Convenzione per la separazione dei beni (artt. 162,215 c.c.)InquadramentoI coniugi o le parti di un'unione familiare possono, con la stipula di una convenzione matrimoniale ai sensi dell'art. 162 c.c., optare per il regime patrimoniale della separazione dei beni. FormulaREPERTORIO N. .... RACCOLTA N. .... REPUBBLICA ITALIANA L'anno ...., il giorno ...., del mese di ...., davanti a me Dott. ...., Notaio in ...., iscritto presso il Collegio notarile di .... 1, alla presenza dei Signori: – ...., nato a ...., residente in ...., via ...., n. ...., di professione .... – ...., nato a ...., residente in ...., via ...., n. ...., di professione .... intervenuti in qualità di testimoni idonei, sono comparsi i coniugi: – .... , codice fiscale …..; .... e ...., residenti in .... ...., via ...., n. ....,.... , codice fiscale …..; di professione .... delle cui identità personali io Notaio sono certo, i quali, in presenza mia e dei testimoni, mi richiedono di ricevere il seguente atto. I suddetti coniugi (o parti di un'unione civile) 2 dichiarano di voler adottare il regime della separazione dei beni acquistati durante il matrimonio 3 contratto il .... ...., in .... ...., trascritto nei registri dello stato civile del Comune di .... (ovvero i beni acquistati durante l'unione civile). Ciascuno dei coniugi (o delle parti di un'unione civile) avrà la titolarità esclusiva dei propri beni acquistati durante il matrimonio 4. Il presente atto, scritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione, su fogli ...., occupa facciate e righe ...., è stato da me Notaio letto ai comparenti che lo approvano e, insieme a me e ai testimoni, lo sottoscrivono 5. Luogo e data .... Associati .... Notaio .... Sigillo .... [1] [1]La convenzione matrimoniale deve essere stipulata per atto pubblico notarile ai sensi dell'art. 162, comma 1 e comma 4 c.c. e 34-bis, disp. att. c.c. [2] [2]Si ricorda, invece, che i conviventi more uxorio possono regolare i loro rapporti patrimoniali nel contratto di convivenza ex art. 1, comma 50 ss., l. n. 76/2016. [3] [3]Da notare che la convenzione matrimoniale di adozione del regime di separazione dei beni dopo il matrimonio costituisce simultaneamente causa di scioglimento della comunione legale ai sensi dell'art. 191 c.c. [4] [4]Nella convenzione matrimoniale in esame è sufficiente la dichiarazione dei coniugi o delle parti di un'unione civile di optare per il regime della separazione dei beni affinché ne operino gli effetti e la disciplina giuridica che sono previsti dalla legge, a differenza delle altre convenzioni matrimoniali, come l'atto costitutivo del fondo patrimoniale o la comunione con oggetto convenzionale, in cui le parti devono indicare espressamente i beni che vi ricadono. [5] [5]Ai sensi degli artt. 162 e 163 c.c., è necessaria e sufficiente l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio iscritto nel registro depositato presso gli uffici del Comune di celebrazione, affinché la pubblicità relativa alla stipula e alle modifiche delle convenzioni matrimoniali renda le stesse opponibili ai terzi (Cass. n. 18870/2008). Più in dettaglio l'esibizione in giudizio dell'atto di matrimonio recante l'annotazione non è condizione sostanziale di opponibilità dell'atto ai terzi richiesta dall'art. 162 c.c., ma costituisce necessario adempimento dell'onere processuale della prova in giudizio (Cass. III, n. 23955/2017). CommentoLa costituzione della separazione dei beni può essere convenzionale o legale. Nella prima ipotesi, la separazione dei beni può essere costituita per effetto della stipula di una convenzione matrimoniale ai sensi del combinato disposto degli artt. 215 e 162, comma 2 e 3, c.c., in ogni tempo, quindi anche anteriormente e successivamente al matrimonio. Ai fini della stipula della convenzione costitutiva del regime di separazione dei beni (se antecedente al