Domanda di adozione in casi particolari (art. 44, lett. c), l. n. 184/1983)InquadramentoI minori orfani di madre e di padre, che si trovino nelle condizioni di cui alla l. n. 104/1992, possono essere adottati a prescindere dalla dichiarazione di adottabilità. FormulaTRIBUNALE PER I MINORENNI DI .... [1] DOMANDA [2] DI ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI EX ART. 44, COMMA 1, LETT. C), L. N. 184/1983 Il Sig. ...., nato a ...., il ...., C.F. ...., e la Sig.ra ...., nata a ...., il ...., C.F. ...., entrambi residenti in ...., via .... [3], PREMESSO CHE – il minore ...., nato a ...., il ...., si trova nelle condizioni di cui all'art. 3, comma 1, l. n. 104/1992 in quanto: a) ....; b) ....; c) ....; – i genitori del minore, Sig. .... e Sig.ra ...., risultano entrambi deceduti. DICHIARANO di voler adottare il minore ...., nato a ...., il ...., orfano di padre e di madre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 44, comma 1, lett. c), l. n. 184/1983, ricorrendone i presupposti e sussistendo il preminente interesse del minore in quanto: a) ....; b) ....; c) ..... Tutto ciò premesso, il Sig. .... e la Sig.ra ...., ut supra CHIEDONO che l'Ill.mo Tribunale per i Minorenni adito dichiari l'adozione del minore ...., nato a ...., il ...., a favore del Sig. .... e della Sig.ra .... ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 44, comma 1, lett. c), l. n. 184/1983. Ai sensi dell'art. 82, comma 1, l. n. 184/1983 il presente procedimento e la relativa procedura sono esenti da imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai Pubblici Ufficiali. Si producono in copia i seguenti documenti: 1. certificati di nascita dei richiedenti; 2. certificato di stato famiglia e di matrimonio dei richiedenti; 3. certificazioni e documentazione medica del minore; 4. certificato di morte dei genitori del minore; 5. certificati medici relativi ai richiedenti; 6. certificato generale del Casellario Giudiziale dei richiedenti; 7. dichiarazioni dei redditi dei richiedenti relativa all'ultimo triennio. Luogo e data .... I richiedenti .... [1]La domanda deve essere presentata al Tribunale per i Minorenni nel cui distretto si trova la residenza del minore. [2]L'atto dovrà rispettare i criteri redazionali ed i limiti dimensionali previsti dal d.m. 7 agosto 2023, n. 110, rubricato “Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo”. In particolare, occorre ricordare che, al fine di assicurare la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali (cfr. artt. 121 c.p.c. e 46 disp. att. c.p.c.), l'art. 1 d.m. n. 110/2023 individua l'articolazione che l'atto deve avere e l'art. 3 d.m. n. 110/2023 individua in 50.000 caratteri (spazi esclusi) il limite dimensionale dello scritto difensivo. Sul punto occorre richiamare, però, l'art. 5, comma 1, d.m. n. 110/2023 in forza del quale i predetti limiti possono essere superati se la controversia presenta questioni di particolare complessità anche in relazione agli interessi coinvolti. In tal caso sarà onere del difensore esporre sinteticamente le ragioni per le quali si è reso necessario il superamento di tali limiti (art. 5, comma 1, d.m. n. 110/2023) ed inserire nell'atto, subito dopo l'intestazione, un indice ed una breve sintesi del contenuto dell'atto (art. 5, comma 2, d.m. n. 110/2023). Inoltre, appare opportuno richiamare anche l'art. 2, comma 1, lett. c), d.m. n. 110/2023 in forza del quale l'atto deve contenere anche l'indicazione di parole chiave, nel numero massimo di venti, che individuano l'oggetto del giudizio. [3]La domanda, se presentata dai coniugi personalmente, deve essere sottoscritta da entrambi. Tuttavia, i coniugi possono farsi assistere da un difensore, in tali casi l'atto dovrà contenere le indicazioni delle generalità dell'Avvocato, dovrà essere da quest'ultimo sottoscritto e si dovrà allegare la procura alle liti. In tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l'azione civile in sede penale e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati: le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso l'eventuale difensore ed il C.F., oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011, conv., con modif., in l. n. 111/2011). L'indicazione del C.F. dell'Avvocato è prevista dall'art. 125 c.p.c. come modificato dalla disposizione sopra citata. Ai sensi del citato art. 13, comma 3-bis: “Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax .... ovvero qualora la parte ometta di indicare il C.F. .... il contributo unificato è aumentato della metà”. CommentoProfili generali L'adozione in casi particolari, disciplinata dal Titolo IV della l. n. 184/1983, rappresenta una alternativa all'adozione legittimante del minore in stato di abbandono che permette di garantire al minore, privo dei genitori, di crescere in un ambiente familiare, valorizzando sia il superiore interesse del minore sia i rapporti, non solo parentali, che legano il minore a persone adulte capaci di prendersene cura (cfr. Corte cost., n. 383/1999 e Corte cost., n. 27/1991). Benché la finalità dell'adozione in casi particolari sia coincidente con quella delle altre forme di adozioni previste dal nostro ordinamento, essa deve essere distinta sia dall'adozione di persone maggiorenni (c.d. adozione civile) sia dall'adozione di minori, italiani o stranieri, in stato di abbandono morale e materiale (c.d. adozione