Revoca dell'adozione su domanda dell'adottatoInquadramentoL'adozione in casi particolari può, successivamente alla costituzione del vincolo, essere revocata solo per fatti tassativamente previsti e connotati da particolare gravità commessi dall'adottante in danno all'adottato, al di lui coniuge o ai di lui discendenti o ascendenti. FormulaTRIBUNALE PER I MINORENNI DI ... [1] ATTO DI CITAZIONE [2] Il Sig. ... [3] , nato a ..., il ..., residente in ..., via ..., C.F. ..., rappresentato e difeso dall'Avv. ..., del Foro di ..., C.F. ..., (il quale dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni relative al procedimento in oggetto al numero di fax ... ed all'indirizzo PEC ... ) [4] presso il cui studio in ..., via ..., è elettivamente domiciliato, come da procura allegata al presente atto - attore - contro il Sig. ..., nato a ..., il ..., residente in ..., via ..., C.F. ..., nella sua qualità di adottante - convenuto - FATTO - il Tribunale per i Minorenni di ..., all'esito del procedimento R.G. n. ... / ..., emetteva, in data ..., sentenza n. ... / ... con cui ha provveduto a far luogo all'adozione, ai sensi di quanto dispone l'art. 44, comma 1, lett. ... ), l. n. 184/1983, tra il minore ..., nato a ..., il ..., odierno attore, e il Sig. ..., odierno convenuto; - in data ..., il Sig. ..., odierno convenuto, ha assunto nei confronti dell'attore un atteggiamento ... [5] ; - in data ..., il Sig. ... ha posto in essere le seguenti azioni dirette ad attentare alla vita dell'odierno attore: a) ...; b) ...; c) .... - il Tribunale Ordinario, sezione penale, di ..., con sentenza ... n. ... / ..., emessa in data ..., ha condannato per i fatti sopradescritti l'odierno convenuto ad anni ... di reclusione [6] ; - data la gravità della condotta dal Sig. ..., l'odierno attore si vede costretto ad adire il Tribunale per i Minorenni di ... ai fine di ottenere la revoca dell'adozione pronunciata in data .... DIRITTO Con il presente atto l'odierno attore, Sig. ..., intende ottenere la revoca della sentenza di adozione a fronte dell'atteggiamento assunto da parte dell'adottato, Sig. .... *** Tutto ciò premesso, il Sig. ..., ut supra rappresentato, difeso e domiciliato, CITA Il Sig. ..., nato a ..., il ..., residente in ..., via ..., C.F. ..., a comparire dinanzi al Tribunale per i Minorenni di ..., Sezione e Giudice designandi, all'udienza che si terrà il giorno ..., ore di rito, con invito a costituirsi nel termine di almeno sessanta giorni prima della predetta udienza ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che, in difetto di costituzione, si procederà in sua legittima e dichiaranda contumacia, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 86 c.p.c. o da leggi speciali, e che sussistendone i presupposti di legge può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per sentir accogliere le seguenti CONCLUSIONI Voglio l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via principale: - dichiarare la revoca della predetta adozione per indegnità dell'adottante; - ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ... di provvedere alla prescritta annotazione a margine del relativo atto di nascita; in ogni caso: con vittoria di spese e compensi come da d.m. n. 55/2014 In via istruttoria: si chiede l'ammissione di prova per testi sulle circostanze di cui alla narrativa da ritenersi qui integralmente trascritti, premesse le parole “Vero che” e depurati delle eventuali espressioni valutative, con riserva di ogni loro migliore formulazione nei termini di legge. Si indicano a testi, con riserva di ulteriori indicazioni: ...; ...; .... Ai sensi dell'art. 82, comma 1, l. n. 184/1983 il presente procedimento e la relativa procedura sono esenti da imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai Pubblici Ufficiali. Si producono in copia, oltre all'originale della procura alle liti, i seguenti documenti: 1. sentenza n. ... / ... del Tribunale per i Minorenni di ... con cui si è fatto luogo all'adozione, in copia autentica; 2. sentenza penale del Tribunale di ... n. ... / ... del ..., in copia autentica; 3. ... [7]. Luogo e data Firma Avv. PROCURA Io sottoscritto ..., nato a ..., il ... e residente a ..., via ..., n. ..., C.F. ... delego l'Avv. ... con studio a ..., via ..., n. ..., presso il quale eleggo domicilio, per essere rappresentato e difeso nel presente giudizio, in ogni fase e grado del processo, compreso