Revoca del consenso all'adozioneInquadramentoIl consenso all'adozione di persone di maggiore età può essere revocato dall'adottante e dall'adottato sino all'emanazione della sentenza che si pronuncia sull'adozione, con effetto impeditivo dell'adozione stessa. FormulaTRIBUNALE ORDINARIO DI .... [1] Nel proc. R.G. n. .... / .... Promosso da: Sig. ...., con l'Avv. .... - adottante - NELL'INTERESSE DI Sig. .... - adottando - DICHIARAZIONE DI REVOCA DEL CONSENSO EX ART. 298, COMMA 2, C.C. Il Sig. ...., nato a ...., il ...., residente in ...., via ...., C.F. ...., rappresentato e difeso dall'Avv. ...., come da procura depositata in atti, PREMESSO CHE – il Sig. ...., con ricorso depositato in data, aveva fatto domanda di adozione ex art. 291 c.c. del Sig. ....; – all'udienza celebratasi in data ...., il Sig. .... manifestava personalmente il suo consenso all'adozione ai sensi di quanto dispone l'art. 296 c.c.; – successivamente, il predetto Sig. .... veniva a conoscenza delle seguenti circostanze: a) ....; b) ....; c) ....; – alla luce di tali avvenimenti, il Sig. .... intende revocare il suo consenso. Tutto ciò premesso, il Sig. ...., ut supra rappresentato, difeso e domiciliato, DICHIARA di volere revocare il consenso all'adozione del Sig. .... ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 298 c.c. Luogo e data .... Il revocante .... Firma Avv. .... PROCURA Io sottoscritto ...., nato a ...., il .... e residente a ...., via ...., n. ...., C.F. .... delego l'Avv. .... con studio a ...., via ...., n. ...., presso il quale eleggo domicilio, per essere rappresentato e difeso nel presente giudizio, in ogni fase e grado del processo, compreso quello di esecuzione, conferendogli ogni più ampio potere incluso quello di transigere e conciliare, riscuotere e quietanzare, rinunciare agli atti e farsi sostituire. Dichiaro di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13, d.lgs. n. 196/2003 ed autorizzo il trattamento dei relativi dati per le finalità di cui al presente mandato. Dichiaro di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, comma 3, d.lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20, d.lgs. n. 28/2010, come da specifico atto separato. Dichiaro, altresì, di essere stato informato della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 2, d.l. n. 132/2014, convertito in l. n. 162/2014. Dichiaro altresì di essere stato informato delle caratteristiche e del grado di complessità dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative ed ipotesi di soluzione, della prevedibile durata del processo, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico; altresì, dichiaro di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale. Sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa. Dichiaro infine di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 Reg. UE n. 2016/679 (G.D.P.R.) e dell'art. 13, d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e presto il consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito. Prendo atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità dell'incarico conferito. Luogo e data .... Firma .... Per autentica della sottoscrizione .... Firma Avv. .... [1]Risulta competente il Tribunale Ordinario avanti al quale pende il procedimento di adozione. CommentoIl consenso all'adozione di persone di maggiore età può essere revocato sia dall'adottante sia dell'adottato fino all'emanazione della sentenza di adozione. Successivamente alla pronuncia della sentenza del Tribunale Ordinario ai sensi dell'art. 313 c.c. – a prescindere dal fatto che tale provvedimento sia suscettibile d'impugnazione –, il consenso non è più revocabile in quanto non si ritiene ammissibile che un atto di parte possa privare di efficacia un provvedimento giudiziale perfezionato (Cass. I, n. 9598/1993 e Cass. I, n. 1133/1988). La revoca, precedente alla sentenza, impedisce l'adozione. La facoltà di revocare il consenso non può essere rinunciata. Il consenso, una volta prestato, si presume sussistente fino alla pronuncia della sentenza (App. Genova 9 giugno 1997 e Cass. I, n. 1133/1988); pertanto, è onere della parte che intende revocarlo notiziare l'Autorità Giudiziaria procedente della revoca (Stella Richter, Sgroi, Delle persone e della famiglia, Torino, 1967, 325 e Cattaneo, voce Adozione, in Dig. disc. civ., IV, Torino, 1995, 126). L'adozione pronunciata nell'ignoranza dell'intervenuta revoca del consenso o dell'assenso è nulla per mancanza di un presupposto necessario. Il consenso può essere revocato anche in maniera implicita, attraverso comportamenti incompatibili o contrari alla volontà di adottare (Trib. Genova 30 giugno 1993). Ne consegue che non risulta necessario per la validità della revoca il rispetto delle forme previste dall'art. 311 c.c. Benché l'art. 298, comma 2, c.c. preveda la revoca dei consensi, la dottrina maggioritaria ritiene che la facoltà di revoca sussista anche per gli assensi (Collura, L'adozione dei maggiorenni, in Aa.Vv., Trattato di diritto di famiglia, a cura di Zatti, Milano, 2012, 883 e Menotti, L'adozione dei maggiori d'età, in Aa.Vv., Il diritto di famiglia ipertestuale, Torino, 2002). Infine va richiamato l'art. 298, comma 3, c.c. il quale disciplina l'ipotesi in cui l'adottante muoia dopo la prestazione del consenso, ma prima della sentenza di adozione (Cass. I, n. 4420/2008). In virtù del principio secondo cui il consenso deve perdurare fino alla conclusione del procedimento, non potrebbe farsi luogo all'adozione nella misura in cui il consenso dell'adottante sarebbe venuto meno al momento della sua morte. Tuttavia, la norma in esame ritiene possibile procedere all'adozione, valorizzando la volontà del defunto adottante e la presunzione che lo stesso non avrebbe revocato il consenso dato che lo ha mantenuto mentre era in vita. In tali casi l'adozione produce i suoi effetti, non dalla data della sentenza, bensì dal momento della morte dell'adottante (cfr. art. 298, comma 5, c.c.). Va precisato anche che l'art. 298, comma 3, c.c. non può essere interpretato estensivamente: l'adozione non potrà, dunque, essere pronunciata in caso di sopravvenuta incapacità dell'adottante, di scomparsa o di assenza dell'adottante (Collura, L'adozione dei maggiorenni, cit., 884 e Procida Mirabelli Di Lauro, Dell'adozione di persone maggiori di età, in Aa.Vv., Commentario del codice civile, a cura di Scialoja, Branca, Bologna-Roma, 1995, 494). |