Dichiarazione di disponibilità all'adozione internazionale

Andrea Conti

Inquadramento

Coloro che intendono adottare un minore straniero residente all'estero, dichiarato in stato di adottabilità, devono presentate domanda di disponibilità al Tribunale per i Minorenni e richiedere che siano dichiarati idonei all'adozione.

Formula

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI .... [1]

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ ALL'ADOZIONE INTERNAZIONALE E CONTESTUALE RICHIESTA DI IDONEITÀ EX ART. 29-BIS, L. N. 184/1983

Il Sig. ...., nato a ...., il ...., C.F. ...., e la Sig.ra ...., nata a ...., il ...., C.F. ...., entrambi residenti in ...., via ...., C.F. .... [2],

DICHIARANO

la propria disponibilità ad adottare un minore straniero, ai sensi della l. n. 184/1983[3].

DICHIARANO

altresì, sotto la propria personale responsabilità:

– che sono coniugati da almeno tre anni e precisamente dal .... [4];

– che non sussiste e non ha avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto;

– che il Sig. .... svolge l'attività di .... e la Sig.ra .... quella di ....;

– che l'abitazione di residenza dei Sig.ri .... è sita in ...., via .... ed è composta da ....;

– che il nucleo familiare oltre ai coniugi è composto da:

a) ...., nato a ...., il ....;

b) ...., nato a ...., il ....;

c) ...., nato a ...., il ....;

– che il reddito familiare annuo complessivo lordo ammonta ad Euro ....;

– che non hanno subito condanne penali, né hanno procedimenti penali in corso;

– di essere a conoscenza che la domanda decade dopo tre anni dalla data di presentazione.

Tutto ciò premesso,

CHIEDONO

che l'Ill.mo Tribunale per i Minorenni adito dichiari l'idoneità del Sig. .... e della Sig.ra .... all'adozione di un minore straniero residente all'estero ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29-bis, l. n. 184/1983.

Ai sensi dell'art. 82, comma 1, l. n. 184/1983 il presente procedimento e la relativa procedura sono esenti da imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai Pubblici Ufficiali.

Si producono in copia i seguenti documenti:

1. certificati di nascita dei richiedenti;

2. certificato di stato famiglia e di matrimonio dei richiedenti;

3. certificato di morte degli ascendenti dei richiedenti, nel caso in cui siano deceduti ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio degli ascendenti viventi degli adottanti di assenso all'adozione richiesta dai propri figli, resa dinanzi al Segretario Comunale;

4. certificati medici;

5. certificato generale del Casellario Giudiziale dei richiedenti;

6. atto notorio ovvero dichiarazione sostitutiva con cui si attesti che fra i coniugi adottanti non ricorre separazione personale neanche di fatto;

7. dichiarazione dei redditi dei coniugi ultimo triennio.

Luogo e data ....

I richiedenti ....

[1]La domanda deve essere presentata al Tribunale per i Minorenni nel cui distretto i richiedenti hanno la residenza, salvo quanto previsto dall'art. 29-bis, comma 2, l. n. 184/1983.

[2]La domanda, se proposta dai coniugi personalmente, deve essere sottoscritta da entrambi. Tuttavia, i coniugi possono farsi assistere da un difensore, in tali casi l'atto dovrà contenere le indicazioni delle generalità dell'Avvocato, dovrà essere da quest'ultimo sottoscritto e si dovrà allegare la procura alle liti. Occorre inoltre indicare: il numero di codice fiscale dei richiedenti; il codice fiscale dell'eventuale avvocato e il suo numero di fax.

[3]Nella domanda è possibile, in conformità a quanto dispone l'art. 22, comma 1, l. n. 184/1983, dichiarare la propria disponibilità ad adottare più fratelli ovvero minori portatori di handicap, ai sensi dell'art. 3, comma 1, l. n. 104/1992.

[4]In alternativa, nel caso in cui il matrimonio abbia durata inferiore ai tre anni, è possibile indicare un periodo di convivenza duraturo stabile di almeno tre anni, unendo al matrimonio anche la convivenza pregressa. In tal caso nella domanda si dovrà precisare “pur non essendo trascorso il triennio di matrimonio previsto dall'art. 6, l. n. 184/1983, sussiste il requisito della stabilità richiesto dalla medesima norma, posto che gli esponenti hanno convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, senza alcuna separazione di fatto. Tale circostanza è confermata dal fatto che... e potrà essere accertata dal Tribunale per i Minorenni tenendo conto di .... ”.

Commento

L'adozione internazionale è regolata dal Titolo III della l. n. 184/1983 e riguarda le ipotesi in cui il minore adottando è un cittadino straniero residente all'estero.

