche nel caso in cui il minore, successivamente alla dichiarazione di adottabilità, abbia trasferito la propria residenza.

Decorso il periodo di affidamento preadottivo, il Tribunale per i Minorenni deve verificare la permanenza delle condizioni già accertate nel momento in cui ha disposto l'affidamento preadottivo e deve accertare la regolarità dell'iter procedimentale. Prima della pronuncia della sentenza di adozione devono essere sentiti i coniugi affidatari, il Pubblico Ministero, il tutore e coloro che hanno svolto attività di vigilanza e di sostegno, i figli ultradodicenni degli adottanti (art. 25, comma 2, l. n. 184/1983) ed anche, e soprattutto, il minore (cfr. artt. 7 e 25, comma 1, l. n. 184/1983, in tema di consenso del minore ultraquattordicenne). Si tratta di un procedimento di volontaria giurisdizione.

Laddove il Tribunale per i Minorenni non ritenga sussistenti le condizioni per provvedere all'adozione pronuncia sentenza di non doversi procedere all'adozione. In tali casi viene meno l'affidamento preadottivo, ma non lo stato di adottabilità. Dunque, il Tribunale per i Minorenni, oltre a procedere ad un nuovo giudizio volto ad individuare una nuova coppia affidataria per il minore, potrà assumere i provvedimenti temporanei nell'interesse del minore, secondo le cadenze processuali stabilite dall'art. 330 c.c. (art. 25, comma 7, l. n. 184/1983).

Invece, laddove il Tribunale per i Minorenni ritenga sussistenti le condizioni pronuncerà sentenza di farsi luogo all'adozione del minore.

La sentenza deve essere comunicata al Pubblico Ministero, ai coniugi adottanti e al tutore (art. 25, comma 6, l. n. 184/1983) e, divenuta definitiva, deve essere trascritta e comunicata all'Ufficiale di stato civile che la annota a margine dell'atto di nascita dell'adottante (art. 26, comma 4, l. n. 184/1983).

Gli effetti dell'adozione si producono dal passaggio in giudicato della sentenza (art. 26, comma 5, l. n. 184/1983).

Con l'adozione il minore diviene parte della nuova famiglia e viene meno ogni legame con la famiglia di origine. L'art. 27, comma 1, l. n. 184/1983 precisa che l'adottato acquisisce lo status di figlio degli adottanti: non si tratta di una equiparazione, come avviene per l'adozione di persone maggiorenni, ma dell'acquisto del medesimo stato. Dalla creazione dello stato di figlio della famiglia degli adottanti derivano in capo alla coppia adottante tutti i diritti e doveri, di natura personale e patrimoniale, tipici degli esercenti la responsabilità genitoriale.

Inoltre, l'art. 27, comma 1, l. n. 184/1983 prevede che l'adottato assuma e trasmetta il cognome degli adottanti. Tale norma è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui che l'adottato assume il cognome degli adottanti, anziché prevedere che l'adottato assume i cognomi degli adottanti, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto (Corte cost. n. 131/2022). L'art. 27, comma 2, l. n. 184/1983 individua un'eccezione alla regola posta dal comma 1 prevedendo che l'adottato assuma il cognome della moglie nel caso di adozione pronunciata ex art. 25, comma 5, l. n. 184/1983.

Con riferimento all'effetto estintivo dei rapporti tra il minore e la famiglia di origine che derivano dalla sentenza che dichiara il farsi luogo all'adozione, si noti che permangono i divieti matrimoniali tra il minore e i componenti del nucleo familiare di origine (art. 27, comma 3, l. n. 184/1983). Non sono previste eccezioni ai divieti matrimoniali e, dunque, non sono superabili con autorizzazioni o dispense (anche se parte della dottrina ritiene dispensabili tali divieti matrimoniali: D ogliotti, Adozione e affidamento, in A a .V v., Famiglia e servizi, a cura di Spallarossa, 2008, 504 e M orozzo D ella R occa, Adozione, in A a .V v., Commentario del codice civile, vol. Della famiglia, a cura di Balestra, 2010, 137).

