Memoria di opposizione all'adozioneInquadramentoNel caso in cui l'adottante muoia dopo la prestazione del consenso, ma prima dell'emanazione della sentenza di adozione, viene riconosciuto agli eredi dell'adottante la facoltà di presentare memorie e osservazioni per opporsi all'adozione. FormulaTRIBUNALE ORDINARIO DI ... [1] Nel procedimento R.G. n. ... / ..., Dott. ..., PROMOSSO dal Sig. ..., rappresentato e difeso dall'Avv. ..., del Foro di ..., - adottante - NELL'INTERESSE del Sig. ..., - adottando - MEMORIA [2] NELL'INTERESSE DEGLI EREDI DELL'ADOTTANTE EX ART. 298, COMMA 3, C.C. Il Sig. ..., nato a ..., il ..., residente in ..., via ..., C.F. ..., rappresentato e difeso dall'Avv. ..., del Foro di ..., C.F. ..., (il quale dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni relative al procedimento in oggetto al numero di fax ... ed all'indirizzo PEC ... ) [3] presso il cui studio in ..., via ..., è elettivamente domiciliato, come da procura allegata al presente atto PREMESSO CHE - in data ..., veniva depositato ricorso ex art. 291 c.c. con cui il Sig. ... chiedeva l'adozione del Sig. ...; - all'udienza del ..., il Sig. ... e il Sig. ... prestavano il proprio consenso all'adozione; - in data ..., il Sig. ..., adottante, decedeva; - alla data del decesso del Sig. ... l'adozione per cui è causa non era ancora stata pronunziata; - il Sig. ... risulta essere erede dell'adottante defunto in quanto: a) ...; b) ...; c) .... Tutto ciò premesso, il Sig. ..., ut supra rappresentato, difeso e domiciliato OSSERVA - che ..., - che ..., - che .... e, alla luce di tutte le circostanze esposte, DICHIARA di opporsi all'adozione del Sig. ... per le ragioni meglio esposte in narrativa e, conseguentemente, CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale Ordinario di ... voglia pronunciare sentenza di non luogo a provvedere sull'adozione del Sig. .... Si producono, in copia, i seguenti documenti: 1. ...; 2. ...; 3. ... [4]. Luogo e data Firma Avv. PROCURA Io sottoscritto ..., nato a ..., il .... e residente a ..., via ..., n. ..., C.F. ... delego l'Avv. ... con studio a ..., via ..., n. ..., presso il quale eleggo domicilio, per essere rappresentato e difeso nel presente giudizio, in ogni fase e grado del processo, compreso quello di esecuzione, conferendogli ogni più ampio potere incluso quello di transigere e conciliare, riscuotere e quietanzare, rinunciare agli atti e farsi sostituire. Dichiaro di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13, d.lgs. n. 196/2003 ed autorizzo il trattamento dei relativi dati per le finalità di cui al presente mandato. Dichiaro di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, comma 3, d.lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20, d.lgs. n. 28/2010, come da specifico atto separato. Dichiaro, altresì, di essere stato informato della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 2, d.l. n. 132/2014, convertito in l. n. 162/2014. Dichiaro altresì di essere stato informato delle caratteristiche e del grado di complessità dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative ed ipotesi di soluzione, della prevedibile durata del processo, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico; altresì, dichiaro di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale. Sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa. Dichiaro infine di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 Reg. UE n. 2016/679 (G.D.P.R.) e dell'art. 13, d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e presto il consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito. Prendo atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità dell'incarico conferito. Luogo e data Firma Per autentica della sottoscrizione Firma Avv. 1. Risulta competente il Tribunale Ordinario avanti al quale pende il procedimento di adozione. 2. L'atto dovrà rispettare i criteri redazionali ed i limiti dimensionali previsti dal d.. 7 agosto 2023, n. 110, rubricato Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo. In particolare, occorre ricordare che, al fine di assicurare la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali (cfr. artt. 121 c.p.c. e 46 disp. att. c.p.c.), l'art. 1 d.m. n. 110/2023 individua l'articolazione che il l'atto deve avere e l'art. 3 d.m. n. 110/2023 individua in 50.000 caratteri (spazi esclusi) il limite dimensionale dello scritto difensivo. Sul punto occorre richiamare, però, l'art. 5, comma 1, d.m. n. 110/2023 in forza del quale i predetti limiti possono essere superati se la controversia presenta questioni di particolare complessità anche in relazione agli interessi coinvolti. In tal caso sarà onere del difensore esporre sinteticamente le ragioni per le quali si è reso necessario il superamento di tali limiti (art. 5, comma 1, d.m. n. 110/2023) ed inserire nell'atto, subito dopo l'intestazione, un indice ed una breve sintesi del contenuto dell'atto (art. 5, comma 2, d.m. n. 110/2023). Inoltre, appare opportuno richiamare anche l'art. 2, comma 1, lett. c), d.m. n. 110/2023 in forza del quale l'atto deve contenere anche l'indicazione di parole chiave, nel numero massimo di venti, che individuano l'oggetto del giudizio. 