L'art. 29, l. n. 184/1983 precisa che l'adozione di minori stranieri ha luogo conformemente ai principi della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta all'Aja il 29 maggio 1993, ratificata e resa esecutiva in Italia con la l. n. 476/1998. La l. n. 184/1983 ha interamente recepito la Convenzione dell'Aja, con la conseguenza che, in virtù del valore precettivo che deve essere attribuito allo strumento convenzionale, i principi fondamentali ed ispiratori dell'adozione internazionale devono essere reperiti nella Convenzione dell'Aja del 1993. Pertanto, appare necessario ricorrere ad una interpretazione adeguatrice con cui adattare le norme dalle l. n. 184/1983 al significato delle disposizioni contenute nella Convenzione al fine di prevenire l'insorgenza di antinomie tali da pregiudicare la coerenza del sistema delle adozioni internazionali. In realtà, non si ravvisano gravi contrasti tra la disciplina convenzionale e quella ricavabile dalla l. n. 184/1983 nella misura in cui entrambe le fonti normative si fondano su principi in larga parte coincidenti: la centralità del superiore interesse del minore, l'utilizzo dell'adozione come extrema ratio, il ruolo del consenso validamente e liberamente prestato e la necessità che gli adottanti siano persone idonee e qualificate.

L'art. 29-bis, comma 1, l. n. 184/1983 stabilisce che i presupposti per l'adozione sono i medesimi sia che si tratti di minore italiano sia che si tratti di minore straniero. Infatti, coloro che risiedono in Italia e che intendono adottare un minore straniero devono possedere i requisiti di cui all'art. 6, l. n. 184/1983.

Il primo requisito di natura oggettiva riguarda la sussistenza del vincolo matrimoniale (art. 6, comma 1, l. n. 184/1983): solo le coppie unite in matrimonio possono avanzare richiesta di disponibilità all'adozione. Attualmente, nonostante le aperture dottrinali ed anche legislative verso forme di vita familiare diverse dal matrimonio, i conviventi more uxorio, le persone singole e i conviventi omosessuali non possono adottare minori in stato di abbandono morale e materiale, fatto salvo le ipotesi di adozioni in casi particolari (art. 44, l. n. 184/1983). Pertanto, anche l'adozione internazionale da parte di persone singole è ammissibile esclusivamente nei casi in cui è ammissibile l'adozione da parte di persone singole di minori italiani in stato di abbandono (artt. 25, commi 4 e 5, e 44, l. 184/1983) (Cass. I, n. 6078/2006 e Corte cost. n. 347/2005). Sul punto, occorre ricordare la differenza tra adozione internazionale ed adozione straniera che dovrà essere riconosciuta in Italia (cfr. Montaruli, La questione del riconoscimento dell'adozione all'estero in favore di una coppia same sex: la prevalenza dell'interesse del minore secondo la Convenzione Aja 1993, in Dir. fam. e pers., 2022, 331 ss. e, in giurisprudenza, da ultimo, Cass. S.U., n. 9006/2021 e Cass. VI-1, n. 26882/2020).

Il secondo requisito, anch'esso di natura oggettiva, riguarda la durata del vincolo matrimoniale. I coniugi devono essere uniti in matrimonio da almeno tre anni (art. 6, comma 1, l. n. 184/1983), così da garantire una certa stabilità del legame familiare. Il limite triennale può essere raggiunto anche computando la convivenza more uxorio stabile e continuativa precedente al matrimonio (art. 6, comma 4, l. n. 184/1983), ma spetterà al Tribunale per i Minorenni accertare la continuità e la stabilità della convivenza, con specifico riguardo alle circostanze del caso concreto. Inoltre, i coniugi non devono essersi separati, neppure in via di fatto, nel triennio precedente alla presentazione della domanda di disponibilità (art. 6, comma 1, l. n. 184/1983). La ratio è quella di evitare che una vicenda patologica pregressa nel nucleo familiare adottante gravi sul minore adottando.

Il terzo requisito oggettivo riguarda l'età degli adottanti, la quale deve superare di almeno diciotto e non più di quarantacinque l'età dell'adottando (art. 6, comma 3, l. n. 184/1983). Tuttavia, i limiti di età possono essere derogati in due ipotesi: in primo luogo, se il Tribunale per i Minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave ed inevitabile per il minore (art. 6, comma 5, l. n. 184/1983); in secondo luogo, se il limite massimo di età sia superato solo da uno dei due coniugi in misura non superiore a dieci anni, ovvero nel caso in cui gli aspiranti adottanti abbiano già dei figli, anche adottivi, oppure laddove l'adozione debba essere disposta nell'interesse di un fratello o di una sorella del minore già adottato dagli aspiranti adottanti (art. 6, comma 6, l. n. 184/1983).

Il quarto presupposto, di natura soggettiva, ha ad oggetto l'idoneità dei coniugi a educare, istruire e mantenere i minori adottati (art. 6, comma 2, l. n. 184/1983) (Cass. I, n. 29424/2011). L'accertamento della sussistenza di tale requisito, che coinvolge anche l'indagine sulla capacità economica e psicofisica dei richiedenti, comporta una duplice valutazione: il Tribunale per i Minorenni dovrà verificare l'idoneità degli aspiranti genitori sia in astratto sia in concreto con riferimento ad un determinato minore. Risultano fondamentali l'apporto di competenze psicologiche, cliniche e pedagogiche nello svolgimento di tali valutazioni.