legittimante). In particolare, si osservi che l'adozione in casi particolari coinvolge minori che non si trovano in stato di abbandono morale e materiale e può essere promossa anche se risulta pendente un procedimento per la dichiarazione di adottabilità. In tali casi sarà il Tribunale per i Minorenni a valutare quale sia la soluzione più idonea per il minore anche tenendo conto che l'adozione in casi particolari è ammissibile solo se realizza il preminente interesse del minore (cfr. art. 57, comma 1, n. 2, l. n. 184/1983; Cass. I, n. 6633/2002 e Cass. I, n. 3130/2001). Infatti, l'adozione in casi particolari, benché offra una soluzione compromissoria rispetto all'adozione legittimante, è in grado di fornire una risposta ai bisogni del minore che non potrebbero essere realizzati attraverso l'adozione legittimante. Tale forma di adozione conferisce al minore adottato lo status di figlio degli adottanti, ma non estingue il rapporto con il nucleo familiare di origine: il nuovo status si aggiunge, a differenza di quanto avviene nell'adozione legittimante, allo stato familiare preesistente. Con riferimento ai rapporti di parentela, si discute l'applicabilità dell'art. 74 c.c. – così come modificato dalla l. n. 219/2012 – all'adozione in casi particolari. Alla linea interpretativa che fornisce risposta negativa al quesito, appare preferibile l'opzione esegetica secondo cui l'art. 74 c.c. deve essere ritenuto applicabile anche al minore adottato ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 44, comma 1, l. n. 184/1983, con la conseguenza che tra il minore e i familiari degli adottanti si instaurano vincoli di parentela (Lenti, La sedicente riforma della filiazione, in Nuova giur. civ. comm., 2013, II, 202; Dossetti, La parentela, in Aa.Vv., La riforma della filiazione, a cura di Dossetti, Moretti, Moretti, Bologna, 2013, 20 e Morozzo Della Rocca, Il nuovo status di figlio e le adozioni in casi particolari, in Fam. e dir., 2013, 838 ss.). L'adozione di minori nelle condizioni di cui all'art. 3, comma 1, l. n. 104/1992 La terza ipotesi di adozione in casi particolari – che si aggiunge all'ipotesi di adozione del minore orfano di entrambi i genitori e a quella del coniuge del genitore – è disciplinata dall'art. 44, comma 1, lett. c), l. n. 184/1983: il minore, pur non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 8, l. n. 184/1983 (abbandono morale e materiale), orfano di madre e di padre, può essere adottato se si trova nelle condizioni indicate dall'art. 3, comma 1, l. n. 104/1992, ossia nelle ipotesi di minore che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. La ratio della norma è quella di favorire una categoria di minori che spesso verrebbero rifiutati dall'adozione piena e sarebbero costretti a vivere fino alla maggiore età in istituti. Si evidenzia l'esigenza di un recupero assistenziale del minore mediante il rapporto adottivo. La condizione di disabilità del minore deve essere accertata ai sensi di quanto dispone la l. n. 104/1992. Al minore orfano di entrambi i genitori deve essere equiparata la condizione del minore orfano dell'unico genitore nei confronti del quale sia stato accertato lo stato di filiazione. Si è evidenziata l'opportunità di procedere ad un affidamento temporaneo del minore, dopo aver verificato le condizioni previste dall'art. 57, l. n. 184/1983, e, quindi, la possibilità di pronunciare l'adozione solo dopo un periodo di convivenza (Rossi Carleo, L'affidamento e le adozioni, in Aa.Vv., Trattato di diritto privato, IV, diretto da Rescigno, Torino, 2000, 462). Con riferimento ai requisiti degli aspiranti adottanti si richiedono requisiti meno rigidi rispetto a quelli previsti per l'adozione legittimante. Infatti, l'adozione in casi particolari di cui all'art. 44, comma 1, lett. c), l. n. 184/1983 è consentita in presenza di figli (art. 44, comma 2, l. n. 184/1983) e anche nell'ipotesi in cui il soggetto non sia coniugato. Dunque, è ammissibile l'adozione da parte di persone singole e da parte anche di conviventi more uxorio (Dogliotti, Astiggiano, Le adozioni. Minori italiani e stranieri, maggiorenni, Milano, 2014, 299). L'art. 44, comma 3, l. n. 184/1983 precisa che se l'adozione è richiesta da una persona coniugata, allora è necessario che la richiesta provenga da entrambi i coniugi: l'obiettivo è quello, in caso di convivenza matrimoniale, di garantire l'inserimento del minore nel nucleo familiare. Dalla medesima norma si ricava che il coniuge separato, anche di fatto, può presentare domanda di adozione congiunta ovvero può scegliere di presentare istanza di adozione singolarmente. I conviventi, al contrario, non potrebbero presentare domanda congiunta. Non sono previsti limiti massimi di età: il Tribunale per i Minorenni dovrà valutare se l'adottante possiede le capacità (fisiche, affettive, morali e patrimoniali) e la possibilità di assolvere gli obblighi derivanti dall'adozione. Parimenti non è necessario che l'età dell'adottante superi di almeno diciotto anni quella dell'adottato (cfr. art. 44, comma 4, l. n. 184/1983). In tal modo si vuole privilegiare l'interesse del minore ad essere inserito in un contesto affettivo. Per quanto concerne gli effetti dell'adozione in casi particolari, i rapporti tra adottato e adottanti e famiglia di origine del minore e la normativa applicabile sia concesso rinviare alla formula pertinente. |