Domanda di adozione da parte di stranieri o di cittadini italiani residenti all'esteroInquadramentoColoro che, risiedendo all'estero a prescindere dalla loro nazionalità, intendono adottare un minore che sia cittadino italiano, dichiarato in stato di adottabilità, devono presentate domanda di disponibilità al console italiano presente nello Stato di residenza che provvederà ad inoltrare la domanda al Tribunale per i Minorenni competente. FormulaUFFICIO CONSOLARE DI ... [1] DICHIARAZIONE DI DISPONBILITÀ ALL'ADOZIONE E CONTESTUALE RICHIESTA DI IDONEITÀ EX ART. 40, COMMA 1, L. N. 184/1983 Il Sig. ..., nato a ..., il ..., C.F. ..., e la Sig.ra ..., nata a ..., il ..., C.F. ..., entrambi residenti in ..., via ... [2] , DICHIARANO la propria disponibilità ad adottare un minore, ai sensi della l. n. 184/1983[3]. DICHIARANO altresì, sotto la propria personale responsabilità: - che sono coniugati da almeno tre anni e precisamente dal ... [4] ; - che non sussiste e non ha avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto; - che il Sig. ... svolge l'attività di ... e la Sig.ra ... quella di ...; - che l'abitazione di residenza dei Sig.ri ... è sita in ..., via ... ed è composta da ...; - che il nucleo familiare oltre ai coniugi è composto da: a) ..., nato a ..., il ...; b) ..., nato a ..., il ...; c) ..., nato a ..., il ...; - che il reddito familiare annuo complessivo lordo ammonta ad Euro ...; - che non hanno subito condanne penali, né hanno procedimenti penali in corso; - di essere a conoscenza che la domanda decade dopo tre anni dalla data di presentazione; - di essere cittadini italiani residenti all'estero, e precisamente in ..., dal ... [5]. Tutto ciò premesso, CHIEDONO che l'Ill.mo Ufficio consolare adito voglia inoltrare la presente domanda di disponibilità, unitamente alla documentazione allegata, al Tribunale per i Minorenni di ... [6] affinché l'Ill.mo Tribunale per i Minorenni così adito voglia dichiarare l'idoneità del Sig. ... e della Sig.ra ... all'adozione di un minore ai sensi e per gli effetti di cui alla l. n. 184/1983. Si producono in copia i seguenti documenti: 1. certificati di nascita dei richiedenti; 2. certificato di stato famiglia e di matrimonio dei richiedenti; 3. certificato di morte degli ascendenti dei richiedenti, nel caso in cui siano deceduti ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio degli ascendenti viventi degli adottanti di assenso all'adozione richiesta dai propri figli, resa dinanzi al Segretario Comunale; 4. certificati medici; 5. certificato generale del Casellario Giudiziale dei richiedenti; 6. atto notorio ovvero dichiarazione sostitutiva con cui si attesti che fra i coniugi adottanti non ricorre separazione personale neanche di fatto; 7. dichiarazione dei redditi dei coniugi ultimo triennio; 8. certificato di residenza dei richiedenti. Luogo e data I richiedenti 1. La domanda deve essere presentata all'Ufficio consolare italiano del luogo in cui i richiedenti sono residenti. Se i richiedenti sono cittadini stranieri residenti in un Paese firmatario della Convenzione dell'Aja del 1993 la domanda di adozione dovrà essere presentata all'Autorità centrale del Paese straniero che sostituisce l'Ufficio consolare e ne svolge le funzioni. 2. La domanda, se presentata dai coniugi personalmente, deve essere sottoscritta da entrambi. Tuttavia, i coniugi possono farsi assistere da un difensore, in tali casi l'atto dovrà contenere le indicazioni delle generalità dell'Avvocato, dovrà essere da quest'ultimo sottoscritto e si dovrà allegare la procura alle liti. In tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l'azione civile in sede penale e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati: le generalità complete della parte, la residenza o sede, l'eventuale domicilio eletto presso il difensore ed il C.F., oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011, conv., con modif., in l. n. 111/2011). L'indicazione del C.F. dell'avvocato è prevista dall'art. 125 c.p.c. come modificato dalla disposizione sopra citata. Ai sensi del citato art. 13, comma 3-bis: “Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ... ovvero qualora la parte ometta di indicare il C.F. ... il contributo unificato è aumentato della metà”. 