Revoca per indegnità dell'adottatoInquadramentoL'adozione di persone di maggiore età può, successivamente alla costituzione del vincolo, essere revocata solo per fatti tassativamente previsti e connotati da particolare gravità commessi dall'adottato. FormulaTRIBUNALE ORDINARIO DI ... [1] ATTO DI CITAZIONE [2] Il Sig. ..., nato a ..., il ..., residente in ..., via ..., C.F. ..., rappresentato e difeso dall'Avv. ..., del Foro di ..., C.F. ..., (il quale dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni relative al procedimento in oggetto al numero di fax ... ed all'indirizzo PEC ... ) [3] presso il cui studio in ..., via ..., è elettivamente domiciliato, come da procura allegata al presente atto - attore - CONTRO il Sig. ..., nato a ..., il ..., residente in ..., via ..., C.F. ..., nella sua qualità di adottato - convenuto - FATTO - il Tribunale Ordinario di ..., all'esito del procedimento di volontaria giurisdizione R.G. n. ... / ..., emetteva, in data ..., sentenza n. ... / ... con cui ha provveduto a far luogo all'adozione tra il Sig. ... e l'odierno attore; - in data ..., il Sig. ..., odierno convenuto, ha assunto nei confronti dell'adottante, odierno attore, un atteggiamento ... [4] ; - in data ..., il Sig. ... ha posto in essere le seguenti azioni dirette ad attentare alla vita dell'odierno attore: a) ...; b) ...; c) .... - il Tribunale Ordinario, sezione penale, di ..., con sentenza ... n. ... / ..., emessa in data ..., ha condannato per i fatti sopradescritti l'odierno convenuto ad anni ... di reclusione [5] ; - data la gravità della condotta dal Sig. ..., l'odierno attore si vede costretto ad adire il Tribunale Ordinario di ... al fine di ottenere la revoca dell'adozione pronunciata in data .... DIRITTO Con il presente atto l'odierno attore, Sig. ..., intende ottenere la revoca della sentenza di adozione a fronte dell'atteggiamento assunto da parte dell'adottante, Sig. .... In particolare: a) ...; b) ...; c) .... *** Tutto ciò premesso, il Sig. ..., ut supra rappresentato, difeso e domiciliato, CITA Il Sig. ..., nato a ..., il ..., residente in ..., via ..., C.F. ..., a comparire dinanzi al Tribunale Ordinario di ..., Sezione e Giudice designandi, all'udienza che si terrà il giorno ..., ore di rito, con invito a costituirsi nel termine di almeno sessanta giorni prima della predetta udienza ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che, in difetto di costituzione, si procederà in sua legittima e dichiaranda contumacia, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 86 c.p.c. o da leggi speciali, e che sussistendone i presupposti di legge può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per sentir accogliere le seguenti CONCLUSIONI Voglio l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via principale: - dichiarare la revoca della predetta adozione per indegnità dell'adottato; - ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ... di provvedere alla prescritta annotazione a margine del relativo atto di nascita; in ogni caso: con vittoria di spese e compensi come da d.m. n. 55/2014 In via istruttoria: si chiede l'ammissione di prova per testi sulle circostanze di cui alla narrativa da ritenersi qui integralmente trascritti, premesse le parole “Vero che” e depurati delle eventuali espressioni valutative, con riserva di ogni loro migliore formulazione nei termini di legge. Si indicano a testi, con riserva di ulteriori indicazioni: ...; ...; .... Si dichiara che ai sensi dell'art. 14, d.P.R. n. 115/2002 il valore della presente controversia è indeterminato e, pertanto, il contributo unificato è di Euro 98,00. Si producono in copia, oltre all'originale della procura alle liti, i seguenti documenti, con riserva di ulteriori produzioni ed articolazione di richieste istruttorie: 1. sentenza del Tribunale Ordinario di ... n. ... / ... del ... con cui si è fatto luogo all'adozione, in copia autentica; 2. sentenza penale del Tribunale di ... n. ... / ... del ..., in copia autentica; 3. ... [6]. Luogo e data Firma Avv. PROCURA Io sottoscritto ..., nato a ..., il ... e residente a ..., via ..., n. ..., C.F. ... delego l'Avv. ... con studio a ..., via ..., n. ..., presso il quale eleggo domicilio, per essere rappresentato e difeso nel presente giudizio, in ogni fase e grado del processo, compreso quello di esecuzione, conferendogli ogni più ampio potere incluso quello di