Memoria difensiva avverso il ricorso per intervento del Giudice (art. 145 c.c.).

Gustavo Danise
Aggiornato da Francesco Bartolini

Inquadramento

L'art. 145 c.c., prevede la proponibilità di un procedimento di volontaria giurisdizione per dirimere un contrasto insanabile insorto tra coniugi in merito ad una decisione sull'indirizzo della vita familiare. La norma si applica anche alle parti di un'unione civile ex art. 1, commi 13 e 20, l. n. 76/2016, se non hanno optato per un diverso regime patrimoniale. La disposizione prevede che il Giudice adotti la propria decisione, sentite le opinioni espresse dai coniugi e, dai figli conviventi che abbiano compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore ove capaci di discernimento. Tale inciso della disposizione è stato modificato dal Decreto attuativo della riforma Cartabia e precisamente dall'art. 1, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 149/2022 che ha ridotto appunto da sedici a dodici anni l'età dei figli ai fini della loro audizione. Tale modifica normativa si è resa necessaria per ragioni di coerenza sistematica dell'ordinamento, e in particolare per allineare la disposizione all'istituto dell'audizione del minore come regolato dall'art. 315-bis c.c. che recita: “Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano”. Il d.lgs. n. 149/2022 ha introdotto altresì un comma 3 che recita “In caso di inadempimento all'obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia previsto dall'articolo 143, il Giudice, su istanza di chiunque vi ha interesse, provvede ai sensi dell'articolo 316-bis”.

Formula

TRIBUNALE DI ... 1

MEMORIA DIFENSIVA ART. 145 C.C.

Per il Sig. ..., C.F. ..., nato a ..., il ..., residente in ... 2, via ..., n. ..., rappresentato e difeso dall'Avv. ..., del foro di ..., C.F. ..., giusta procura alle liti in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in ..., via ..., n. ..., 

PREMESSO IN FATTO

— che con ricorso ex art. 145 c.c., la Sig.ra ....ha chiesto all'Ill.ma autorità giudiziaria adita, di disporre la comparizione delle parti al fine di effettuare il tentativo di raggiungere una soluzione concordata ad un loro disaccordo in materia di residenza familiare, ed in mancanza, di adottare la soluzione ritenuta più adeguata alle esigenze dell'unità e della vita della famiglia;

- a supporto ha esposto di essere coniugata con il comparente dal ... e che dal loro matrimonio sono nati ... di anni ...;

— che tra loro è sorta questione in merito allo spostamento della residenza familiare nella città ove ha sede l'azienda con cui il comparente ha stipulato un contratto di lavoro 3;

- che la parte assistita dallo scrivente difensore si è opposta perché dovrebbe interrompere l'attività lavorativa svolta presso la città ove attualmente risiede ed anche i figli dovrebbero lasciare gli istituti scolastici, gli amici ed il contesto ambientale e sociale che rappresenta il centro dei loro interessi;

- che la predetta ha formulato la proposta alternativa secondo cui il marito dovrebbe viaggiare tutti i giorni per raggiungere la sede di lavoro e fare rientro a casa in serata 4;

MOTIVI

Il comparente con la presente intende valorizzare l'importanza, per l'interesse della famiglia, della stipula del contratto di lavoro con la Società ... sita in ...; era infatti disoccupato dal ... ed il nucleo famigliare è riuscito a sostenersi in questo periodo unicamente grazie al reddito da lavoro dipendente prodotto dalla moglie. Grazie alla stipula di questo contratto di lavoro il comparente potrà garantire il suo sostegno economico all'intero nucleo famigliare, favorendone la crescita ed il benessere. Ha chiesto alla moglie ed ai figli di trasferirsi con lui nella città ove ha sede la società datrice di lavoro per assicurare la continuità della convivenza e dei rapporti famigliari; tra l'altro, la Sig.ra percepisce attualmente un reddito inferiore a quello che otterrà il comparente dalla stipula del nuovo contratto di lavoro ed il Sig. ... si impegnerà a cercare un impiego alla propria moglie, magari proprio all'interno della società che lo ha appena assunto. I figli potranno frequentare ivi un altro istituto scolastico e trovare nuovi amici; il sacrificio richiesto loro di ambientarsi in una nuova città non è insostenibile, né gravoso, se rapportato al beneficio della percezione dello stipendio del padre, che potrebbe aggiungersi a quello della madre, ai fini del sostentamento del nucleo famigliare.

La soluzione caldeggiata dalla Sig.ra ..., ossia di viaggiare ogni mattina per poi far rientro di sera, dopo il turno di lavoro, è gravosa ed impraticabile, sia da un punto di vista economico, perché comporterebbe enormi esborsi di denaro per sostenere il trasporto quotidiano in treno, sia da un punto di vista psicofisico perché il comparente dovrebbe svegliarsi ogni mattina intorno alle 4.00 per salire sul primo treno utile per raggiungere tempestivamente la sede di lavoro e rientrerebbe comprensibilmente stanco la sera e quindi non in grado di condividere momenti di giovialità e serenità con i suoi stretti congiunti.