3. Nella domanda è possibile, in conformità a quanto dispone l'art. 22, comma 1, l. n. 184/1983, dichiarare la propria disponibilità ad adottare più fratelli ovvero minori portatori di handicap, ai sensi dell'art. 3, comma 1, l. n. 104/1992. 4. In alternativa, nel caso in cui il matrimonio abbia durata inferiore ai tre anni, è possibile indicare un periodo di convivenza duraturo stabile di almeno tre anni, unendo al matrimonio anche la convivenza pregressa. In tal caso nella domanda si dovrà precisare “pur non essendo trascorso il triennio di matrimonio previsto dall'art. 6, l. n. 184/1983, sussiste il requisito della stabilità richiesto dalla medesima norma, posto che gli esponenti hanno convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, senza alcuna separazione di fatto. Tale circostanza è confermata dal fatto che ... e potrà essere accertata dal Tribunale per i Minorenni tenendo conto di ... ”. 5. Tale domanda potrà essere presentata, in forza di quanto dispone l'art. 40, comma 1, l. n. 184/1983 anche da cittadini stranieri residenti all'estero. In tali casi, sarà necessario indicare la cittadinanza dei richiedenti e allegare la documentazione comprovante. 6. La domanda dovrà essere inoltrata al Tribunale per i Minorenni nel cui distretto di trova la residenza abituale del minore, ovvero il luogo del suo ultimo domicilio. Nel caso in cui manchino la residenza abituale o il domicilio nello Stato italiano, la domanda dovrà essere trasmessa al Tribunale per i Minorenni di Roma. CommentoPremessa Il Capo II del Titolo III della l. n. 184/1983 (artt. 40-43) regola l'adozione del minore italiano (o avente doppia cittadinanza di cui una italiana), dichiarato in stato di abbandono e residente nel territorio italiano, da parte di cittadini, italiani o stranieri, residenti all'estero. Le norme appena richiamate si limitano a dettare disposizioni di carattere processuale che apportano alcune modifiche all'ordinaria disciplina dell'adozione pronunciata dall'Autorità Giudiziaria italiana, tanto che la disciplina contenuta nel Capo II del Titolo III della l. n. 184/1983 può applicarsi sia all'adozione del minore in stato di abbandono sia alle ipotesi di adozioni in casi particolari di cui agli artt. 44 ss., l. n. 184/1983 (S acchetti, Adozione e affidamento dei minori. Commento alla nuova legge 4 maggio 1983 n. 184, Santarcangelo di Romagna, 1983, 139). I requisiti degli adottanti e dell'adottato e i presupposti di legge necessari per procedere all'adozione sono i medesimi sia nel caso in cui gli adottanti siano residenti in Italia sia nell'ipotesi in cui gli aspiranti adottanti siano cittadini, italiani o stranieri, residenti all'estero. Legge applicabile Con particolare riferimento agli aspiranti adottanti di cittadinanza straniera, vanno richiamati l'art. 38, comma 1, l. n. 218/1995, in forza del quale si deve in ogni caso applicare il diritto italiano se viene richiesta all'Autorità Giudiziaria italiana l'adozione di un minore idonea ad attribuirgli lo stato di figlio, e l'art. 40, comma 1, l. n. 218/1995 che prevede la sussistenza della giurisdizione italiana quando il minore è in stato di abbandono in Italia e i coniugi, o uno solo di essi, o l'adottando siano cittadini italiani ovvero stranieri residenti in Italia. Ciò premesso, appare evidente come la disciplina dell'art. 40, comma 1, l. n. 184/1983 sia pienamente conforme alle norme di diritto internazionale privato. Procedimento. A norma di quanto dispone l'art. 40, comma 1, l. n. 184/1983 la domanda sembra essere nominativa, cioè indirizzata verso un determinato minore di cui si conosce la residenza o il domicilio. Tuttavia, parte della dottrina (Dogliotti, Adozione, in A a .V v., Codice diritto di famiglia, a cura di Sesta, Milano, 2015, 2254) ritiene che una tale interpretazione comporterebbe una ingiustificabile disparità di trattamento basata esclusivamente sulla residenza dei richiedenti. Pertanto, appare più opportuno considerare possibile per i richiedenti risiedenti all'estero presentare domanda di disponibilità anche non nominativa. Sulla competenza territoriale del Tribunale per i Minorenni, occorre sottolineare una discrasia tra l'art. 40, comma 1, l. n. 184/1984, che individua la competenza nel Tribunale per i Minorenni nel cui