quello di esecuzione, conferendogli ogni più ampio potere incluso quello di transigere e conciliare, riscuotere e quietanzare, rinunciare agli atti e farsi sostituire. Dichiaro di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13, d.lgs. n. 196/2003 ed autorizzo il trattamento dei relativi dati per le finalità di cui al presente mandato. Dichiaro di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, comma 3, d.lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20, d.lgs. n. 28/2010, come da specifico atto separato. Dichiaro, altresì, di essere stato informato della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 2, d.l. n. 132/2014, convertito in l. n. 162/2014. Dichiaro altresì di essere stato informato delle caratteristiche e del grado di complessità dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative ed ipotesi di soluzione, della prevedibile durata del processo, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico; altresì, dichiaro di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale. Sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa. Dichiaro infine di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 Reg. UE n. 2016/679 (G.D.P.R.) e dell'art. 13, d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e presto il consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito. Prendo atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità dell'incarico conferito. Luogo e data Firma Per autentica sottoscrizione Firma Avv. 1. Risulta territorialmente competente il Tribunale per i Minorenni del luogo di residenza abituale del minore. Secondo parte della dottrina sussiste la competenza del Tribunale per i Minorenni anche se l'adottato è divenuto maggiorenne; secondo altri, invece, in tali casi occorre adire il Tribunale Ordinario. 2. L'atto dovrà rispettare i criteri redazionali ed i limiti dimensionali previsti dal d.m. 7 agosto 2023, n. 110, rubricato: “Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo”. In particolare, occorre ricordare che, al fine di assicurare la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali (cfr. artt. 121 c.p.c. e 46 disp. att. c.p.c.), l'art. 1 d.m. 110/2023 individua l'articolazione che il l'atto deve avere e l'art. 3 d.m. n. 110/2023 individua in 80.000 caratteri (spazi esclusi) il limite dimensionale dello scritto difensivo. Sul punto occorre richiamare, però, l'art. 5, comma 1, d.m. n. 110/2023 in forza del quale i predetti limiti possono essere superati se la controversia presenta questioni di particolare complessità anche in relazione agli interessi coinvolti. In tal caso sarà onere del difensore esporre sinteticamente le ragioni per le quali si è reso necessario il superamento di tali limiti (art. 5, comma 1, d.m. n.. 110/2023) ed inserire nell'atto, subito dopo l'intestazione, un indice ed una breve sintesi del contenuto dell'atto (art. 5, comma 2, d.m. n. 110/2023). Inoltre, appare opportuno richiamare anche l'art. 2, comma 1, lett. c), d.m. n. 110/2023 in forza del quale l'atto deve contenere anche l'indicazione di parole chiave, nel numero massimo di venti, che individuano l'oggetto del giudizio. 3. Legittimato attivo è l'adottato. 4. Ai sensi dell'art. 13, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002, “Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ... ovvero qualora la parte ometta di indicare il C.F. ... il contributo unificato è aumentato della metà”. 5. Il comportamento può essere anche posto in essere nei confronti del coniuge, dei discendenti o degli ascendenti dell'adottante. In tali casi si dovranno indicare con precisione le generalità dei soggetti passivi della condotta dell'adottato. 6. L'accertamento in sede penale dei fatti che determinano la revoca dell'adozione in sede penale non è elemento necessario ad ottenere la revoca. Il Giudice civile chiamato a pronunciarsi sulla revoca può accertare il fatto commesso dell'adottato e qualificarlo come rientrante in una delle ipotesi previste dagli artt. 51 e 52, l. n. 184/1983. 