transigere e conciliare, riscuotere e quietanzare, rinunciare agli atti e farsi sostituire. Dichiaro di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13, d.lgs. n. 196/2003 ed autorizzo il trattamento dei relativi dati per le finalità di cui al presente mandato. Dichiaro di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, comma 3, d.lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20, d.lgs. n. 28/2010, come da specifico atto separato. Dichiaro, altresì, di essere stato informato della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 2, d.l. n. 132/2014, convertito in l. n. 162/2014. Dichiaro altresì di essere stato informato delle caratteristiche e del grado di complessità dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative ed ipotesi di soluzione, della prevedibile durata del processo, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico; altresì, dichiaro di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale. Sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa. Dichiaro infine di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 Reg. UE n. 2016/679 (G.D.P.R.) e dell'art. 13, d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e presto il consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito. Prendo atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità dell'incarico conferito. Luogo e data Firma Per autentica sottoscrizione Firma Avv. 1. Risulta competente il Tribunale Ordinario, la cui competenza territoriale dovrà essere determinata secondo le regole generali contenute nel codice di procedura civile. 2. L'atto dovrà rispettare i criteri redazionali ed i limiti dimensionali previsti dal d.m. 7 agosto 2023, n. 110, rubricato: “Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo”. In particolare, occorre ricordare che, al fine di assicurare la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali (cfr. artt. 121 c.p.c. e 46 disp. att. c.p.c.), l'art. 1 d.m. n. 110/2023 individua l'articolazione che il l'atto deve avere e l'art. 3 d.m. n. 110/2023 individua in 80.000 caratteri (spazi esclusi) il limite dimensionale dello scritto difensivo. Sul punto occorre richiamare, però, l'art. 5, comma 1, d.m. n. 110/2023 in forza del quale i predetti limiti possono essere superati se la controversia presenta questioni di particolare complessità anche in relazione agli interessi coinvolti. In tal caso sarà onere del difensore esporre sinteticamente le ragioni per le quali si è reso necessario il superamento di tali limiti (art. 5, comma 1, d.m. n. 110/2023) ed inserire nell'atto, subito dopo l'intestazione, un indice ed una breve sintesi del contenuto dell'atto (art. 5, comma 2, d.m. n. 110/2023). Inoltre, appare opportuno richiamare anche l'art. 2, comma 1, lett. c), d.m. n. 110/2023 in forza del quale l'atto deve contenere anche l'indicazione di parole chiave, nel numero massimo di venti, che individuano l'oggetto del giudizio. 3. Ai sensi dell'art. 13, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2022: “Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ... ovvero qualora la parte ometta di indicare il C.F. ... il contributo unificato è aumentato della metà”. 4. Deve essere indicato il comportamento assunto dall'adottato nei confronti dell'adottante. 5. Vale la pena precisare che non è necessario il preventivo accertamento da parte dell'Autorità Giudiziaria penale. Infatti, il Tribunale Ordinario adito per la revoca potrà, incidenter tantum, valutare ed accertare i fatti posti a fondamento della domanda formulata dall'adottante. 6. Deve essere indicata l'ulteriore documentazione utile e rilevante che si intende produrre. CommentoNel nostro ordinamento vale il principio di irrevocabilità dell'adozione posto a garanzia della stabilità del vincolo familiare e dell'immutabilità degli status familiari. Tuttavia, viene prevista la possibilità di ottenere la revoca dell'adozione alla presenza di alcuni tassativi fatti ed eventi connotati da particolare gravità – anche per il contesto familiare in cui sono posti in essere –, in linea di principio legati ad episodi delittuosi, tali da minare irrimediabilmente la prosecuzione del rapporto adottivo e che giustificano il venir meno del rapporto di filiazione adottiva. Infatti, la revoca è ammissibile solo per indegnità dell'adottante o dell'adottato – anche se tale concetto deve essere distinto dalla nozione