Richiesta di dichiarazione di efficacia del provvedimento emesso da Autorità straniera nel caso di adozione da perfezionarsi dopo l'arrivo del minore in ItaliaInquadramentoSe l'iter di adozione nello Stato straniero è destinato a concludersi successivamente all'ingresso del minore in Italia, il Tribunale per i Minorenni dovrà riconoscere il provvedimento straniero come affido preadottivo e, decorso un anno, potrà dichiarare l'adozione del minore. FormulaTRIBUNALE PER I MINORENNI DI ... [1] RICORSO [2] PER LA DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO A SCOPO DI ADOZIONE PRONUNCIATO ALL'ESTERO EX ART. 35, COMMA 4, L. N. 184/1983 Il Sig. ..., nato a ..., il ..., C.F. ..., e la Sig.ra ..., nata a ..., il ..., C.F. ..., entrambi residenti in ..., via ..., rappresentati e difesi dall'Avv. ..., del Foro di ..., C.F. ..., (il quale dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni relative al procedimento in oggetto al numero di fax ... ed all'indirizzo PEC ... ) [3] presso il cui studio in ..., via ..., sono elettivamente domiciliati, come da procura allegata al presente atto PREMESSO CHE - il Tribunale per i Minorenni di ..., con decreto n. ... / ..., emesso in data ..., all'esito del procedimento R.G. n. ... / ..., comunicato in data ..., ha dichiarato, ai sensi dell'art. 30, l. n. 184/1983, l'idoneità all'adozione internazionale del Sig. ... e della Sig.ra ...; - in data ..., veniva incaricato l'Ente autorizzato ... al fine di curare la pratica di adozione internazionale; - a seguito delle attività svolte presso lo Stato di ..., veniva individuato, quale adottando, il minore ..., nato a ..., il ...; - l'Autorità Giudiziaria ... dello Stato di origine del minore, in data ..., pronunciava un provvedimento di affidamento del minore a scopo di adozione; - in data ..., la Commissione per le adozioni internazionali dichiarava l'adozione rispondente all'interesse del minore ... in forza di quanto previsto dall'art. 32, comma 2, l. n. 184/1983 ed autorizzava l'ingresso del minore in Italia; - il minore ... ha fatto ingresso in Italia in data ...; - sussistono tutte le condizioni indicate dall'art. 35, comma 4, l. n. 184/1983, in particolare il provvedimento de quo è conforme ai principi fondamentali che regolano il diritto di famiglia e dei minori italiano, in relazione al superiore interesse del minore; - pertanto, il provvedimento straniero deve essere dichiarato efficace in Italia; Tutto ciò premesso, il Sig. ... e la Sig.ra ..., ut supra rappresentati, difesi e domiciliati CHIEDONO che l'Ill.mo Tribunale per i Minorenni di ... voglia, ai sensi dell'art. 35, comma 4, l. n. 184/1983, - dichiarare l'efficacia del provvedimento emesso da ... in data ... relativo al minore ..., nato a ..., il ... come un provvedimento di affidamento preadottivo stabilendo che il predetto affidamento preadottivo del minore ... al Sig. ... e alla Sig.ra ... abbia la durata di un anno a decorrere dall'inserimento del minore nella nuova famiglia; - pronunciare, decorso tale termine, l'adozione del minore ... a favore del Sig. ... e della Sig.ra ... e, conseguente, ordinare all'Ufficiale di Stato civile di ... di provvedere alle necessarie trascrizioni. Ai sensi dell'art. 82, comma 1, l. n. 184/1983 il presente procedimento e la relativa procedura sono esenti da imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai Pubblici Ufficiali. Si producono in copia, oltre all'originale della procura alle liti, i seguenti documenti: 1. decreto del Tribunale per i Minorenni di ... n. ... / ... del ..., in copia autentica; 2. provvedimento straniero n. ... / ... del ..., in copia autentica con la traduzione giurata dello stesso; 3. provvedimento della Commissione per le adozioni internazionali ex art. 32, comma 2, l. n. 184/1983; 4. ... [4]. Luogo e data Firma Avv. PROCURA Io sottoscritto ..., nato a ..., il ... e residente a ..., via ..., n. ..., C.F. ... delego l'Avv. ... con studio a ..., via ..., n. ..., presso il quale eleggo domicilio, per essere rappresentato e difeso nel presente giudizio, in ogni fase e grado del processo, compreso quello di esecuzione, conferendogli ogni più ampio potere incluso quello di transigere e conciliare, riscuotere e quietanzare, rinunciare agli atti e farsi sostituire. Dichiaro di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13, d.lgs. n. 196/2003 ed autorizzo il trattamento dei relativi dati