Alcune pronunce di merito hanno evidenziato che l'adozione non debba sempre e necessariamente comportare l'interruzione dei rapporti affettivi e di fatto del minore con la famiglia biologica, dovendo anche tenere in considerazione l'interesse dello stesso a non disperdere la propria storia personale (Trib. min. Bologna 9 settembre 2000; Trib. min. Roma 16 gennaio 1999 e Trib. min. Roma 5 luglio 1988. ContraApp. Torino, 28 febbraio 1990. Sul punto Cass. I, ord. n. 230/2023 ha sollevato questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 27, comma 3, l. n. 184/1983 laddove, nel regolare l'adozione piena, prevede che siano rescissi i legami con la famiglia di origine, senza lasciare spazio a una valutazione in concreto. Critico appare D ogliotti, Maternità surrogata e riforma dell'adozione piena. Dove va la Cassazione? E che farà la Corte Costituzionale?, in Fam. e dir., 2023, 408 ss.). Si consideri poi la c.d. “adozione aperta”, ossia l'adozione del minore in cui si consente al mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine, in virtù di una valutazione, generale o specifica, circa l'opportunità di non recidere i legami affettivi preesistenti. Sul punto è intervenuta anche la Corte Costituzionale (Corte cost. n. 183/2023) la quale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 3, l. n. 184/ 1983, nella parte in cui esclude la valutazione in concreto del preminente interesse del minore a mantenere rapporti con i componenti della famiglia d'origine entro il quarto grado di parentela. Nella decisione in esame il giudice delle leggi ha premesso che, anche a livello legislativo, si è da tempo affermata l'idea che lo sviluppo della personalità del minore abbandonato non richieda, sempre e di necessità, una “radicale cancellazione del passato, per quanto complesso e doloroso”, precisando che la tutela dell'identità del minore si associa al riconoscimento dell'importanza che riveste la possibile continuità delle relazioni socio-affettive con figure che hanno rivestito un ruolo positivo nel suo processo di crescita. Inoltre, la Corte costituzionale ha affermato che la formulazione dell'art. 27, comma 3, l. n. 184/ 1983 porta ad escludere che la norma contempli un divieto assoluto di preservare relazioni socio-affettive con componenti della famiglia d'origine del minore adottato. Mentre, infatti, la cessazione dei rapporti con la famiglia biologica, prosegue la Corte, attiene “inderogabilmente al piano delle relazioni giuridico-formali”, gli indici normativi presenti nella l. n. 184/1983, letti nella prospettiva costituzionale del minore e della sua identità, inducono a ritenere che, quanto all'interruzione dei rapporti di natura socio-affettiva, la norma si limiti ad introdurre una presunzione solo iuris tantum, superabile laddove, nel preminente interesse del minore, la rottura di tali relazioni possa cagionargli un pregiudizio. Pertanto, la Corte Costituzionale è giunta ad affermare che “ove sussistano radici affettive profonde con familiari che non possono sopperire allo stato di abbandono, risulta preminente l'interesse dell'adottato a non subire l'ulteriore trauma di una loro rottura e a veder preservata una linea di continuità con il mondo degli affetti, che appartiene alla sua memoria e che costituisce un importante tassello della sua identità”.

Da ultimo si noti che il venir meno dei rapporti con la famiglia di origine ha ricadute in ambito penalistico: il minore adottato non avendo più rapporti della famiglia di origine non potrà più beneficiare delle disposizioni, di diritto sostanziale e processuale, che riguardano il rapporto di parentela previste dal codice penale (es. causa di non punibilità in materia di reati contro il patrimonio) e dal codice di procedura penale (es. facoltà di astensione ex art. 199 c.p.p.).

Il reclamo

La sentenza pronunciata dal Tribunale per i Minorenni ai sensi dell'art. 25, l. n. 184/1983, sia nel caso in cui disponga l'adozione sia nel caso contrario, può essere impugnata proponendo reclamo avanti la Corte d'Appello, sezione minori, persone e famiglia, avente giurisdizione sul luogo in cui si trova il Tribunale per i Minorenni che ha emessa la sentenza.

L'impugnazione avanti la Corte d'Appello è regolata dall'art. 26, commi 1 e 3, l. n. 184/1983.

Il reclamo deve essere proposto entro trenta giorni dalla notifica della sentenza, a pena di inammissibilità e deve contenere specifiche critiche al provvedimento impugnato (Cass. III, n. 4719/2008). Non essendo prevista alcuna forma di notifica d'ufficio, il termine per impugnare, in mancanza di notifica, risulta essere quello di sei mesi decorrenti dalla pubblicazione della sentenza (cfr. art. 327 c.p.c.).

Legittimati attivi ad impugnare sono il Pubblico Ministero, i coniugi ed il tutore (Cass. I, n. 3326/1998). Non è ammissibile il ricorso di uno solo degli adottanti, fatta eccezione per l'ipotesi di adozione pronunciata a seguito di morte o sopravvenuta incapacità di uno dei coniugi ovvero in caso di adozione pronunciata nonostante la separazione personale dei coniugi. La mancata partecipazione di uno dei due coniugi al reclamo implica una rinuncia per fatti concludenti all'adozione e, dunque, il venir veno dei presupposti soggettivi in concreto richiesti per poter adottare (Morozzo Della Rocca, Adozione, A a .V v., in Commentario del codice civile, in Della famiglia, a cura di Balestra, 2010, 135).

Il reclamo può essere proposto per motivi di legittimità e di merito, ed anche per ragioni di mera opportunità. In tal caso l'accertamento richiesto al Giudice di secondo grado si estende ad ogni indagine ritenuta significativa ed opportuna. Infatti, il Giudice del reclamo non è vincolato dalle prospettazioni del reclamante.

La Corte d'Appello deve fissare l'udienza di comparizione entro il termine ordinatorio di sessanta giorni che decorre dal deposito del reclamo.

La Corte d'Appello decide il reclamo, in camera di consiglio, con sentenza, previo l'espletamento degli opportuni accertamenti e l'audizione dei ricorrenti, del Pubblico Ministero, del minore (se infradodicenne in considerazione della sua capacità di discernimento), del tutore e dei soggetti preposti alla vigilanza dell'affidamento preadottivo.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario