Domanda di adozione di persona maggiorenne da parte del tutore

Andrea Conti

Inquadramento

La domanda di adozione può essere proposta anche dal tutore. Tuttavia, la disciplina normativa che regola tali ipotesi ha l'obiettivo di tutelare l'interesse alla trasparenza del rapporto di tutela, di modo che il tutore, tramite l'adozione, non riesca a celare eventuali scorrettezze nell'esercizio della sua funzione.

Formula

TRIBUNALE ORDINARIO DI ... [1]

DOMANDA [2] DI ADOZIONE

DI PERSONA MAGGIORENNE

EX ART. 295 C.C.

Ill.mo Sig. Presidente,

Il Sig. ..., nato a ..., il ..., residente in ..., via ..., C.F. ..., in qualità di tutore del Sig. ..., nato a ..., il ..., residente in ..., via ..., C.F. ..., rappresentato e difeso [3] dall'Avv. ..., del Foro di ..., C.F. ..., (il quale dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni relative al procedimento in oggetto al numero di fax ... e all'indirizzo PEC ... ) [4] presso il cui studio in ..., via ..., è elettivamente domiciliato, come da procura allegata al presente atto

premesso CHE

- il ricorrente intende adottare il Sig. ..., nato a ..., il ..., residente in ..., via ..., C.F. ...;

- il ricorrente è anche tutore del Sig. ... [5] ;

- il ricorrente non ha alcun discendente [6] ;

- il ricorrente ha compiuto gli anni ... e supera di oltre diciotto anni quelli dell'adottando [7] ;

- ricorrono tutte le condizioni previste dalla legge;

- non esiste alcun ostacolo di legge all'adozione [8] e, in particolare, in forza di quanto dispone l'art. 295 c.c.:

- il Giudice Tutelare, in data ..., nell'ambito del procedimento di tutela a favore dell'adottando R.G. n. ..., pendente avanti al G.T. di ..., ha approvato il conto dell'amministrazione ai sensi di cui agli artt. 385 ss. c.c.;

- il ricorrente ha provveduto alla riconsegna dei beni;

- le obbligazioni su di lui gravanti sono state estinte [9].

Tutto ciò premesso, il Sig. ..., ut supra rappresentato, difeso e domiciliato,

CHIEDE

all'Ill.mo Tribunale adito

- di fissare l'udienza di comparizione per la manifestazione dei consensi, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 296 e 311 c.c., del ricorrente e dell'adottando nonché per la manifestazione degli assensi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 297 c.c., dei genitori dell'adottando Sig.ra ..., nato a ..., il ..., residente in ..., via ..., C.F. ... e Sig. ..., nato a ..., il ..., residente in ..., via ..., C.F. ... e del coniuge dell'adottando Sig. ..., nato a ..., il ..., residente in ..., via ..., C.F. ...

- e, conseguentemente, di pronunziarsi sull'adozione del Sig. ..., con tutti gli effetti di legge.

Si dichiara che ai sensi dell'art. 14, d.P.R. n. 115/2002 il valore della presente controversia è indeterminato e, pertanto, il contributo unificato è di Euro 98,00.

Si produce, oltre all'originale della procura alle liti, copia dei seguenti documenti:

1. certificato di residenza del ricorrente;

2. atto di nascita integrale dell'adottante Sig. ...;

3. atto di nascita integrale dell'adottato Sig. ...;

4. certificato di matrimonio e certificato di stato famiglia e di residenza dell'adottando Sig. ...;

5. certificato di matrimonio e certificato di stato famiglia e di residenza dell'adottante Sig. ...;

6. atto notorio o dichiarazione sostitutiva da cui risulta che l'adottante non ha discendenti;

7. atto notorio o dichiarazione sostitutiva da cui risulta che l'adottando non è stato adottato da altra persona;

8. riepilogo delle obbligazioni estinte o garantite.

Luogo e data

Firma Avv.

1. Risulta competente il Tribunale Ordinario nella cui circoscrizione ha la residenza l'adottante.

2. L'atto dovrà rispettare i criteri redazionali ed i limiti dimensionali previsti dal dm. 7 agosto 2023, n. 110, rubricato Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo. In particolare, occorre ricordare che, al fine di assicurare la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali (cfr. artt. 121 c.p.c. e 46 disp. att. c.p.c.), l'art. 1 d.m.n. 110/2023 individua l'articolazione che il l'atto deve avere e l'art. 3 d.m.n. 110/2023 individua in 80.000 caratteri (spazi esclusi) il limite dimensionale dello scritto difensivo. Sul punto occorre richiamare, però, l'art. 5, comma 1, d.m.n. 110/2023 in forza del quale i predetti limiti possono essere superati se la controversia presenta questioni di particolare complessità anche in relazione agli interessi coinvolti. In tal caso sarà onere del difensore esporre sinteticamente le ragioni per le quali si è reso necessario il superamento di tali limiti (art. 5, comma 1, d.m.n. 110/2023) ed inserire nell'atto, subito dopo l'intestazione, un indice ed una breve sintesi del contenuto dell'atto (art. 5, comma 2, d.m.n. 110/2023). Inoltre, appare opportuno richiamare anche l'art. 2, comma 1, lett. c), d.m.n. 110/2023 in forza del quale l'atto deve contenere anche l'indicazione di parole chiave, nel numero massimo di venti, che individuano l'oggetto del giudizio.