PER I MOTIVI ESPOSTI

CHIEDE

Che l'ill.ma Autorità giudiziaria adita, voglia, in caso di mancato raggiungimento di un accordo all'esito della comparizione personale delle parti, disporre il trasferimento della residenza dell'intero nucleo famigliare nella città di ...; se ritenga che ciò sia contrario all'interesse della famiglia, voglia in subordine disporre che il comparente risieda nella città di ... durante i giorni feriali lavorativi per poi far rientro nell'attuale residenza famigliare nel weekend;

Luogo e data ...

Firma Avv. ...

PROCURA

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'Avv. ..., eleggendo domicilio nello studio dello stesso in ..., via ... e conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge.

Per autentica della sottoscrizione ...

Firma Avv. ...

[1] 1. Il procedimento si incardina con ricorso innanzi al Tribunale del luogo ove si trova la residenza dei coniugi. 

[2] 2. L’art. 145 dispone che l’intervento del giudice è chiesto senza vincolo di formalità. L’informatizzazione del processo esclude istanze in forma verbale al difuori delle occasioni in cui le parti compaiono personalmente e dunque l’atto segue le forme di cui all’art. 125 c.p.c.: esso deve indicare l’ufficio giudiziario, le parti, l’oggetto della domanda e le conclusioni; e deve essere sottoscritto dalla parte se essa sta in giudizio personalmente, altrimenti dal difensore. La parte nei cui confronti è proposta l’istanza può limitarsi a comparire e ad esprimere di presenza le proprie argomentazioni. La formula che segue ipotizza che esse siano espresse in un atto scritto, da depositarsi in forma telematica.

[3] 3. A mero titolo esemplificativo, si riprende la fattispecie illustrata nella formula correlata del ricorso per intervento del Giudice.

[4] 4. Oppure di trascorrere alcuni giorni della settimana nella città ove ha trovato il nuovo lavoro rientrando a casa per il weekend.

Commento

Il decreto legislativo n. 149/2022 ha modificato il codice di procedura civile prevedendo, in particolare, nuove disposizioni nel libro II, titolo VI-bis ove sono state introdotte: «Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie», c.d. pPMF). Quanto al campo di applicazione del nuovo rito unitario – che non è più un procedimento speciale – l'art. 473-bis c.p.c. prevede che le disposizioni contenute nel nuovo titolo IV-bis si applichino a tutti i procedimenti (di natura contenziosa) relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie di competenza del tribunale ordinario, di quello per i minorenni e del Giudice tutelare, salvo che non sia diversamente stabilito e salve le esclusioni espressamente indicate dallo stesso articolo. Queste ultime riguardano, in particolare, i procedimenti volti alla dichiarazione dello stato di adottabilità e all'adozione dei minori, nonché i procedimenti (di diversa natura e oggetto) attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Altre fattispecie cui non si applica il disposto dell'art. 473-bis sono da ricercare tra quelle per le quali la legge stabilisce forme procedurali diverse dal rito familiare, pur se le materie cui si riferiscono rientrano tra quelle in senso lato riguardanti la famiglia. Esse sono costituite soprattutto dai casi in cui la normativa stabilisce che si proceda in camera di consiglio, rito che resta disciplinato dalle disposizioni di cui agli artt. 737 e seguenti c.p.c. pur dopo la riforma processuale di cui al d.lgs. 149/2022. La riforma introduttiva del rito familiare, infatti, fa salvo quanto diversamente previsto. Nell'interpretazione corrente, inoltre, le forme del processo per le controversie familiari si applicano unicamente ai “giudizi” e non anche alle procedure di volontaria giurisdizione, tradizionalmente soggette al più semplice rito camerale.

Contro gran parte della dottrina la giurisprudenza, peraltro in non numerose decisioni,  si è schierata nel senso che per tutti i procedimenti aventi natura di volontaria giurisdizione e da trattarsi nelle forme della camera di consiglio il ministero del difensore non è obbligatorio. L'art. 82, si è affermato, stabilisce l'obbligo difensivo unicamente in relazione ai “giudizi”, per essi da intendersi i procedimenti caratterizzati da cognizione piena ed esauriente, aventi ad oggetto rapporti giuridici e diritti soggettivi, non riconducibili alla pronuncia di provvedimenti sostanzialmente amministrativi (Cass. n. 5770/1997; Cass. 5814/1987; Cass. 2015/1983).