distretto si trova la dimora o il domicilio del minore, e gli artt. 8 e 22, l. n. 184/1983 che individuano come competente il Tribunale per i Minorenni che ha dichiarato lo stato di abbandono morale e materiale del minore. In primo luogo, va precisato che la discrasia non si registra nel caso di adozione in casi particolari ex art. 44, l. n. 184/1983, dato che l'art. 56, l. n. 184/1983 fissa un criterio di competenza territoriale coincidente e neppure nel caso di domanda non nominativa, posto che, in tali ipotesi, il Tribunale per i Minorenni potrà accoglierla solo limitatamente ai minori adottabili che risiedano nel proprio distretto di competenza. L'incongruenza permane solo in presenza di domanda nominativa: la dottrina ritiene che la disciplina contenuta negli artt. 8 e 22, l. n. 184/1983 debba essere considerata prevalente, non potendosi derogare al principio fondamentale secondo cui è necessario garantire al minore la continuità della vigilanza dell'organo giudiziario in ordine alla sua adozione (Poletti Di Teodoro, L'adozione internazionale: evoluzione storica e profili sistematici, Torino, 1997, 165 e Tommaseo, in A a.V v., Commentario al diritto italiano della famiglia, a cura di Oppo, Cian, Trabucchi, Padova, 1992, 391). L'art. 40, comma 1, l. n. 184/1983 non prevede che la domanda debba essere presentata all'Ufficio consolare a pena di improcedibilità o di nullità. Pertanto, deve ritenersi ammissibile anche una domanda presentata direttamente al Tribunale per i Minorenni. Da ciò deriva, in conformità con le norme che regolano i poteri del console, che l'Ufficio consolare non ha alcun potere istruttorio nella valutazione della domanda (contra Finocchiaro - Finocchiaro, Disciplina dell'adozione e dell'affidamento, Milano, 1983, 415). Tale conclusione appare giustificata anche dal fatto che la previsione di un penetrante controllo dell'Ufficio consolare che impedirebbe la trasmissione della domanda, priverebbe il minore dell'intervento giurisdizionale che deve essere qualificato come conditio sine qua non di qualunque procedimento adottivo. Laddove l'Ufficio consolare rilevi eventuali elementi da cui si potrebbe inferire l'inidoneità dei richiedenti o la non opportunità dell'adozione, non potendo impedire la trasmissione della richiesta di disponibilità, dovrà limitarsi a darne comunicazione al Tribunale per i Minorenni competente, ma senza nessun effetto vincolante. La domanda presentata dai residenti all'estero dovrà essere valutata senza alcuna discriminazione. Gli accertamenti necessari sui richiedenti potranno essere svolti dall'Ufficio consolare, anche per il tramite di organizzazioni assistenziali italiane o straniere, del luogo di residenza ovvero dal Tribunale per i Minorenni a cui è stata inoltrata la domanda, il quale, a tal fine, potrà invitare i richiedenti a presentarsi in Italia. Il Tribunale per i Minorenni, secondo il normale iter procedurale, dichiarerà l'idoneità all'adozione, procederà all'abbinamento e disporrà l'affidamento preadottivo, autorizzando l'espatrio del minore (ovviamente, salvo il caso in cui il minore non si trovi già all'estero). Sull'andamento dell'affidamento preadottivo vigila, a norma di quanto dispone l'art. 41, l. n. 184/1983, l'Ufficio consolare del luogo di residenza degli adottanti. L'Ufficio consolare è tenuto a segnalare, in forma scritta, al Tribunale per i Minorenni che ha pronunciato l'affidamento le eventuali difficoltà di affidamento del minore e i fatti incompatibili con l'affidamento preadottivo (conseguentemente, il Tribunale per i Minorenni potrebbe disporre la revoca dell'affidamento preadottivo e il rimpatrio del minore). Tuttavia, non può escludersi un rapporto più intenso tra l'Autorità consolare ed il Tribunale per i Minorenni attraverso relazioni periodiche sull'andamento dell'affidamento. Vigilanza dell'Ufficio consolare Inoltre, L'Ufficio consolare vigila sull'esecuzione dei provvedimenti emessi dal Giudice minorile e, laddove si renda necessario, cura il rimpatrio del minore. Va precisato che né l'Ufficio consolare né l'Autorità Giudiziaria italiana hanno a disposizione mezzi coercitivi nello Stato straniero e, di conseguenza, dovranno richiedere la collaborazione degli organi amministrativi o giudiziari locali. L'art. 