d'indegnità contenuta negli artt. 463 e 801 c.c. in tema di successioni mortis causa e nell'art. 801 c.c. inerente alla revoca delle donazioni (Sbisà, Ferrando, Dell'adozione di persone maggiori d'età, in Aa .V v., Commentario al diritto italiano della famiglia, a cura di Cian, Oppo, Trabucchi, Padova, 1992, 277 e Giusti, L'adozione di persone maggiori di età, in Aa .V v., Il diritto di famiglia, a cura di Bonilini, Cattaneo, Torino, 2007, 587) –. In altri termini la revoca potrà essere disposta solo nei casi previsti dagli artt. 306 e 307 c.c. Le ipotesi di revoca sono tassative (art. 305 c.c.) e non è ammessa l'interpretazione analogica dei casi di revoca (Procida Mirabelli Di Lauro, Dell'adozione di persone maggiori di età, in Aa .V v., Commentario del codice civile, a cura di Scajola, Branca, Bologna-Roma, 1995, 562; Urso, L'adozione dei maggiorenni, in Aa .V v., Il nuovo diritto di famiglia, a cura di Ferrando, Bologna, 2007, 879 e, in giurisprudenza Trib. Roma I, 17 luglio 2020, che esclude la possibilità di revoca per sopravvenienza di figli minorenni). Va segnalato, però, che parte della dottrina ritiene configurabile anche una ulteriore ipotesi di revoca su iniziativa del Pubblico Ministero in caso di motivo illecito determinante e comune all'adottato e all'adottante (Sbisà, Ferrando, Dell'adozione di persone maggiori d'età, cit., 258); una diversa opzione interpretativa, invece, ritiene che, a seguito dell'abrogazione dell'art. 308 c.c., l'adozione conclusa nell'ipotesi appena descritta debba essere considerata nulla ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1345 e 1418 c.c. I fatti che giustificano la revoca devono verificarsi successivamente alla costituzione del vincolo nella misura in cui i fatti anteriori potrebbero e dovrebbero essere presi in considerazione dalle parti o dal Giudice in sede di valutazione della convenienza dell'adozione. L'art. 306 c.c. individua le ipotesi di revoca dell'adozione per atto commesso dall'adottato. In particolare, la revoca può essere pronunciata se l'adottato ha attentato alla vita – per attentato alla vita si intende l'omicidio tentato o consumato, ad esclusione di quello colposo – dell'adottante o del coniuge, dei discendenti o ascendenti dell'adottante ovvero si sia reso colpevole verso di loro di un delitto (con l'esclusione, quindi, delle contravvenzioni) punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni. Il richiamo al limite di pena va inteso come riferimento alla pena edittale, indipendentemente dalla pena concretamente inflitta dal giudice penale. L'indegnità dell'adottato deve essere esclusa sia nel caso in cui l'adottato ponga in essere un delitto colposo dato che l'elemento centrale dell'indegnità risulta essere la volontarietà dell'aggressione, sia nelle ipotesi di non punibilità secondo la legge penale (Dogliotti, L'adozione di maggiorenni, in A a .V v., Trattato di diritto privato, a cura di Bessone, Torino, 1999, 450 e Collura, L'adozione dei maggiorenni, in A a .V v., Trattato di diritto di famiglia, a cura di Zatti, Milano, 2012, 901). Con riferimento a quest'ultima ipotesi, va richiamato l'art. 649, comma 1, n. 2, c.p. che rende non punibili i delitti contro il patrimonio se commessi in danno dell'adottato o dell'adottante, ad eccezione dei delitti di rapina (art. 628 c.p.), estorsione (art. 629 c.p.) e sequestro di persona a scopo di rapina od estorsione (art. 630 c.p.) e ad ogni altro delitto contro il patrimonio commesso con violenza alle persone (cfr. art. 649, comma 3, c.p.). I delitti e l'attentato alla vita, previsti come cause di revoca ex art. 306 c.c., devono essere rivolti contro l'adottante ovvero ai di lui ascendenti o discendenti, anche adottivi, e al di lui coniuge. Con riferimento al coniuge dell'adottante va notato che non rileva né la convivenza né l'eventuale separazione. Si discute se sia rilevante l'attentato nei confronti del convivente more uxorio: se alcuni autori hanno sostenuto che l'attentato alla vita o il delitto ai danni del convivente non possano rientrare nei casi di indegnità ex art. 306 c.c. (Dogliotti , L'adozione di maggiorenni, cit., 450), appare maggiormente convincente l'ipotesi interpretativa che considera rilevante anche la convivenza more uxorio (Sbisà, Ferrando, Dell'adozione di persone maggiori d'età, cit., 277 e Collura, L'adozione dei maggiorenni, cit., 901). Siffatta