Ricorso per cassazioneInquadramentoLa sentenza della Corte d'Appello, conclusiva del procedimento di reclamo avverso la sentenza che dispone di farsi luogo o di non farsi luogo all'adozione di persone di maggiore età, può essere impugnata mediante ricorso per Cassazione. FormulaSUPREMA CORTE DI CASSAZIONE RICORSO PER CASSAZIONE Il Sig. ...., nato a ...., il ...., residente in ...., via ...., C.F. ...., rappresentato e difeso dall'Avv. ...., del Foro di ...., C.F. ...., (il quale dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni relative al procedimento in oggetto al numero di fax .... e all'indirizzo PEC ....) [1] presso il cui studio in ...., via ...., è elettivamente domiciliato, come da procura allegata al presente atto [2] - ricorrente - CONTRO il Sig. ...., nato a ...., il ...., residente in ...., via ...., C.F. ...., - resistente - AVVERSO la sentenza n. .... / ...., emessa, in data .... e depositata in data ...., dalla Corte di Appello, sez. ...., di ...., all'esito del procedimento di volontaria giurisdizione R. G. n. .... / ...., con cui “ .... ” [3]. *** Codice Materia: .... [4] *** Parole chiave: .... [5] *** SINTESI DEI MOTIVI [6] 1. Con il primo motivo – illustrato alle pagine da .... a .... – la sentenza impugnata è censurata per violazione (ovvero falsa applicazione) dell'art. .... nonché dell'art. ...., in relazione all'art. 360, comma 1, n. .... c.p.c., per avere la sentenza impugnata ..... 2. Con il secondo motivo – illustrato alle pagine da .... a .... – è censurata per violazione (ovvero falsa applicazione) dell'art. .... nonché dell'art. ...., in relazione all'art. 360, comma 1, n. .... c.p.c., per avere la sentenza impugnata ..... 3. Con il terzo motivo – illustrato alle pagine da .... a .... – è censurata per violazione (ovvero falsa applicazione) dell'art. .... nonché dell'art. ...., in relazione all'art. 360, comma 1, n. .... c.p.c., per avere la sentenza impugnata ..... *** FATTO [7] – con ricorso, depositato in data ...., il Sig. .... faceva richiesta di adozione del Sig. .... ai sensi dell'art. 291 c.c.; – all'udienza del ...., l'adottante, Sig. ...., e l'adottato, ...., prestavano personalmente il loro consenso all'adozione; – in data ...., venivano prestati gli assensi richiesti dall'art. 297 c.c.; – il Tribunale Ordinario di ...., all'esito del procedimento di volontaria giurisdizione R.G. n. .... / ...., emetteva, in data ...., sentenza n. .... / .... con cui ha provveduto a far luogo all'adozione tra il Sig. .... e l'odierno attore; – in data ...., il Sig. .... proponeva reclamo avverso la predetta sentenza, depositando ricorso avanti alla Corte d'Appello di ...., chiedendo la riforma della sentenza di primo grado deducendo i seguenti motivi: ....; ....; ..... – all'udienza del ...., la Corte d'Appello di ...., comparivano il Sig. .... e il Sig. ....; – la Corte d'Appello, sentito il Pubblico Ministero, decideva il procedimento emettendo, in data .... sentenza .... n. .... / ....; – in particolare, la sentenza motivava il rigetto del ricorso nei seguenti termini: ....; ....; ..... – tale sentenza, notificata alle parti in data ...., viene ora impugnata dal ricorrente per i seguenti MOTIVI [8] A) violazione (ovvero falsa applicazione) dell'art. .... in relazione all'art. 360, comma 1, n. ...., c.p.c. in quanto .... [9]; B) violazione (ovvero falsa applicazione) dell'art. .... in relazione all'art. 360, comma 1, n. ...., c.p.c. in quanto ....; C) violazione (ovvero falsa applicazione) dell'art. .... in relazione all'art. 360, comma 1, n. ...., c.p.c. in quanto ..... *** Tutto ciò premesso, il Sig. ...., ut supra rappresentato, difeso e domiciliato, CHIEDE Voglia l'Ecc.ma Suprema Corte di Cassazione, contrariis reiectis, IN VIA PRINCIPALE: – cassare la sentenza n. .... / .... emessa in data ...., depositata in data ...., dalla Corte di Appello, sezione ...., di ...., ad esito del procedimento R.G. n. .... / ...., senza rinvio alla Corte di Appello e decidere anche nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., accogliento integralmente le richieste di parte ricorrente: – disporre l'adozione tra il Sig. .... e il Sig. ....; – ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di .... di provvedere alla prescritta annotazione a