per le finalità di cui al presente mandato. Dichiaro di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, comma 3, d.lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20, d.lgs. n. 28/2010, come da specifico atto separato. Dichiaro, altresì, di essere stato informato della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 2, d.l. n. 132/2014, convertito in l. n. 162/2014. Dichiaro altresì di essere stato informato delle caratteristiche e del grado di complessità dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative ed ipotesi di soluzione, della prevedibile durata del processo, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico; altresì, dichiaro di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale. Sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa. Dichiaro infine di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 Reg. UE n. 2016/679 (G.D.P.R.) e dell'art. 13, d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e presto il consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito. Prendo atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità dell'incarico conferito. Luogo e data Firma Per autentica della sottoscrizione Firma Avv. 1. Risulta territorialmente competente il Tribunale per i Minorenni nel cui distretto la coppia aspirante all'adozione ha la propria residenza al momento dell'ingresso in Italia del minore (art. 35, comma 5, l. n. 184/1983). 2. L'atto dovrà rispettare i criteri redazionali ed i limiti dimensionali previsti dal d.m. 7 agosto 2023, n. 110, rubricato: “Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo”. In particolare, occorre ricordare che, al fine di assicurare la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali (cfr. artt. 121 c.p.c. e 46 disp. att. c.p.c.), l'art. 1 d.m. n. 110/2023 individua l'articolazione che il l'atto deve avere e l'art. 3 d.m. n. 110/2023 individua in 80.000 caratteri (spazi esclusi) il limite dimensionale dello scritto difensivo. Sul punto occorre richiamare, però, l'art. 5, comma 1, d.m. n. 110/2023 in forza del quale i predetti limiti possono essere superati se la controversia presenta questioni di particolare complessità anche in relazione agli interessi coinvolti. In tal caso sarà onere del difensore esporre sinteticamente le ragioni per le quali si è reso necessario il superamento di tali limiti (art. 5, comma 1, d.m. n. 110/2023) ed inserire nell'atto, subito dopo l'intestazione, un indice ed una breve sintesi del contenuto dell'atto (art. 5, comma 2, d.m. n. 110/2023). Inoltre, appare opportuno richiamare anche l'art. 2, comma 1, lett. c), d.m. n. 110/2023 in forza del quale l'atto deve contenere anche l'indicazione di parole chiave, nel numero massimo di venti, che individuano l'oggetto del giudizio. 3. Ai sensi dell'art. 13, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002: “Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ... ovvero qualora la parte ometta di indicare il C.F. ... il contributo unificato è aumentato della metà”. 4. Deve essere indicata l'ulteriore documentazione utile e rilevante che si intende produrre. CommentoIl procedimento di adozione internazionale si conclude nel momento in cui il Tribunale per i Minorenni, dopo l'ingresso in Italia del minore autorizzato dalla Commissione per le adozioni internazionali e l'eventuale esperimento del periodo di affidamento preadottivo, ordina la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile. Dunque, affinché l'adozione possa avere luogo è necessario che il provvedimento di adozione pronunciato all'estero venga dichiarato efficace in Italia, dopo che la Commissione per le adozioni internazionali ha dichiarato l'adozione rispondente al superiore interesse del minore. L'adozione pronunciata all'estero produce in Italia gli stessi effetti dell'adozione del minore in stato di abbandono pronunciata in Italia, in forza del richiamo operato dall'art. 35, l. n. 184/1983 all'art. 27, l. n. 184/1983. Ne consegue che, anche con l'adozione pronunciata all'estero, il minore diviene parte della nuova famiglia e scioglie ogni legame con quella di origine: l'adottato acquisisce lo status di figlio degli adottanti, assume e trasmette il cognome degli adottanti (ad eccezione di quanto previsto dall'art. 27, comma 2, l. n. 184/1983) e vengono recisi i rapporti con la famiglia d'origine, con l'eccezione dei divieti matrimoniali. L'art. 35, l. n. 