3. Ai sensi dell'art. 13, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002: “Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ... ... ovvero qualora la parte ometta di indicare il C.F. ... il contributo unificato è aumentato della metà”. 4. Deve essere indicata la documentazione utile e rilevante che si intende produrre. CommentoL'art. 298, comma 3, c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'adottante deceda dopo la prestazione del consenso, ma prima della sentenza che si pronunci sull'adozione. In tali casi, in forza del principio secondo cui il consenso deve perdurare fino alla conclusione del procedimento, non potrebbe farsi luogo all'adozione nella misura in cui il consenso dell'adottante sarebbe venuto meno al momento della sua morte. Tuttavia, la norma in esame consente di farsi luogo all'adozione, valorizzando la volontà del defunto adottante e presumendo che lo stesso non avrebbe revocato il consenso avendolo mantenuto mentre era in vita. Se l'adozione viene pronunciata nonostante la morte dell'adottante, gli effetti dell'adozione si producono non dalla data della sentenza, bensì dal momento della morte dell'adottante (cfr. art. 298, comma 5, c.c.), garantendo in tal modo la partecipazione dell'adottando alla successione ereditaria dell'adottante. Infatti, applicando la regola generale - e, quindi, facendo decorrere gli effetti dell'adozione dal momento della pronuncia della sentenza - si impedirebbe all'adottando di partecipare alla successione dell'adottante nella misura in cui, all'atto dell'apertura della successione dell'adottante, l'adottando era ancora un estraneo per il de cuius. Tuttavia, la partecipazione alla successione dell'adottando, legittima gli eredi dell'adottante, quali controinteressati alla costituzione del rapporto di filiazione, a presentare al Tribunale memorie ed osservazioni per opporsi all'adozione. Tale forma di partecipazione rappresenta una congrua difesa per le aspettative successorie e patrimoniali degli eredi. Infatti, il controinteresse degli eredi si fonda sulla previsione contenuta nell'art. 304, comma 2, c.c. in forza del quale l'adottato acquisisce il diritto alla successione nel patrimonio dell'adottante, stante anche l'equiparazione tra figli adottivi e figli dettata dalla disciplina civilistica della successione (cfr. artt. 567, comma 2, 536,468 e 687 c.c.). Nonostante la facoltà riconosciuta agli eredi dell'adottante, non è previsto - e, anzi, deve considerarsi escluso - l'obbligo del Tribunale di dare notizia dell'esistenza del procedimento adottivo agli aventi causa dell'adottante nel caso del suo decesso e della presentazione dell'istanza dell'adottato con cui si chiede di farsi luogo all'adozione nonostante il decesso dell'adottante (Procida Mirabelli Di Lauro, Dell'adozione di persone maggiori di età, in A a .V v., Commentario del codice civile, a cura di Scajola, Branca, Bologna-Roma, 1995, 494). Infatti, la presentazione di memorie ed osservazioni da parte degli eredi dell'adottante non trasforma il procedimento di volontaria giurisdizione in un procedimento contenzioso, né determina un vero e proprio contraddittorio (Ferrando, Dell'adozione di persone maggiorenni, in A a .V v., Commentario al codice civile, a cura di Cendon, Torino, 1991, 627). Le memorie e le osservazioni degli eredi saranno presi in considerazione dal Tribunale Ordinario ai fini della valutazione della convenienza dell'adozione per l'adottando ai sensi di quanto dispone l'art. 312, comma 1, n. 2, c.c. (Collura, L'adozione dei maggiorenni, in A a .V v., Trattato di diritto di famiglia, a cura di Zatti, Milano, 2012, 884). Va, infine, precisato che è possibile una sovrapposizione tra il coniuge dell'adottante chiamato a prestare il proprio assenso ex art. 297 c.c. e l'erede dell'adottante, in quanto il coniuge ben potrà essere anche erede. In tali casi si ritiene debba prevalere la disciplina degli assensi su quella dettata dall'art. 298, comma 4, c.c. Infatti, nel caso in cui il coniuge-erede abbia già prestato il proprio assenso, il procedimento di adozione - salvo l'eventuale revoca che avrebbe un effetto impeditivo sull'adozione civile - si dovrebbe concludere positivamente, non potendo il medesimo soggetto, da un lato, acconsentire all'adozione e, dell'altro lato, presentare memorie di opposizione all'adozione stessa. Invece, nel caso in cui il coniuge dell'adottante defunto non legalmente separato e convivente non abbia ancora prestato il suo assenso e non intenda prestarlo - o lo revochi -, il Tribunale adito dovrà necessariamente tenerne conto e, in forza di quanto dispone l'art. 297, comma 2, c.c., non potrà superare la mancanza dell'assenso e non potrà procedere alla dichiarazione di adozione. Pertanto, si noti come la posizione del coniuge dell'adottante risulti maggiormente tutelata dalla disciplina sugli assensi. |