Ricorso ai sensi dell'art. 320 c.c. per alienare l'immobile di un minore

Annachiara Massafra

Inquadramento

I genitori congiuntamente, o quello che esercita la responsabilità genitoriale in via esclusiva, rappresentano i figli nati e nascituri, fino alla maggiore età, e ne amministrano i beni. Il potere di rappresentanza, ove relativo ad atti di ordinaria amministrazione, non richiede alcuna preventiva autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria.

Nell'ipotesi di atto eccedente l'ordinaria amministrazione, è necessaria la previa autorizzazione del Giudice tutelare del luogo di abituale residenza del minore. La citata autorità giudiziaria verifica la sussistenza della necessità e/o dell'utilità evidente dell'atto richiesto e, in particolare, se in assenza del compimento dell'atto il patrimonio del minore possa impoverirsi ovvero se con il compimento dell'atto si realizzi un sicuro incremento del patrimonio.

Formula

TRIBUNALE DI .... [1] UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE

RICORSO AI SENSI DELL'ART. 320 C.C. PER ALIENARE L'IMMOBILE DI UN MINORE

I Signori .... nati rispettivamente il .... a .... ed il .... a ...., residenti in .... via ...., C.F. .... [2] C.F. ...., rappresentati e difesi dall'Avv. .... C.F. .... giusta procura a margine (ovvero in calce al) del presente atto, domiciliati per il presente giudizio presso il suo studio ...., che indica ai fini delle comunicazioni l'indirizzo PEC: .... ed il numero di fax ....:

in qualità di genitori esercenti la responsabilità nei confronti di .... nato/a il e residente in .... via .... [3]

PREMESSO CHE

– il minore è proprietario dell'immobile sito in .... [4] ma non ne fa, ne in futuro né farà, uso in quanto ....;

– non è stato possibile locare detto immobile perché .... (ovvero non appare utile la locazione perché ....);

– gli istanti, pertanto, ritengono opportuno alienare l'immobile sopra indicato e ciò anche in considerazione delle future necessità del minore ed anche al fine di non sopportare ulteriormente i costi di gestione e mantenimento di un bene non utilizzato né utilizzabile;

– quanto alla competenza dell'autorità adita si specifica che l'immobile è pervenuto nel patrimonio del minore in forza di .... [5] (il valore di mercato del bene è attualmente di .... come si evince dalla perizia stragiudiziale giurata, a firma di ....;

RITENUTO CHE

– l'atto richiesto sia di utilità evidente per il patrimonio del minore atteso il cospicuo incremento che lo stesso avrà in forza della richiesta autorizzazione (ovvero specificare, alla luce delle ragioni concrete poste a fondamento del ricorso, l'utilità derivante dal richiesto atto);

PER TALI MOTIVI

I Signori ...., come sopra rappresentati e difesi, chiedono al Giudice tutelare di essere autorizzati ad alienare, in nome e per conto del figlio minore ...., l'immobile sito in .... e di disporre in merito al reimpiego delle somme (specificare e motivare le modalità ove sia stata individuata una modalità maggiormente idonea a conservare il patrimonio del minore).

Il presente procedimento è esente da contributo unificato (art. 10, d.P.R. n. 115/2002)

Luogo e data ....

Firma Avv. ....

PROCURA

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'Avv. ...., eleggendo domicilio nello studio dello stesso in ...., via .... e conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge.

Per autentica della sottoscrizione ....

Firma Avv. ....

Si allegano i seguenti documenti:

1) perizia stragiudiziale e relativo verbale di giuramento;

2) stato di famiglia;

3) certificato di residenza;

4) atto di provenienza del bene.

[1]È competente il Giudice tutelare del luogo di abituale residenza del minore al momento della domanda.

[2]In tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l'azione civile in sede penale e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati, le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il C.F., oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011, conv., con modif., in l. n. 111/2011). A partire dal 18 agosto 2014, gli atti di parte, redatti dagli avvocati, che introducono il giudizio o una fase giudiziale, non devono più contenere l'indicazione dell'indirizzo di PEC del difensore; è sufficiente l'indicazione del numero di fax poiché l'indirizzo PEC è un dato ormai acquisito nei rapporti con la cancelleria (art. 125 c.p.c. e art. 13 comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002, modif. dalla l. n. 114/2014). L'indicazione del C.F. del difensore è richiesta dall'art. 125 c.p.c.: ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ovvero qualora la parte ometta di indicare il C.F., il contributo unificato è aumentato della metà.

[3]L'alienazione di un immobile costituisce un atto di straordinaria amministrazione e pertanto l'istanza deve essere presentata da entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale. Ove vi sia un solo genitore esercente la responsabilità genitoriale è necessario specificarlo e documentarlo (ad es. producendo il certificato di morte dell'altro genitore).

[4]Il bene oggetto dell'alienazione deve essere indicato esattamente (indicando dati catastali, foglio, mappale, classe etc.).

[5]Specificare se trattasi di un atto pervenuto in seguito alla accettazione di un'eredità, ed in tal caso specificare il tempo decorso dall'accettazione, se è stato redatto l'inventario al fine di consentire la verifica della competenza per materia e di evitare la sospensione del procedimento da parte del Giudice tutelare.

Commento

La Corte di Cassazione ha chiarito che, al di fuori dei casi specificatamente individuati ed inquadrati nella categoria degli atti di straordinaria amministrazione, un atto deve considerarsi di ordinaria amministrazione qualora presenti tre distinte caratteristiche: sia oggettivamente utile per la conservazione del patrimonio; sia di valore economico non particolarmente elevato in relazione al patrimonio del minore ed abbia un basso margine di rischio sempre in relazione al patrimonio dell'incapace. Ciò comporta che ove l'atto difetti anche di una sola delle tre citate caratteristiche debba essere considerato di straordinaria amministrazione (Cass. III, n. 8461/2019; Cass. III, n. 7546/2003).

Ove diversamente l'atto ecceda l'ordinaria amministrazione, ovvero si tratti di uno degli atti indicati dal legislatore nel terzo e nel quarto comma dell'art. 320 c.c., è necessaria l'autorizzazione del Giudice tutelare del luogo di abituale residenza del minore.

In tema di alienazione dei beni del minore, pervenuti nel patrimonio in seguito alla accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, si pone il problema del riparto di competenza tra il Tribunale ordinario del luogo dove si è aperta la successione, ex art. 747 c.p.c., ed il Giudice tutelare del luogo di residenza del minore competente ad autorizzare atti di straordinaria amministrazione relativi al minore ex art. 320 c.c. La Corte di Cassazione in merito ha a riguardo da tempo affermato che la competenza appartiene al giudice tutelare del luogo di residenza del minore, a norma dell'art. 320, comma 3, c.c., unicamente per quei beni che, provenendo da una successione ereditaria, si possono considerare acquisiti al suo patrimonio. Di talché ove il procedimento dell'acquisto iure hereditario non si sia ancora esaurito per essere pendente la procedura di accettazione con beneficio di inventario è competente il Tribunale del luogo ove si è aperta la successione, atteso che l'indagine non è limitata al solo interesse del minore (sul punto: Cass. II, n. 13520/2012; Cass. I, n. 2994/1997).

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