Se ricorrono tali requisiti, la coppia deve presentare, in forza di quanto dispone l'art. 29-bis, comma 2, l. n. 184/1983, la dichiarazione congiunta di disponibilità al Tribunale per i Minorenni nel cui distretto si trova la residenza degli adottanti (ovvero l'ultima residenza dei richiedenti, se questi sono cittadini italiani residenti all'estero. In mancanza dell'ultima residenza, risulterà competente il Tribunale per i Minorenni di Roma). Si tratta di una competenza inderogabile ratione materiae. Il Tribunale per i Minorenni, adito secondo le regole appena esposte, mantiene la competenza per tutta la durata del procedimento.

Se i coniugi hanno diversa cittadinanza e solo uno di essi è cittadino italiano, risulterà applicabile la disciplina dettata dalla l. n. 184/1983: infatti, la giurisdizione italiana sussiste, per effetto di quanto dispone l'art. 40, l. n. 218/1995, quando gli adottanti, uno di essi o l'adottato sono cittadini italiani ovvero stranieri, ma residenti in Italia. Del resto i coniugi, presentando la domanda ad un Tribunale italiano, manifesterebbero la volontà di accettare la giurisdizione italiana e di sottoporsi alla legge italiana.

La dichiarazione di disponibilità dovrà contenere, come precisa l'art. 29-bis, comma 1, l. n. 184/1983, la richiesta di essere dichiarati idonei all'adozione.

Il Tribunale per i Minorenni, ricevuta la dichiarazione di disponibilità dei coniugi, se non ritiene di dover pronunciare immediatamente l'inidoneità per manifesta carenza dei presupposti, trasmette copia della dichiarazione ai Servizi socio-assistenziali degli enti locali, individuati in base alla residenza dei coniugi al momento della presentazione della richiesta di disponibilità. La trasmissione, a norma di quanto prevede l'art. 29-bis, comma 3, l. n. 184/1983, deve avvenire entro il termine ordinatorio di quindici giorni.

I Servizi socio-assistenziali – i cui compiti sono analiticamente, ma non tassativamente, individuati dall'art. 29-bis, comma 4, l. n. 184/1983 – svolgono funzioni di sostegno e supporto ai coniugi richiedenti. In particolare, svolgono attività di preparazione socio-psicologica in favore degli aspiranti all'adozione ed effettuano un'indagine sulla coppia richiedente, raccogliendo elementi concreti sui richiedenti, nonché sugli altri membri del nucleo familiare della coppia. Inoltre, i Servizi socio-assistenziali, devono realizzare tutti gli interventi necessari a valutare l'idoneità dei richiedenti all'adozione internazionale. L'attività di sostegno e d'indagine dovrebbe avere una durata di quattro mesi che iniziano a decorrere dalla trasmissione a cura del Tribunale per i Minorenni della dichiarazione di disponibilità. Il termine, anche per la complessità degli accertamenti demandati ai Servizi socio-assistenziali, si considera come ordinatorio (Fadiga, L'adozione internazionale, in Aa.Vv., Trattato di diritto di famiglia, a cura di Zatti, Milano, 2012, 836 e Morozzo Della Rocca, La riforma dell'adozione internazionale, Torino, 1999, 33), ma la sua brevità rispetto alla complessità delle questioni da affrontare e la natura amministrativa dello stesso induce a qualificarlo come un termine sollecitatorio (Ubaldi, sub art. 29-bis l. 183/1984, in Nuove leggi civ. comm., 2002, 792) od acceleratorio (Sacchetti, Il nuovo sistema dell'adozione internazionale: legge 31 dicembre 1998, n. 476, Santarcangelo di Romagna, 1999, 68).

La valutazione dei Servizi socio-assistenziali dovrà essere trasmessa al Tribunale per i Minorenni il quale sarà chiamato a pronunciarsi sulla idoneità all'adozione internazionale dei richiedenti. Vale la pena individuare, seppur sinteticamente, l'iter procedimentale che conduce all'adozione internazionale. Una volta emesso il decreto di idoneità, i richiedenti entro un anno devono incaricare un Ente autorizzato il quale cura le pratiche di adozione mettendo in contatto la coppia richiedente con il minore straniero in stato di abbandono; successivamente, l'Ente riferisce alla Commissione per le adozioni internazionali la quale dichiara la rispondenza dell'adozione all'interesse del minore e autorizza l'ingresso in Italia del minore. Il procedimento di adozione internazionale si conclude quando il Tribunale per i Minorenni dichiara il provvedimento di adozione pronunciato all'estero efficace in Italia e ne ordina la trascrizione. Nel caso in cui il provvedimento straniero disponga l'affidamento a scopo di adozione, il Tribunale per i Minorenni lo dichiarerà efficace in Italia e l'adozione potrà essere pronunciata solo in caso di esito positivo del periodo di affidamento preadottivo (cfr. artt. 35 e 36, l. n. 184/1983).

Da questa panoramica, emerge che l'adozione internazionale del minore si presenta come un sistema decentrato (Bisio, Roagna, L'adozione internazionale dei minori. Normativa interna e giurisprudenza europea, Milano, 2009, 153), posto che le competenze sono distribuite su vari livelli e tra soggetti differenti: Tribunale per i Minorenni, Ente autorizzato e Commissione per le adozioni internazionali.

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