3. Il tutore può agire in proprio se riveste anche la qualità di Avvocato.

4. Ai sensi dell'art. 13, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002: “Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax .... ovvero qualora la parte ometta di indicare il C.F. .... il contributo unificato è aumentato della metà”.

5. Occorre indicare – ed allegare – il provvedimento del Giudice Tutelare di nomina del tutore.

6. Tuttavia, a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale (Corte cost., n. 557/1988) è ammessa l'adozione di persone di maggiore età anche nel caso in cui gli adottanti abbiano discendenti maggiorenni e consenzienti. In presenza di figli maggiorenni, dunque, dovrà essere all'interno del ricorso indicata l'esistenza e le generalità e se ne dovrà chiedere la convocazione affinché questi possano esprimere l'assenso di cui all'art. 297 c.c.

7. Salvo ricorrano, ai sensi di quanto dispone l'art. 291, comma 2, c.c., eccezionali circostanze – che dovranno essere specificamente indicate nel ricorso – alla luce delle quali il Tribunale potrebbe autorizzare l'adozione se l'adottante ha compiuto i trent'anni, fermo restando la necessaria differenza di età tra adottante e adottato di almeno diciotto anni.

8. Si vedano i divieti contenuti nell'art. 293 c.c. in forza dei quale il figlio non può essere adottato dal proprio genitore e nell'art. 294 c.c. il quale prescrive che l'adottando non può essere figlio adottivo di altra persona, salvo che i due adottanti siano uniti in matrimonio.

9. Si devono indicare, anche allegando un prospetto riepilogativo, le obbligazioni esistenti e quali di queste sono state estinte e quali siano ancora in essere ma il tutore ha prestato idonea garanzia per il loro adempimento. In quest'ultimo caso dovranno essere indicati anche gli estremi della garanzia offerta dal tutore.

Commento

Il Legislatore riconosce al tutore la possibilità di adottare la persona di cui ha avuto la tutela. Tuttavia, vengono previste una serie di garanzie e limiti a tale adozione al fine, da un lato, di tutelare la trasparenza del rapporto di tutela e, dall'altro lato, di evitare che il tutore, tramite l'adozione tenda ad occultare eventuali scorrettezze nell'esercizio della sua funzione (Dogliotti, Adozione, in A a .V v., Codice della famiglia, a cura di Sesta, 2015, 1109). In altri termini, l'art. 295 c.c. mira ad evitare le adozioni “interessate” da parte di chi abbia avuto la tutela di un soggetto, ossia motivate da ragioni esclusivamente economiche derivanti dal pregresso esercizio dell'ufficio tutelare (Ruperto, voce Adozione (diritto civile), in Enc. dir., vol. I, Milano, 1958, 588).

I limiti previsti dall'art. 295 c.c. si risolvono in una temporanea e relativa incapacità del tutore ad adottare. Ne consegue che il tutore potrà adottare il soggetto da lui tutelato solo se il Giudice Tutelare ha approvato il rendiconto finale (e, dunque, il tutore deve essere cessato dalla sua funzione) e se il tutore ha provveduto alla consegna dei beni e all'estinzione delle obbligazioni risultanti a suo carico (in alternativa all'estinzione potrà prestare idonea garanzia per l'adempimento).

La violazione di tali divieti comporta la nullità dell'adozione (Sbisà, Ferrando, Dell'adozione di persone maggiori d'età, in A a .V v., Commentario al diritto italiano della famiglia, a cura di Cian, Oppo, Trabucchi, Padova, 1992, 258).

Va segnalato che l'ambito di applicazione dell'adozione di persone maggiorenni da parte del tutore appare residuale. Infatti, dato che l'adozione non può essere pronunciata rispetto a minori d'età né rispetto a soggetti interdetti, l'art. 295 c.c. può spiegare efficacia solo nei casi in cui l'incapacità di agire venga meno o per il raggiungimento della maggiore età o per la revoca dell'interdizione (Dogliotti, L'adozione di maggiorenni, Torino, 1999, 434; Giusti, L'adozione di persone maggiori di età, in A a .V v., Il diritto di famiglia, a cura di Bonilini, Cattaneo, Torino, 2007, 572; Cicu, La filiazione, in A a .V v., Trattato di diritto civile, a cura di Vassalli, vol. III, Torino, 1969, 319 e Stella Richter, Sgroi, Delle persone e della famiglia, Torino, 1967, 323).

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