L'art. 145 c.c., prevede l'esperibilità di un procedimento da ritenere avente natura  di volontaria giurisdizione per dirimere un contrasto insanabile tra i coniugi in merito ad una decisione importante sull'indirizzo della vita coniugale, ivi compresa la fissazione della residenza familiare. Il principio di fondo stabilito dal legislatore della legge di riforma del diritto di famiglia del 1975 è che i coniugi devono concordare l'indirizzo della vita famigliare (art. 144, comma 1, c.c.) ed a ciascuno di essi è affidato il compito di attuare l'indirizzo concordato (art. 144 cpv.); il legislatore prevede poi l'intervento suppletivo giudiziale quale strumento di risoluzione dei conflitti in diversi ambiti della vita familiare. Oltre all'art. 145 in commento, le altre disposizioni a ciò deputate sono contenute negli artt. 181 che recita “Se uno dei coniugi rifiuta il consenso per la stipulazione di un atto di straordinaria amministrazione o per gli altri atti per cui il consenso è richiesto, l'altro coniuge può rivolgersi al Giudice per ottenere l'autorizzazione nel caso in cui la stipulazione dell'atto è necessaria nell'interesse della famiglia o dell'azienda che a norma della lett. d) dell'articolo 177 fa parte della comunione”, e 316, comma 2, c.c. “In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al Giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei”. Tali norme hanno struttura, contenuto e finalità analoghe, ma non entrano in conflitto tra loro, né interferiscono vicendevolmente, se non in maniera indiretta ed incidentale. Spetterà quindi ai coniugi ed ai genitori individuare quale tra i tre procedimenti esperire in relazione allo specifico settore ove è sorto il contrasto. Questa premessa ci consente di delimitare l'ambito di applicazione dell'intervento giudiziale ex art. 145 c.c., esclusivamente ai rapporti personali tra i coniugi, perché, se, invece, il contrasto sorge su una decisione che attiene all'interesse della prole ed alla responsabilità genitoriale, l'intervento giudiziale dovrà essere invocato con ricorso promosso ai sensi dell'art. 316, comma 2, c.c. L'intervento del Giudice ex art. 145 c.c., può essere richiesto sia per dirimere un contrasto preventivo tra i coniugi sull'indirizzo della vita famigliare (ad es. subito dopo la celebrazione del matrimonio i coniugi non riescono a trovare un accordo sulla fissazione della residenza famigliare, dal momento che entrambi lavorano in due città diverse) sia successivo ed attinente alla modifica dell'indirizzo famigliare già concordato (nel caso in cui uno dei coniugi trovi un nuovo lavoro in un'altra città e l'altro coniuge rifiuta di spostare ivi la residenza famigliare, essendosi oramai integrato nel contesto cittadino attuale). Il conflitto può riguardare anche aspetti patrimoniali, come ad es. nel caso in cui un coniuge, proprietario esclusivo dell'immobile adibito a casa coniugale, intende alienarlo per acquistarne un altro nella stessa città. L'intervento giudiziale può essere richiesto solo se il contrasto verte su diritti disponibili; ne consegue che non è attivabile da un coniuge per esimersi da uno degli obblighi inderogabili previsti per legge, come quelli stabiliti dall'art. 143 c.c. ed infatti in caso di inadempimento a tali obblighi da parte di un coniuge, su istanza di chiunque vi abbia interesse l'A.G. adita può adottare i provvedimenti ex art. 316-bis c.c. Per quanto concerne gli aspetti processuali, come anticipato il procedimento rientra nell'ambito della V.G. per cui si propone con ricorso innanzi al Tribunale territorialmente competente, che si pronuncia in composizione collegiale secondo il rito camerale (artt. 737 ss. c.p.c.). A seguito dell'introduzione dell'art. 315-bis, c.c. è prevista la comparizione personale non solo dei coniugi ma anche dei figli, con loro conviventi, che abbiano compiuto gli anni dodici o comunque che siano capaci di discernimento, per essere sentiti al fine di tentare una composizione amichevole del contrasto.

Ove non si raggiunga l'accordo, il Tribunale deciderà imperativamente con decreto non impugnabile, se il contrasto riguarda la fissazione della residenza familiare, o impugnabile se attiene ad altra questione. In dottrina si sostiene che il provvedimento del Tribunale, non avendo natura giurisdizionale, deve essere equiparato al pronunciato di un arbitratore ed è di per sé insuscettibile di coercizione, in quanto privo di efficacia esecutiva. L'art. 145 c.c., non prevede che il Giudice possa pronunciare provvedimenti giurisdizionali volti ad imporre una data condotta ad uno dei coniugi che si trovi in conflitto con l'altro sull'interpretazione o sull'attuazione delle direttive concordemente assunte. Quanto illustrato in questo commento si estende alle parti di un'unione civile ex art. 1, comma 13, l. n. 76/2016, se non hanno optato per un diverso regime patrimoniale.

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