7. Deve essere indicata l'ulteriore documentazione utile e rilevante che si intende produrre. CommentoL'adozione in casi particolari può essere revocata per fatti imputabili all'adottante e all'adottato. La revoca è ammissibile solo nei casi tassativi previsti alla presenza dei quali, stante la gravità della situazione, non appare opportuno conservare il rapporto adottivo che, alla luce di quanto accaduto tra adottante e adottato, non ha dato buona prova e che non appare più idonea a raggiungere lo scopo per cui è stato posto in essere. L'art. 52, comma 1, l. n. 184/1983 prevede la revoca dell'adozione per fatti imputabili all'adottante. In particolare, l'adottato – o il Pubblico Ministero, la cui legittimazione non sarebbe concorrente con quella dell'adottato, ma sussistere solo ove l'adottato sia un minore o sussista un suo impedimento – può chiedere la revoca dell'adozione se l'adottante ha attentato alla vita dell'adottato o del coniuge, dei discendenti o degli ascendenti dell'adottato ovvero nel caso in cui l'adottante si sia reso colpevole verso i medesimi soggetti di un delitto punibile con una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni. Si tratta di ipotesi tassative e non suscettibili di ampliamento in via analogica. Per quanto concerne l'attentato alla vita, l'adottato deve aver compiuto gli anni quattordici e, quindi, deve essere punibile a norma della legge penale; ne consegue che la revoca non appare possibile nei confronti dei soggetti non imputabili. La norma comprende sicuramente l'omicidio volontario e il tentativo di omicidio; mentre, non vi rientrano l'omicidio preterintenzionale e l'omicidio colposo in quanto, ai fini dell'art. 51, comma 1, l. n. 184/1983, il comportamento dell'adottato deve risultare intenzionalmente indirizzato alla realizzazione dell'evento (contra Ciraolo, Fazio, sub art. 51 l. 184/1983, in A a .V v., Commentario del codice civile, diretto da Gabrielli, tomo IV, Torino, 2010, 307). Per quanto riguarda i delitti puniti con la reclusione, va precisato che se interviene una causa di estinzione del reato, essa non esclude la proponibilità della revoca. L'accertamento della sussistenza del delitto può avvenire anche nel giudizio civile promosso per la revoca, non essendo necessario attendere la pronuncia del Giudice penale. Tuttavia, se il Tribunale per i Minorenni, adito per ottenere la revoca, accerta la sussistenza di un reato perseguibile d'ufficio, dovrà immediatamente darne comunicazione al Pubblico Ministero competente, senza che ciò comporti la sospensione del procedimento di revoca. Va precisato che, nonostante sia necessaria una apposita domanda di parte e il Tribunale non possa attivarsi d'ufficio, non è possibile attribuire alla revoca una natura negoziale. L'istanza di revoca deve essere proposta al Tribunale per i Minorenni del luogo di residenza del minore, con atto di citazione. La competenza del Tribunale per i Minorenni permane anche nel caso in cui l'adottato sia divenuto maggiorenne (Collura, L'adozione in casi particolari, in A a .V v., Trattato di diritto di famiglia, a cura di Zatti, Milano, 2012, 790; Campanato, L'adozione del minore in casi particolari, in Aa .V v., Manuale dell'adozione nel diritto civile, penale, del lavoro, amministrativo, tributario, Padova, 2003, 368 e Dogliotti, Adozione di maggiorenni e minori, in A a .V v., Il Codice civile. Commentario, diretto da Schlesinger, Milano, 2002, 848). Esiste una diversa linea interpretativa che ritiene competente il Tribunale per i Minorenni fino al raggiungimento della maggiore età dell'adottato e il Tribunale Ordinario nel caso in cui l'adottato sia ultradiciottenne (Ciraolo, Fazio, sub art. 51 l. 184/1983, cit., 307 e Tommasini, Dell'adozione in casi particolari e dei suoi effetti, in A a .V v., Commentario al diritto italiano della famiglia, diretto da Cian, Oppo, Trabucchi, Padova, 1993, 498). L'adottato dovrà stare in giudizio per il tramite del suo rappresentante legale nei casi in cui non abbia ancora raggiunto la maggiore età. Si ritiene che nelle ipotesi di adozione ex art. 44, comma 1, lett. b), l. n. 184/1983, se la responsabilità è esercitata congiuntamente con il genitore biologico, la rappresentanza non può essere riconosciuta a quest'ultimo in quanto, a norma di quanto dispone l'art. 320, comma 6, c.c., sussiste un'ipotesi di conflitto d'interessi patrimoniali e, pertanto, sarà necessaria la nomina di un curatore speciale. Ad analoga conclusione si deve giungere nel caso di adozione ex art. 44, comma 1, lett. d), l. n. 184/1983, per il caso in cui i fatti descritti dall'art. 52, l. n. 184/1983 siano imputabili a solo uno degli adottanti, la rappresentanza del minore non potrà essere riconosciuta all'altro adottante (contra Sacchetti, Il commentario