tesi potrà essere applicata anche alle unioni civili: l'attentato dell'adottato nei confronti del partner dell'adottante potrà rilevare ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 306 c.c. Da un punto di vista procedimentale, la revoca può essere ottenuta su domanda dell'adottante da presentare al Tribunale Ordinario competente per territorio. L'azione di revoca concreta un'azione di stato. Legittimato ad agire è l'adottante o il suo rappresentante processuale. Tuttavia, in forza di quanto dispone l'art. 306, comma 2, c.c. se l'adottante muore in conseguenza del comportamento dell'adottato (ma deve esservi un nesso di causalità diretto tra condotta dell'adottato e decesso dell'adottante), la revoca può essere richiesta da coloro ai quali si devolverebbe l'eredità dell'adottante in mancanza dell'adottato e dei suoi discendenti (e, dunque, legittimato potrebbe essere anche lo Stato nel caso in cui non vi siano successibili che possano concorrere all'eredità del de cuius). Se, invece, l'adottante muore successivamente all'instaurazione del giudizio di revoca, si applicheranno le norme dettate dal codice di rito per la prosecuzione del giudizio (Ferrando, Dell'adozione di persone maggiori d'età, in Aa .V v., Commentario al codice civile, a cura di Cendon, Torino, 1991, 633). Da ultimo, va segnalato che il coniuge, i discendenti e gli ascendenti dell'adottante non sono legittimati ad agire neanche nell'ipotesi in cui il comportamento dell'adottato si sia rivolto nei loro confronti. Il procedimento ha natura contenziosa e prevede, a pena di nullità, il necessario intervento del P.M. (cfr. art. 70, comma 1, n. 3, c.p.c.), il quale dovrà essere presente all'audizione degli interessati e dovrà essere informato in ordine agli accertamenti eventualmente effettuati ed alle informazioni assunte (cfr. art. 71 c.p.c.). Il P.M. vigila anche sul rispetto delle previsioni normative applicabili (Urso, L'adozione dei maggiorenni, cit., 871). Sul punto occorre precisare che è necessario e sufficiente che il P.M. venga ufficialmente informato dell'esistenza del procedimento in modo da essere posto in grado di parteciparvi e di presentare le sue conclusioni. Pertanto, non può costituire motivo di nullità la modalità di intervento del Pubblico Ministero o l'uso fatto da parte di tale organo del potere di intervento attribuitogli (Cass. I, n. 13062/2000). Il Tribunale, al termine della fase istruttoria – ove procede ad accertare il fatto che giustifica la revoca, senza che sia necessaria la pronuncia dell'Autorità penale –, pronuncia sentenza motivata di revoca dell'adozione. La sentenza ha natura costitutiva e può essere impugnata secondo le comuni regole procedurali. L'art. 309 c.c. prevede che gli effetti dell'adozione cessino nel momento del passaggio in giudicato della sentenza di revoca. Da questo momento viene meno lo status di figlio adottivo dell'adottato, il quale perde il cognome dell'adottante, i diritti successori ed alimentari nei confronti dell'adottante. Anche i figli dell'adottato revocato, nati dopo l'adozione, perdono il cognome dell'adottante. Dalla disciplina contenuta nell'art. 309 c.c. si ricava che la sentenza che dispone la revoca, oltre ad avere efficacia costitutiva, produce effetti ex nunc. Tuttavia, nel caso di morte dell'adottante per mano dell'adottato, gli effetti della sentenza retroagiscono al momento della morte dell'adottante solo limitatamente ai diritti successori (cfr. art. 309, comma 2, c.c.). L'eccezione si spiega perché, diversamente, al momento dell'apertura della successione l'adottato assumerebbe la qualità di erede. Ad una diversa conclusione non conduce nemmeno la considerazione in forza della quale l'adottato, ponendo in essere uno dei fatti descritti dall'art. 306 c.c., dovrebbe essere considerato indegno alla luce di quanto dispone l'art. 463 c.c., con la conseguente mancata costituzione dei rapporti successori. Infatti, tali rapporti potrebbero comunque costituirsi per rappresentazione con i discendenti dell'adottato (artt. 467 e 468 c.c.). Dunque, per evitare siffatto esito, si prevede la retroazione degli effetti della revoca al momento della morte dell'adottante. Non appare condivisibile la tesi di coloro che sostengono che la retroazione riguarderebbe tutti i casi di revoca in cui, come conseguenza del rapporto dell'adottato, sopravvenisse la morte dell'adottante. |