Istanza del coniuge in caso di morte dell'altro coniugeInquadramentoL'adozione in casi particolari può essere pronunciata, su istanza del coniuge superstite e capace, dal Tribunale per i Minorenni anche se uno dei due coniugi decede o diviene incapace nelle more della procedura di adozione. FormulaTRIBUNALE PER I MINORENNI DI ... [1] Nel procedimento R.G. n. ... / ..., Dott. ..., promosso nell'interesse del minore ..., RICHIESTA [2] DI ADOZIONE EX ART. 47, COMMI 2 E 3, L. N. 184/1983 La Sig.ra ..., nata a ..., il ..., residente in ..., via ..., C.F. ..., rappresentata e difesa dall'Avv. ..., del Foro di ..., come da procura agli atti del procedimento PREMESSO CHE - il Sig. ... e la Sig.ra ... depositavano, in data ..., domanda di adozione in casi particolari ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. ... ), l. n. 184/1983, con cui chiedevano di poter adottare il minore ..., nato a ..., il ...; - all'udienza del ..., avanti al Presidente del Tribunale per i Minorenni di ..., il minore e gli adottanti prestavano i consensi previsti dall'art. 45, comma 1, l. n. 184/1983; - nelle more del procedimento, il Sig. ..., decedeva in data ... [3] ; - nonostante ciò, l'istante intende richiedere che sia disposta l'adozione del minore .... Tutto ciò premesso, la Sig.ra ..., ut supra rappresentata, difesa e domiciliata CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale per i Minorenni di ..., voglia, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 47, comma 2 e 3, l. n. 184/1983, disporre l'adozione del minore ..., nato a ..., il ..., nei confronti della Sig.ra ... e del Sig. ..., con effetto, per quest'ultimo dalla data del suo decesso, avvenuto il .... Si producono in copia i seguenti documenti: 1. certificato di morte del Sig. ...; 2. ... [4]. Luogo e data Firma Avv. 1. Risulta competente il Tribunale per i Minorenni avanti al quale pende il procedimento. 2. L'atto dovrà rispettare i criteri redazionali ed i limiti dimensionali previsti dal d.m. 7 agosto 2023, n. 110, rubricato “Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo”. In particolare, occorre ricordare che, al fine di assicurare la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali (cfr. artt. 121 c.p.c. e 46 disp. att. c.p.c.), l'art. 1 d.m.n. 110/2023 individua l'articolazione che il l'atto deve avere e l'art. 3 d.m.n. 110/2023 individua in 50.000 caratteri (spazi esclusi) il limite dimensionale dello scritto difensivo. Sul punto occorre richiamare, però, l'art. 5, comma 1, d.m.n. 110/2023 in forza del quale i predetti limiti possono essere superati se la controversia presenta questioni di particolare complessità anche in relazione agli interessi coinvolti. In tal caso sarà onere del difensore esporre sinteticamente le ragioni per le quali si è reso necessario il superamento di tali limiti (art. 5, comma 1, d.m.n. 110/2023) ed inserire nell'atto, subito dopo l'intestazione, un indice ed una breve sintesi del contenuto dell'atto (art. 5, comma 2, d.m.n. 110/2023). Inoltre, appare opportuno richiamare anche l'art. 2, comma 1, lett. c), d.m.n. 110/2023 in forza del quale l'atto deve contenere anche l'indicazione di parole chiave, nel numero massimo di venti, che individuano l'oggetto del giudizio. 3. La medesima istanza si può proporre anche nel caso in cui il coniuge sia divenuto incapace nelle more dell'affidamento preadottivo. In tali casi sarà necessario indicare la causa dell'incapacità ed allegare i documenti che attestino la sopravvenuta incapacità. 4. Deve essere indicata l'ulteriore documentazione utile e rilevante che si intende produrre. CommentoL'adozione produce i suoi effetti a partire dal momento in cui la sentenza che dispone il farsi luogo all'adozione diviene definitiva (art. 47, comma 1, l. n. 184/1983). L'art. 47, commi 2 e 3, l. n. 184/1983 prevede una deroga all'individuazione del dies a quo della decorrenza degli effetti dell'adozione in casi particolari nel caso in cui si proceda all'adozione nonostante la morte di uno degli adottanti. Infatti, se uno dei coniugi muore, successivamente alla prestazione del consenso, ma prima dell'emanazione della sentenza, il coniuge superstite può chiedere al Tribunale per i Minorenni di procedere al compimento degli atti necessari per l'adozione. Se il Tribunale per i Minorenni pronuncia sentenza di adozione, gli effetti di questa decorrono dal momento della morte dell'adottante (art. 47, comma 3, l. n. 184/1983), salvo il caso in cui muoia il coniuge che aveva domandato l'adozione del figlio dell'altro coniuge ex art. 44, comma 1, lett. b), l. n. 184/1983. La ratio della retroattività degli effetti deve essere individuata, da un lato, nell'esigenza di tutelare e mantenere la situazione familiare che il rapporto adottivo avrebbe creato in assenza del decesso di uno degli adottanti e, dall'altro lato, nell'opportunità di non pregiudicare i diritti successori dell'adottato posto che quest'ultimo potrà succedere all'adottante premorto solo se gli effetti dell'adozione si producono a partire dal giorno del decesso. La medesima disciplina si applica anche nel caso in cui il coniuge dell'adottante diventi incapace successivamente alla prestazione del consenso, ma prima dell'emanazione della sentenza. |