42, l. n. 184/1983 precisa che se in Italia risulta pendente un procedimento di adozione di minore affidato ad una coppia, italiana o straniera, residente all'estero, non può essere reso esecutivo un provvedimento di adozione relativo allo stesso minore pronunciato dall'Autorità straniera. La norma pone un limite alla riconoscibilità del provvedimento straniero. Se l'adozione all'estero è ottenuta da soggetti diversi da quelli che in Italia hanno ottenuto l'affidamento, è la presenza di quest'ultima situazione di incompatibilità a giustificare l'impossibilità di dare attuazione in Italia al provvedimento straniero. Laddove, invece, la sentenza di adozione è stata pronunciata all'estero nei confronti degli stessi soggetti che, in Italia, sono stati dichiarati affidatari, la norma mira a riaffermare la prevalenza della legge italiana in modo da evitare che l'adozione estera possa essere ottenuta aggirando i controlli giudiziari previsti nel corso e al termine del periodo di affidamento. In tali casi, il riconoscimento non può essere concesso se è già stato disposto l'affidamento preadottivo in Italia ovvero, almeno secondo parte della dottrina, l'affidamento anche di fatto, in quanto la ratio della norma è quella di tutelare l'interesse del minore a proseguire il rapporto con gli affidatari (Manera, L'adozione e l'affidamento familiare, Napoli, 1993, 228). Dall'art. 42, l. n. 184/1983 deriverebbe, a contrario, il principio secondo cui sarebbero riconoscibili in Italia i provvedimenti stranieri di adozione in tutte le ipotesi diverse da quelle descritte dalla norma in esame. Si discute su quale sia l'Autorità Giudiziaria competente a riconoscere il provvedimento straniero: secondo una prima linea interpretativa, la competenza dovrebbe essere attribuita alla Corte d'Appello, in quanto si tratterebbe di una vera e propria delibazione su provvedimento straniero; mentre, secondo una diversa opzione esegetica sarebbe competente il Tribunale per i Minorenni, in considerazione della sua competenza esclusiva in tema di adozione (Panzera, L'adozione internazionale: alcune osservazioni di diritto internazionale privato e processuale, in Giust. civ., 1988, II, 84 e Cass. I, n. 4370/1986). Va precisato che laddove la domanda di adozione venga presentata da cittadini stranieri stabilmente residenti in Paesi che hanno ratificato la Convenzione dell'Aja del 1993, le funzioni attribuite all'Ufficio consolare - in forza di quanto dispone l'art. 40, comma 2, l. n. 184/1983 - sono svolte dell'Autorità centrale straniera e agli Enti autorizzati. L'art. 43, l. n. 184/1983 estende l'obbligo di segnalazione previsto dall'art. 9, commi 4 e 5, l. n. 183/1984 ai cittadini italiani residenti all'estero che, non essendo parenti entro il quarto grado, accolgano stabilmente un minore nella propria abitazione e che, in quanto genitori di un minore, affidano stabilmente il proprio figlio a chi non è parente entro il quarto grado per un periodo non inferiore a sei mesi. La norma mira a prevenire l'instaurarsi di situazioni che, ove divenissero definitive, impedirebbero un successivo controllo dell'Autorità Giudiziaria italiana. L'obbligo di segnalazione sorge solo per fatti inerenti ai minori cittadini italiani, non potendosi riconoscere alla normativa in commento la finalità di tutelare anche i minori stranieri in stato di abbandono non residenti in Italia. Le segnalazioni devono essere fatte all'Ufficio consolare territorialmente competente ai sensi dell'art. 40, comma 1, l. n. 184/1983 e, conseguentemente, l'Ufficio consolare dovrà assumere le informazioni del caso ed inviare al Tribunale per i Minorenni una relazione nella quale darà conto della segnalazione ricevuta e delle informazioni assunte, chiedendo, eventualmente, al Giudice minorile l'assunzione di quei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni. Si ritiene che sull'Ufficio consolare gravi l'obbligo di attivarsi, anche se l'art. 43, l. n. 184/1983 non richiama espressamente l'art. 9, comma 1, l. n. 184/1983, laddove venga a conoscenza della situazione di abbandono in cui versa un minore cittadino italiano residente all'estero (Kojanec, in A a .V v., Commentario al diritto italiano della famiglia, a cura di Oppo, Cian, Trabucchi, Padova, 1992, 454). |