margine del relativo atto di nascita del Sig. ..... IN VIA SUBORDINATA: – cassare la sentenza n. .... / .... emessa in data ...., depositata in data ...., dalla Corte di Appello, sezione ...., di ...., ad esito del procedimento R.G. n. .... / ...., rinviando per un nuovo esame del merito alla Corte di Appello di ...., diversa sezione e composizione; IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi come da d.m. n. 55/2014 dei tre gradi di giudizio. In via istruttoria: ....; ....; ..... Si dichiara che ai sensi dell'art. 14, d.P.R. n. 115/2002 il valore della presente controversia è indeterminato e, pertanto, il contributo unificato è di Euro 98,00. Si producono in copia, oltre all'originale della procura alle liti, i seguenti documenti [10]: 1. sentenza n. .... / .... del .... emessa dal Tribunale Ordinario di .... con cui si è fatto luogo all'adozione, in copia autentica; 2. sentenza n. .... / .... del .... emessa dalla Corte di Appello di .... in copia autentica; 3. fascicolo di parte ricorrente di primo grado; 4. fascicolo di parte ricorrente di secondo grado; 5. richiesta ex art. 369, comma 3, c.p.c. di trasmissione alla Corte di Cassazione del fascicolo d'ufficio; .... [11]. Luogo e data .... Firma Avv. .... PROCURA SPECIALE [12] Io sottoscritto Sig. ...., nato a ...., il .... e residente a ...., via ...., n. ...., C.F. .... conferisco procura speciale all'Avv. ...., C.F. ...., del Foro di ...., con studio in ...., alla via ...., n. ...., presso il quale eleggo domicilio, per rappresentarmi e difendermi nel giudizio innanzi alla Corte di Cassazione al fine di proporre ricorso per la cassazione della sentenza n. .... emessa dalla Corte di Appello di .... nel giudizio tra il Sig. .... e il Sig. ...., non notificata/notificata il ..... Allo stesso conferisco ogni più ampia facoltà di legge compresa quella di farsi rappresentare, assistere o sostituire, eleggere altro domicilio, resistere con controricorso in caso di impugnazioni incidentali. Dichiaro inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui alla l. n. 196/2003, di essere edotta che i dati personali richiesti direttamente oppure raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e presto conseguentemente il mio consenso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 11 e 20, al loro trattamento. Prendo atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità dell'incarico conferito. Luogo e data .... Firma .... Per autentica della sottoscrizione .... Firma Avv. .... [1]Ai sensi dell'art. art. 13, comma 3-bis, d.P.R. 115/2002: “Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax .... ovvero qualora la parte ometta di indicare il C.F. .... il contributo unificato è aumentato della metà”. [2]In ossequio al principio della legge delega n. 206/2021 (art. 1, comma 16, lett. a) in base al quale è necessario che nei procedimenti innanzi alla Corte di Cassazione “il deposito dei documenti e di tutti gli atti delle parti che sono in giudizio con il ministero di un difensore abbia luogo esclusivamente con modalità telematiche, o anche mediante altri mezzi tecnologici”), è stato abrogato l'art. 366, comma 2, c.p.c. il quale prevedeva che “se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di Cassazione”. Pertanto, il ricorso – e il controricorso – non devono più contenere l'elezione di domicilio presso un luogo fisico, essendo previsto soltanto quello digitale risultante dai pubblici elenchi ex art. 16-sexies, d.l. n. 179/2012. È stato eliminato, sempre in ottemperanza allo stesso principio, anche l'art. 366, comma 4, c.p.c., perché non aveva più motivo di esistere il mantenimento, per il giudizio davanti alla Corte di Cassazione, di una disciplina ad hoc delle comunicazioni a cura della cancelleria e delle notificazioni effettuate dagli avvocati exl. n. 53/1994. Ciò perché nella disciplina vigente e novellata dalla riforma 2022 le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni degli avvocati vengono equiparate quanto a contenuto e modalità di trasmissione e devono essere effettuate esclusivamente tramite PEC nel rispetto della normativa vigente. [3]Deve essere indicato il dispositivo della sentenza che si intende impugnare. [4]Si deve indicare il Codice materia correlato al codice-oggetto del