Richiesta di autorizzazione ad espletare direttamente le attività di cui all'art. 31, comma 3, l. n. 184/1983InquadramentoGli aspiranti adottanti, nel caso in cui sussiste uno stabile e duraturo rapporto tra questi ed il minore adottando orfano di entrambi i genitori, possono chiedere al Tribunale per i Minorenni di essere autorizzati a svolgere talune delle attività tipicamente attribuite agli Enti autorizzati a seguire la procedura adottiva. FormulaTRIBUNALE PER I MINORENNI DI .... [1] ISTANZA [2] DI AUTORIZZAZIONE AL DIRETTO ESPLETAMENTO DI TALUNE ATTIVITÀ RELATIVE ALL'ADOZIONE INTERNAZIONALE EX ART. 31, COMMA 2, L. N. 184/1983 Il Sig. ...., nato a ...., il ...., C.F. ...., e la Sig.ra ...., nata a ...., il ...., C.F. ...., entrambi residenti in ...., via ...., rappresentati e difesi dall'Avv. ...., del Foro di ...., C.F. ...., (il quale dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni relative al procedimento in oggetto al numero di fax .... ed all'indirizzo PEC ....) [3] presso il cui studio in ...., via ...., sono elettivamente domiciliati, come da procura allegata al presente atto [4]; PREMESSO CHE – il Tribunale per i Minorenni di ...., con decreto n. .... / ...., emesso in data ...., all'esito del procedimento R.G. n. .... / ...., comunicato in data ...., ha dichiarato, ai sensi dell'art. 30, l. n. 184/1983, l'idoneità all'adozione internazionale del Sig. .... e della Sig.ra ....; – è intenzione dei predetti promuovere la procedura di adozione; – gli istanti si trovano nella situazione di cui all'art. 44, comma 1, lett. a), l. n. 184/1983, in quanto: a) ....; b) ....; c) ..... Tutto ciò premesso, il Sig. .... e la Sig.ra ...., ut supra rappresentati, difesi e domiciliati CHIEDONO che l'Ill.mo Tribunale per i Minorenni di .... voglia, ai sensi dell'art. 31, comma 2, l. n. 184/1983, previa valutazione della personalità degli istanti, autorizzare il Sig. .... e la Sig.ra .... ad espletare, direttamente e senza il tramite di un Ente Autorizzato, le attività di cui all'art. 31, comma 3, lett. b), d), e), f) ed h), l. n. 184/1983, incaricando per le restanti attività enumerate dall'art. 31, comma 3, l. n. 184/1983 un Ente Autorizzato [5]. Ai sensi dell'art. 82, comma 1, l. n. 184/1983 il presente procedimento e la relativa procedura sono esenti da imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai Pubblici Ufficiali. Si producono in copia, oltre all'originale della procura alle liti, i seguenti documenti: 1. decreto del Tribunale per i Minorenni di .... n. .... / .... del ...., in copia autentica; 2. documentazione attestate la sussistenza delle condizioni richieste per l'espletamento di talune attività direttamente da parte degli aspiranti adottanti. Luogo e data .... Firma Avv. .... [1]Risulta competente il Tribunale per i Minorenni che ha dichiarato l'idoneità all'adozione. [2]L'atto dovrà rispettare i criteri redazionali ed i limiti dimensionali previsti dal d.m. 7 agosto 2023, n. 110, rubricato “Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo”. In particolare, occorre ricordare che, al fine di assicurare la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali (cfr. artt. 121 c.p.c. e 46 disp. att. c.p.c.), l'art. 1 d.m. n. 110/2023 individua l'articolazione che l'atto deve avere e l'art. 3 d.m. n. 110/2023 individua in 50.000 caratteri (spazi esclusi) il limite dimensionale dello scritto difensivo. Sul punto occorre richiamare, però, l'art. 5, comma 1, d.m. n. 110/2023 in forza del quale i predetti limiti possono essere superati se la controversia presenta questioni di particolare complessità anche in relazione agli interessi coinvolti. In tal caso sarà onere del difensore esporre sinteticamente le ragioni per le quali si è reso necessario il superamento di tali limiti (art. 5, comma 1, d.m. n. 110/2023) ed inserire nell'atto, subito dopo l'intestazione, un indice ed una breve sintesi del contenuto dell'atto (art. 5, comma 2, d.m. n. 110/2023). Inoltre, appare opportuno richiamare anche l'art. 2, comma 1, lett. c), d.m. n. 110/2023 in forza del quale l'atto deve contenere anche l'indicazione di parole chiave, nel numero massimo di venti, che individuano l'oggetto del giudizio. [3]Ai sensi dell'art. 13, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002: “Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax .... ovvero qualora la parte ometta di indicare il C.F. .... il contributo unificato è aumentato della metà”. [4]Vale la pena precisare che non è, tuttavia, prevista come obbligatoria l'assistenza di un difensore. [5]Se l'Ente Autorizzato è già stato individuato può essere anche indicato, come dovrà essere indicata le data e gli estremi dell'eventuale incarico già affidato per lo svolgimento delle residue attività. CommentoIl principio generale in forza del quale la legittimazione esclusiva a seguire il procedimento di adozione internazionale deve essere riconosciuta agli Enti autorizzati trova un'eccezione tassativa nell'art. 31, comma 2, l. n. 184/1983. Gli aspiranti adottanti, infatti, possono chiedere di svolgere direttamente alcune delle attività tipiche attribuite alla competenza dell'Ente autorizzato. Tale possibilità è concessa se gli adottanti si trovano nelle condizioni di cui all'art. 44, comma 1, lett. a), l. n. 184/1983. Pertanto, il minore straniero dovrà essere orfano di entrambi i genitori e tra gli aspiranti adottanti e il minore vi dovrà essere un rapporto stabile e duraturo. In tali casi, per poter esercitare direttamente tali prerogative, la coppia dovrà presentare istanza al Tribunale per i Minorenni che ha dichiarato l'idoneità all'adozione internazionale (cfr. art. 29-bis, comma 1, l. n. 184/1983). Il Tribunale per i Minorenni, compiuti gli opportuni accertamenti, valutata l'opportunità che gli aspiranti adottanti svolgano direttamente le attività tipiche dell'Ente autorizzato e tenuto conto del superiore interesse del minore, provvederà sull'istanza con decreto. Il provvedimento del Tribunale per i Minorenni, secondo le norme generali in materia di procedimento in camera di consiglio, potrà essere impugnato, entro dieci giorni dalla comunicazione, con reclamo avanti alla Corte d'Appello, sezione minori, persone e famiglia (art. 739 ss. c.p.c. ed art. 38, comma 3, disp. att. c.c.). Il provvedimento emesso dal Giudice di seconde cure non potrà, invece, essere impugnato con ricorso per Cassazione. |