184/1983 individua le condizioni alla presenza delle quali il provvedimento di adozione pronunciato all'estero può essere dichiarato efficace in Italia. In particolare, vengono distinte due ipotesi a seconda che il provvedimento straniero sia stato pronunciato prima o dopo l'ingresso del minore in Italia. In quest'ultima ipotesi, l'art. 35, comma 4, l. n. 184/1983 prevede che il Tribunale per i Minorenni possa riconoscere il provvedimento straniero che ha disposto l'affidamento a scopo di adozione del minore come un provvedimento di affidamento preadottivo. Tale riconoscimento è possibile solo se il provvedimento straniero non risulta essere contrario ai principi fondamentali che regolano il diritto di famiglia e dei minori italiano, valutato in relazione al superiore interesse del minore. Si tratta di un controllo particolarmente penetrante che riguarda la compatibilità del provvedimento straniero con i principi che ispirano il nostro diritto di famiglia. Tale rispondenza va valutata alla luce del superiore interesse del minore e, di conseguenza, potrebbe darsi che una violazione - o una non piena rispondenza - tra il provvedimento straniero e l'ordinamento di diritto di famiglia possa essere superata dall'esigenza di realizzare il superiore interesse del minore all'adozione. Il procedimento delineato dall'art. 35, comma 4, l. n. 184/1983 si svolge in camera di consiglio, con l'intervento necessario del Pubblico Ministero Minorile, avanti al Tribunale per i Minorenni nel cui distretto hanno la residenza gli aspiranti adottanti. Il Tribunale per i Minorenni, valutata la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 35, comma 4, l. n. 184/1983, con decreto dispone che il provvedimento straniero venga riconosciuto in Italia come un provvedimento di affidamento preadottivo e determina la durata dell'affidamento, che non potrà essere superiore - in sintonia con quanto prevede l'art. 25, l. n. 184/1983 - a dodici mesi, salvo proroga, che decorreranno a partire dall'inserimento del minore nella famiglia aspirante all'adozione. Il decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni, secondo i principi generali che regolano i procedimenti camerali (artt. 739-740 c.p.c. e art. 38, comma 3, disp. att. c.c.), è suscettibile di essere impugnato avanti alla Corte d'Appello, sezione minori, persone e famiglia, con reclamo da proporsi entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento (Cass. I, n. 6080/2006 e Cass. I, ord. n. 27600/2022). Non appare, invece, ammissibile il ricorso per Cassazione né per saltum avverso il decreto del Tribunale per i Minorenni né avverso il decreto della Corte d'Appello. L'art. 35, comma 4, l. n. 184/1983 prosegue delineando le fasi procedimentali successive. Decorso l'anno di affidamento preadottivo che viene regolato dalle norme contenute nella l. n. 184/1983, il Tribunale per i Minorenni è chiamato a pronunciarsi sull'adozione del minore straniero. Nel caso in cui l'affidamento preadottivo abbia dato esito positivo e l'adozione risponda al best interest del minore, il Giudice minorile dichiarerà il farsi luogo all'adozione del minore straniero nei confronti della coppia adottante. La sentenza del Tribunale per i Minorenni potrà essere sollecitata dai coniugi sia nell'istanza con cui si chiede il riconoscimento del provvedimento straniero, sia con apposita istanza decorso il termine di affidamento preadottivo. Invece, se l'affidamento preadottivo non appare positivo per il minore, il Tribunale per i Minorenni dovrà revocare l'affidamento, anche prima della sua fisiologica conclusione, e potrà adottare i provvedimenti necessari a tutelare il minore ed individuati dall'art. 21 della Convenzione dell'Aja del 1993. Pertanto, il Giudice minorile dovrà, di concerto con l'Autorità Centrale dello Stato d'origine, assicurare senza ritardo un nuovo affidamento del minore ovvero disporre, solo come ultima alternativa e sempre previa valutazione dell'interesse del minore, il ritorno del minore nello Stato di origine. Tali provvedimenti possono essere assunti solo dopo che il minore - anche infradodicenne, ma solo qualora l'ascolto non ne alteri l'equilibrio psico-emotivo, tenuto conto della valutazione di uno psicologo nominato da Tribunale per i Minorenni procedente - è stato sentito e, se ultraquattordicenne, abbia espresso il proprio consenso all'adozione di tali provvedimenti. |