giudizio di merito, secondo le disposizioni riportate sul sito della Corte di Cassazione e allegate al Protocollo d'Intesa 1° marzo 2023, al fine della corretta assegnazione del ricorso alla Sezione tabellarmente competente. [5]Devono essere indicare un massimo di dieci parole chiave che descrivano sinteticamente la materia oggetto del giudizio. [6]Nel Protocollo d'Intesa sul processo civile in cassazione del 1° marzo 2023 – sottoscritto da Corte di Cassazione, Procura Generale della Corte di Cassazione, Avvocatura Generale dello Stato e Consiglio Nazionale Forense - si specifica che la sintesi dei motivi del ricorso, in non più di alcune righe per ciascuno di essi e contrassegnandoli numericamente, deve contenere la specifica indicazione, per ciascun motivo, delle norme di legge che la parte ricorrente ritenga siano state violate dal provvedimento impugnato e delle questioni trattate. Nella sintesi deve essere indicato per ciascun motivo anche il numero della pagina ove inizia lo svolgimento delle relative argomentazioni a sostegno nel prosieguo del ricorso, eventualmente inserendo il link di invio diretto alla pagina di riferimento. [7]Per quanto riguarda l'art. 366, n. 3, c.p.c., la norma, nella originaria formulazione prevedeva che il ricorso dovesse contenere “l'esposizione sommaria dei fatti della causa”. Nella formulazione introdotta dal d.lgs. n. 149/2022, si richiede, invece, che il ricorso contenga “la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso”. Come specifica la Relazione Illustrativa al d.lgs. n. 149/2022, fermo restando che l'esposizione dei fatti sostanziali e processuali della vicenda va operata dal ricorrente in quanto funzionale alla comprensione dei motivi e alla valutazione della loro ammissibilità e fondatezza, si è voluto porre l'accento su due specifici requisiti: la chiarezza, riferita alla modalità di narrazione dei fatti, che devono risultare intellegibili e univoci; la essenzialità, riferita al quid e al quantum dei fatti, affinché il motivo esponga tutti e soltanto i fatti rilevanti per il giudizio di cassazione, in quanto indispensabili alla comprensione dei motivi contenenti le censure al provvedimento impugnato, ritenendosi, con questo, ribadito anche il concetto di “sommarietà”. Nel Protocollo 1° marzo 2023 si specifica che in questa parte del ricorso deve essere contenuta l'esposizione, di regola in massimo cinque pagine, del fatto processuale in modo funzionale alla chiara percepibilità delle ragioni poste a fondamento delle censure sviluppate nella parte motiva. [8]L'art. 366 c.p.c., così come modificato dal d.lgs. n. 149/2022, richiede che il ricorso contenga, a pena di inammissibilità, la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano”. Nella previsione viene di conseguenza inserito il riferimento ai principi di chiarezza e sinteticità con riferimento all'esposizione dei motivi di ricorso. Il Protocollo 1° marzo 2023, in relazione ai motivi, specifica che in questa sede vanno posti gli argomenti a sostegno delle censure già sinteticamente indicate nella parte denominata “sintesi dei motivi”. L'esposizione deve corrispondere al criterio di specificità e di concentrazione dei motivi e deve essere contenuta, di regola, nel limite massimo di trenta pagine. Per ciascuno dei motivi devono essere indicati gli atti processuali, i documenti, i contratti o gli accordi collettivi su cui il motivo si fonda, illustrandone il contenuto rilevante, eventualmente con l'inserimento di apposito link. Per quanto riguarda il principio di specificità e localizzazione il Protocollo 1° marzo 2023 specifica che tale principio si intende rispettato quando ciascun motivo articolato nel ricorso risponde ai criteri di chiarezza e sinteticità previsti dal codice di rito; quando nel testo di ciascun motivo che lo richieda sia indicato l'atto, il documento, il contratto o l'accordo collettivo su cui si fonda il motivo (art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.) con illustrazione del contenuto rilevante e la precisazione del punto dell'atto, del documento, del contratto o dell'accordo collettivo al quale si fa riferimento; quando nel testo di ciascun motivo che lo richieda vengano indicati la fase processuale e il momento in cui è avvenuto