dell'adozione e dell'affidamento, Rimini, 1986, 343). L'Autorità Giudiziaria adita, nell'ambito di un procedimento di natura contenziosa, dovrà assumere le opportune informazioni, compiere gli accertamenti ritenuti necessari e sentire il Pubblico Ministero, l'adottante e l'adottato (se di età inferiore ai dodici anni, l'audizione sarà subordinata alla valutazione delle sue capacità di discernimento). Nonostante il procedimento abbia natura contenziosa, il Tribunale per i Minorenni adito, stante la necessità di tutelare il preminente interesse del minore, potrà compiere accertamenti anche d'ufficio, al di là delle richieste formulate delle parti, assumere informazioni a mezzo degli organi di polizia giudiziaria o del servizio locale ed escutere testi a sommarie informazioni. Ad esito del procedimento, il Tribunale per i Minorenni, ai sensi di quanto dispone l'art. 51, comma 4, l. n. 184/1983, si pronuncia con sentenza, che avrà natura costitutiva, che, in caso di accoglimento dell'istanza di revoca, comporterà la cessazione ex nunc degli effetti del provvedimento di adozione. Il provvedimento del Tribunale per i Minorenni potrà essere impugnato con gli stessi mezzi con cui può essere impugnata la sentenza che pronuncia l'adozione: reclamo avanti alla Corte d'Appello, sezione minori, persone e famiglia, e ricorso per Cassazione. Nelle more del procedimento di revoca, il Tribunale adito può – dopo aver sentito il Pubblico Ministero ed il minore – emettere, con decreto pronunciato in camera di consiglio, gli opportuni provvedimenti in ordine alla cura, alla rappresentanza e all'amministrazione del patrimonio del minore. Il Tribunale per i Minorenni dovrà, in tali casi, segnalare la situazione al Giudice Tutelare competente ai fini della nomina del tutore (art. 51, comma 6, l. n. 184/1983). Tali provvedimenti possono essere assunti solo se l'adottato è ancora minorenne. Da un punto di vista processuale si devono seguire le norme di cui agli artt. 330 ss. c.c. (in forza del richiamo operato dall'art. 51, comma 5, l. n. 184/1983). Il decreto emesso ai sensi dell'art. 51, comma 4, l. n. 184/1983 può essere reclamato dalle parti – adottato, adottante e Pubblico Ministero – entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto avanti alla Corte d'Appello, sezione minori, persone e famiglia (artt. 739 ss. c.p.c. e art. 38, comma 3, disp. att. c.c.); mentre, non appare ammissibile il ricorso per Cassazione, trattandosi di provvedimenti temporanei. Vale la pena precisare che i provvedimenti temporanei non vengono automaticamente caducati dalla successiva sentenza del Tribunale per i Minorenni che, definendo il procedimento, non dichiari la revoca dell'adozione. Infatti, potrebbe essere opportuno mantenere validi ed efficaci tali provvedimenti alla luce dei rapporti tra adottante e adottato che potrebbero essersi deteriorato. L'art. 54, l. n. 184/1983 disciplina gli effetti della revoca. Il passaggio in giudicato della sentenza che dispone la revoca determina il momento a partire dal quale cessano gli effetti dell'adozione, sia sotto il profilo patrimoniale sia sotto quello personale. Vengono meno anche gli obblighi alimentari e gli impedimenti matrimoniali. Se la revoca è pronunciata dopo la morte dell'adottante a seguito della condotta imputabile all'adottato, quest'ultimo ed i suoi discendenti sono esclusi della successione dell'adottante. Si ritiene che il soggetto adottato possa mantenere il cognome assunto in seguito all'adozione, quando esso sia divenuto un segno distintivo caratterizzante la sua identità personale. Completa la disciplina della revoca l'art. 53, l. n. 184/1983 in forza del quale il Pubblico Ministero è legittimato a chiedere la revoca dell'adozione in caso di violazione dei doveri incombenti sugli adottanti. L'azione del Pubblico Ministero costituisce uno strumento eccezionale ed esperibile anche se l'adottato ha raggiunto la maggiore età. Il Pubblico Ministero è chiamato a compiere una valutazione della gravità delle violazioni commesse e la loro irreversibile incidenza sul rapporto adottivo. Il Pubblico Ministero ben potrebbe, a fronte dell'inosservanza degli obblighi posti a carico degli adottanti, agire ai sensi degli artt. 330 ss. c.c.; tuttavia, alla revoca si dovrà ricorrere quando i provvedimenti relativi alla responsabilità genitoriale risultino inidonei a tutelare nella maniera più opportuna il minore. |