Ricorso per la nomina di un curatore speciale al fine del compimento di un atto di straordinaria amministrazione, in caso di conflitto di interessi patrimoniali del minore con entrambi i genitori (art. 320 c.c.)

Annachiara Massafra

Inquadramento

L'ultimo comma dell'art. 320 c.c. disciplina le ipotesi di conflitto d'interessi tra figli soggetti alla stessa responsabilità genitoriale o tra essi e i genitori o, ancora, quello che eserciti in via esclusiva la responsabilità genitoriale, con riferimento al compimento di un atto eccedente l'ordinaria amministrazione. In questi casi, e sempre che il conflitto non sia tra i figli ed uno solo dei genitori esercenti la responsabilità (nel qual caso non è necessaria la nomina di un curatore) il Giudice tutelare nomina un curatore speciale.

Detto conflitto di interessi ha natura esclusivamente patrimoniale e si concretizza nel pericolo, attuale, di abuso da parte dei rappresentanti, dal quale possa derivare danno al rappresentato attraverso il compimento dell'atto oggetto del ricorso. Parte della dottrina ritiene, peraltro, che il conflitto disciplinato dalla art. 320 c.c. possa anche realizzarsi in forma indiretta allorché i genitori perseguano un interesse non loro ma di una terza persona.

Formula

TRIBUNALE DI .... [1] UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE

RICORSO EX ART. 320, ULTIMO COMMA C.C. PER ACCETTARE LA DONAZIONE DI UN IMMOBILE

I Signori .... nati rispettivamente il .... a .... ed il .... a ...., residenti in .... via ...., C.F. .... [2] C.F. ...., rappresentati e difesi dall'Avv. ...., C.F. .... giusta procura a margine (ovvero in calce al) del presente atto, domiciliati per il presente giudizio presso il suo studio ...., che indica ai fini delle comunicazioni l'indirizzo PEC: .... ed il numero di fax ....:

in qualità di genitori esercenti la responsabilità [3] nei confronti di .... nato/a il e residente in .... via ....

PREMESSO IN FATTO CHE

– gli istanti hanno contratto matrimonio il .... ed in data .... dalla loro unione è nato .... di anni;

– è intenzione del/la signor (padre/madre del minore) donare al figlio la nuda proprietà dell'immobile .... sito in [4] ( .... indicare nel dettaglio tutti i dati catastali relativi a detto bene, foglio, mappale etc.) conservandone l'usufrutto, e ciò a tutela dello stesso minore il quale, raggiunta la maggiore età potrebbe compiere atti dispositivi pregiudizievoli per il suo patrimonio (omettere questa parte ove la donazione abbia ad oggetto la piena proprietà del bene);

RILEVATO IN DIRITTO CHE

– L'atto oggetto del presente ricorso è di utilità evidente per il minore e per il suo patrimonio, il quale verrebbe incrementato considerevolmente senza alcun esborso da parte del predetto;

– tutte le spese relative al perfezionamento dell'atto, nonché quelle successive occorrende e quelle di mantenimento del bene stesse, saranno sostenute dagli istanti;

– tra i genitori istanti ed il figlio minorenne sussiste una situazione di potenziale conflitto di interesse (trattandosi di donazione che può incidere, in caso di successione, sulla quota di riserva in favore del coniuge superstite, in merito già Cass. I, n. 439/1981);

PER TALI MOTIVI

I Signori ...., come sopra rappresentati e difesi, chiedono al Giudice tutelare di nominare un curatore speciale [5] al minore, il quale, previa valutazione dell'utilità dell'atto, chieda di essere autorizzato ad accettare, in nome e per conto di .... con animo grato la donazione, dell'immobile sito in a .... (indicare i dati catastali).

Indicano il/la Sig./ra .... già dichiaratasi disponibile quale possibile curatore del figlio .....

Stante l'urgenza si chiede che l'emanando provvedimento sia munito della clausola di immediata efficacia.

Il presente procedimento è esente dal versamento del contributo unificato.

Luogo e data ....

Firma Avv. ....

PROCURA

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'Avv. ...., eleggendo domicilio nello studio dello stesso in ...., via .... e conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge.

Per autentica della sottoscrizione ....

Firma Avv. .... ....

Si allegano i seguenti documenti:

1) stato di famiglia;

2) certificato di residenza;

3) atto di provenienza del bene.

[1]L'autorizzazione è di competenza del Giudice tutelare del luogo di abituale residenza del minore.

[2]In tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l'azione civile in sede penale e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il C.F., oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011, conv., con modif., in l. n. 111/2011). A partire dal 18 agosto 2014, gli atti di parte, redatti dagli avvocati, che introducono il giudizio o una fase giudiziale, non devono più contenere l'indicazione dell'indirizzo di PEC del difensore; è sufficiente l'indicazione del numero di fax poiché l'indirizzo PEC è un dato ormai acquisito nei rapporti con la cancelleria (art. 125 c.p.c. e art. 13 comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002, modif. dalla l. n. 114/2014). L'indicazione del C.F. del difensore è richiesta dall'art. 125 c.p.c.: ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ovvero qualora la parte ometta di indicare il C.F., il contributo unificato è aumentato della metà.

[3]L'istanza deve essere presentata da entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti del minore. Ove un solo genitore eserciti la responsabilità genitoriale ciò deve essere specificato e documentato nell'istanza.

[4]Il bene deve essere esattamente individuato (indicando tutti i dati catastali, foglio, mappale, classe etc.).

[5]È possibile indicare la persona ritenuta idonea a svolgere il ruolo di curatore speciale, ma tale indicazione non è vincolante per il Giudice tutelare.

Commento

Se sorge conflitto di interessi, patrimoniale e non di altra natura, tra i figli soggetti alla stessa responsabilità genitoriale, tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, il Giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale. Il conflitto di interessi si sostanzia, in particolare, nel pericolo di abuso da parte dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale del potere di rappresentanza. Difatti detto potere potrebbe essere utilizzato non nell'interesse del figlio così arrecando danno al rappresentato ed al suo patrimonio. Una volta verificatasi la condizione indicata dal quinto comma della norma in commento, il giudice tutelare nomina il curatore speciale. La verifica del conflitto di interessi tra il minore e il suo rappresentante legale va operata in concreto, alla stregua degli atteggiamenti assunti dalle parti, e non in astratto (Cass. VI, ord. n. 8438/2018).

È opportuno evidenziare che il curatore speciale, nominato ai sensi dell'art. 320 c.c., svolge una funzione identica nel contenuto a quella del genitore sostituito e quindi, sia pure nei limiti del particolare affare che ne ha imposto la nomina, è legittimato a rappresentare il minore anche sotto il profilo processuale quanto ai giudizi che sorgono in relazione all'atto per cui sia stato nominato (si vedano: Cass. II, n. 13507/2002, e, da ultimo, Cass. III, n. 7889/2017).

Contro il decreto pronunciato dal Giudice tutelare è ammesso reclamo, nel termine di dieci giorni dalla sua comunicazione, al Tribunale ordinario nella cui circoscrizione ha sede il Giudice che ha emanato il provvedimento.

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