il deposito dell'atto, del documento, del contratto o dell'accordo collettivo; siano depositati mediante allegazione nella busta telematica, ex art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., gli atti, i documenti, il contratto o l'accordo collettivo cui si sia fatto riferimento nel ricorso. [9]L'art. 366, n. 6 c.p.c., così come modificato dal d.lgs. n. 149/2022, richiede la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il motivo si fonda, illustrando il contenuto rilevante degli stessi. Pertanto, ciascun motivo deve fare riferimento al documento ad esso inerente e che il contenuto di detto documento deve essere richiamato nel motivo, ai fini della sua comprensibilità. In questo modo il ricorrente è messo in condizione di cogliere l'onere di evidenziare il contenuto dell'atto rilevante, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi termini esatti. Si veda anche quanto esposto in Inquadramento. [10]Il d.lgs. n. 149/2022 ha modificato l'art. 369 c.p.c., dedicato al deposito del ricorso, per adeguare le disposizioni sul giudizio di legittimità al deposito telematico obbligatorio degli atti e dei documenti: al comma 1 è stato eliminato il riferimento al deposito in cancelleria, perché modalità di deposito collegata al deposito analogico degli atti e documenti di parte ed è stato abrogato il comma 3 che imponeva al ricorrente di chiedere, con una apposita istanza, alla cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato o di cui si contesta la giurisdizione, la trasmissione del fascicolo d'ufficio alla cancelleria della Corte di Cassazione. [11]Deve essere indicata l'ulteriore documentazione utile e rilevante che si intende produrre. [12]Cass. S.U., n. 36057/2022 ha precisato che, a seguito della riforma dell'art. 83 c.p.c. disposta dalla l. n. 141/1997, il requisito della specialità della procura, richiesto dall'art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica; nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso. Tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione; tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall'art. 1367 c.c. e dall'art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti. CommentoAvverso la sentenza della Corte d'Appello, conclusiva del procedimento di reclamo avverso la sentenza che dispone di farsi luogo o di non farsi luogo all'adozione di persone di maggiore età, è ammissibile ricorso per cassazione per tutti i motivi di cui all'art. 360 c.p.c. (Cass. I, n. 9795/2000; Cass. I, n. 22350/2004 e Cass. I, n. 2426/2006). Tale affermazione, attualmente pacifica, risulta essere il punto di approdo di un acceso dibattito sull'ammissibilità del ricorso per Cassazione ex art. 111, comma 2, Cost. In breve, vale la pena di ricordare che la giurisprudenza più risalente era orientata nel senso di ritenere ammissibile il ricorso per Cassazione solo se il provvedimento della Corte d'Appello, pronunciato ad esito del reclamo, avesse accolto l'istanza di adozione; mentre, laddove la Corte d'Appello avesse dichiarato di non farsi luogo all'adozione, il ricorso per Cassazione veniva ritenuto improponibile, dato che il provvedimento di rigetto non precludeva la proposizione successiva di una nuova e identica istanza (Cass. I, n. 7011/1988 e Cass. I, n. 1133/1988). Successivamente, e già prima della riforma del 2001, la giurisprudenza era giunta a ritenere ammissibile, in ogni caso, il ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello (Cass. I, n. 5417/2000 e Cass. I, n. 4258/1995). Il ricorso per Cassazione deve essere presentato entro il termine ordinario di sessanta giorni ai sensi di quanto dispone l'art. 325 c.p.c. e deve essere altresì notificato al Pubblico Ministero. La sua mancata partecipazione rende inammissibile il ricorso, salvo che si integri il contraddittorio ex art. 331 c.p.c. Da notare come, a norma dell'art. 313 c.c., legittimati attivi all'impugnazione siano solo l'adottante, l'adottando ed il Pubblico Ministero. Pertanto, i genitori dell'adottando non possono nemmeno proporre ricorso per Cassazione contro la decisione della Corte d'Appello che abbia deciso sul reclamo (Urso, L'adozione dei maggiorenni, in Aa.Vv., Il nuovo diritto di famiglia, a cura di Ferrando, Bologna, 2007, 875). |