Ricorso ai sensi dell'art. 320 c.c. per riscuotere capitali provenienti da un'eredità accettata con beneficio d'inventario

Annachiara Massafra

Inquadramento

I genitori congiuntamente, o quello che esercita la responsabilità genitoriale in via esclusiva, rappresentano i figli nati e nascituri, fino alla maggiore età, e ne amministrano i beni. Il potere di rappresentanza, ove relativo ad atti di ordinaria amministrazione, non richiede alcuna preventiva autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria.

Nell'ipotesi di atto eccedente l'ordinaria amministrazione, è diversamente necessaria la previa autorizzazione del Giudice tutelare del luogo di abituale residenza del minore.

Il Giudice tutelare, in particolare, deve verificare se in assenza del compimento dell'atto il patrimonio del minore possa impoverirsi ovvero se con il compimento dell'atto si realizzi un sicuro incremento del patrimonio.

Formula

TRIBUNALE DI .... [1] UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE

RICORSO AI SENSI DELL'ART. 320 C.C. PER RISCUOTERE CAPITALI PROVENIENTI DA UN'EREDITÀ ACCETTATA CON BENEFICIO D'INVENTARIO

I Signori .... nati rispettivamente il .... a .... ed il .... a ...., residenti in .... via ...., C.F. .... C.F. ...., rappresentati e difesi dall'Avv. ...., C.F. .... giusta procura a margine (ovvero in calce al) del presente atto, domiciliati per il presente giudizio presso il suo studio ...., che indica ai fini delle comunicazioni l'indirizzo PEC: ed il numero di fax ....:

in qualità di genitori esercenti la responsabilità [2] nei confronti di .... nato/a il e residente in .... via .... (in caso di unico genitore esercente la responsabilità genitoriale specificarlo e documentarlo)

PREMESSO CHE

– in data .... è deceduto/a ....;

– conseguentemente, previo ricorso al Giudice tutelare di ...., gli istanti hanno accettato con beneficio d'inventario, in nome e per conto del minore, l'eredità relitta da ....;

– in data .... è stato redatto l'inventario dei beni .... ai sensi degli artt. 484 c.c. e 769 c.p.c.;

– che sono stati pagati i creditori ed i legatari ex art. 495 c.c. (ove presenti);

– nell'asse ereditario sono comprese le seguenti somme .... giacenti sul conto corrente n. .... presso ....;

– è interesse e di utilità evidente per il minore, e per l'incremento del suo patrimonio, riscuotere dette somme ed investirle in titoli di stato ovvero garantiti dallo stato [3];

PER TALI MOTIVI

I Signori ...., come sopra rappresentati e difesi, chiedono al Giudice tutelare di essere autorizzati a riscuotere le somme sopra indicate, in nome e per conto del figlio minore .... e di investire le stesse in titoli di stato ovvero garantiti dallo stato.

Stante l'urgenza si chiede che l'emanando provvedimento sia munito della clausola di immediata efficacia.

Dichiara che il presente procedimento è esente dal versamento del contributo unificato (art. 10, d.P.R. n. 115/2002).

Luogo e data ....

Firma Avv. ....

PROCURA [4]

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'Avv. ...., eleggendo domicilio nello studio dello stesso in ...., via .... e conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge.

Per autentica della sottoscrizione ....

Firma Avv. ....

Si allegano i seguenti documenti:

1) ricorso per l'accettazione dell'eredità e relativo provvedimento autorizzativo;

2) stato di famiglia;

3) certificato di residenza;

4) atto di accettazione dell'eredità;

5) inventario dei beni;

6) prova dell'avvenuto pagamento dei creditori e dei legatari.

Il presente procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato (art. 10, d.P.R. n. 115/2002)

[1]È competente il Giudice tutelare del luogo di abituale residenza del minore.

[2]La domanda deve essere presentata da entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale; qualora vi sia un solo genitore esercente la responsabilità genitoriale è necessario specificarlo e documentarlo.

[3]Ove si chieda una modalità di investimento differente da quelle individuate nell'art. 372 c.c. è opportuno specificare le ragioni per le quali è stata individuata una diversa forma di investimento e documentare per quale motivo è stata ritenuta più idonea a tutelare il patrimonio del minore.

[4]Ove presente l'assistenza del difensore.

Commento

La Corte di Cassazione ha chiarito che, al di fuori dei casi specificatamente individuati ed inquadrati nella categoria degli atti di straordinaria amministrazione, un atto deve considerarsi di ordinaria amministrazione qualora presenti tre distinte caratteristiche:

sia oggettivamente utile per la conservazione del patrimonio; sia di valore economico non particolarmente elevato in relazione al patrimonio del minore ed abbia un basso margine di rischio sempre in relazione al patrimonio (Cass. III, n. 7546/2003). Ciò comporta che ove l'atto difetti anche di una sola delle tre citate caratteristiche debba essere considerato di straordinaria amministrazione (Cass. III, n. 7546/2003; Cass. III, n. 8461/2019). Ove diversamente l'atto ecceda l'ordinaria amministrazione, ovvero si tratti di uno degli atti indicati dal legislatore nel terzo e nel quarto comma dell'art. 320 c.c., è necessaria la previa autorizzazione del Giudice tutelare del luogo di abituale residenza del minore.

Tra gli atti oggetto di autorizzazione rientra la riscossione di capitali, cioè quelle somme versate una tantum e destinate a produrre frutti nel lungo periodo e non quindi quella di somme aventi cadenza periodica come le indennità di frequenza o di accompagnamento dovendo essendo queste ultime essere utilizzare per la cura e l'assistenza del minore portatore di handicap (in questo senso Trib. Milano 31 ottobre 2013). Qualora l'atto venga posto in essere in assenza della preventiva autorizzazione del Giudice tutelare, l'eventuale annullabilità può essere fatta valere solo da genitore che abbia agito in rappresentanza del figlio o dal figlio medesimo (Cass. II, n. 7495/1996).

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