matrimonio) o di mutamento del regime di comunione legale in separazione dei beni (se successiva al matrimonio), le parti devono possedere i requisiti di capacità comuni a tutte le convenzioni matrimoniali, indicati negli artt. 163, comma 2, 165 e 166 c.c. Pertanto, mentre l'interdetto giudiziale, che non può contrarre matrimonio (art. 85 c.c.), non può stipulare convenzioni matrimoniali, l'interdetto legale, cui invece il matrimonio non è precluso, può stipulare la convenzione in parola mediante gli organi di rappresentanza; lo stesso principio vale per i minori emancipati e gli inabilitati, che dovranno essere assistiti dal curatore. Nella convenzione matrimoniale in esame è sufficiente la dichiarazione dei coniugi o delle parti di un'unione civile di optare per il regime della separazione dei beni affinché ne operino gli effetti e la disciplina giuridica che sono previsti dalla legge, a differenza delle altre convenzioni matrimoniali, come l'atto costitutivo del fondo patrimoniale o la comunione con oggetto convenzionale, in cui le parti devono indicare espressamente i beni che vi ricadono. Si ammette la possibilità per i disponenti di aggiungere patti e clausole nella convenzione costitutiva della separazione dei beni, sempreché rispettino le norme imperative di legge ed i limiti dell'ordinamento giuridico (in tal senso non è valida, ad esempio, la clausola che prevede la procura esclusiva ed irrevocabile rilasciata da un coniuge all'altro di amministrarne i suoi beni personali, in quanto eluderebbe il divieto della costituzione di beni in dote di un coniuge, previsto nell'art. 166-bis c.c.; oppure la clausola con cui un coniuge dispone l'attribuzione della proprietà dei suoi beni all'altro in caso di premorienza, perché integrerebbe un patto successorio vietato dall'art. 458 c.c.). Si rileva, ancora, che le clausole e i patti aggiunti al regime di separazione dei beni devono necessariamente essere consacrati in una convenzione matrimoniale ex art. 162 c.c., redatta per iscritto con atto notarile che dovrà essere annotata nell'atto di matrimonio (sul punto cfr. Cass. n. 24798/2008 che dispone che: “La costituzione del fondo patrimoniale va compresa tra le convenzioni matrimoniali ed è soggetta alle disposizioni dell'art. 162 c.c., circa le forme delle convenzioni medesime, ivi inclusa quella del comma 3, che ne condiziona l'opponibilità ai terzi all'annotazione del relativo contratto a margine dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo, ai sensi dell'art. 2647 c.c., resta degradata a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo”). Ne consegue che se i coniugi o le parti di un'unione civile dichiarano all'atto di celebrazione del matrimonio all'ufficiale di stato civile di adottare il regime di separazione dei beni, ne accetteranno la disciplina e gli effetti tout court; ove intendano integrarla o modificarla con patti e clausole aggiuntive, dovranno successivamente stipulare una convenzione matrimoniale con atto notarile. Per altro verso, la Corte di cassazione, con l' ordinanza n. 17207/2021 ha chiarito che l'opponibilità ai terzi della comunione degli utili e degli acquisti, costituita prima della riforma del diritto di famiglia attuata con la l. n. 151/1975, è condizionata soltanto alla annotazione a margine dell'atto di matrimonio prevista, per le convenzioni matrimoniali, dall'art. 162 c.c., senza che sia richiesta anche la trascrizione della relativa convenzione a norma dell'art. 2647 c.c., atteso che l'art. 227 della l. n. 151/1975 non ha previsto l'ultrattività delle precedenti norme per tale comunione, come invece ha disposto per le doti e i patrimoni familiari. Sussiste la responsabilità del notaio per i danni arrecati ai coniugi nei confronti dei terzi ove ometta di trascrivere la convenzione matrimoniale di separazione dei beni (Cass. n. 20995/2012). |