Ricorso del figlio (o dei parenti) al Tribunale in caso di genitore, o genitori, che non possono o non vogliono compiere un atto eccedente l'ordinaria amministrazione nell'interesse del figlio (art. 321 c.c.)

Annachiara Massafra

Inquadramento

L'art. 321 c.c. disciplina la fattispecie nella quale i genitori congiuntamente, ove esercitino entrambi la responsabilità genitoriale, ovvero il genitore, qualora egli eserciti la responsabilità genitoriale in via esclusiva, temporaneamente non possano o non vogliano compiere un atto, o più atti, eccedenti l'ordinaria amministrazione nell'interesse del figlio minore.

Formula

TRIBUNALE ORDINARIO DI ....

SEZIONE CIVILE .... [1]

RICORSO EX ART. 321 C.C.

I Signori [2].... nati rispettivamente il .... a .... ed il .... a ...., residenti in .... via ...., C.F. .... [3] C.F. ...., rappresentati e difesi dall'Avv. ...., C.F. .... giusta procura margine (ovvero in calce al) presente atto, domiciliati per il presente giudizio presso il suo studio ...., che indica ai fini delle comunicazioni l'indirizzo PEC: .... ed il numero di fax ....

in qualità di ascendenti del minore .... nato/a il .... e residente in .... via ....

PREMESSO CHE

in data .... è deceduta/o la madre (ovvero il padre) del minore .... nonché figlia (figlio) degli istanti;

.... è deceduta/o senza lasciare testamento, ed era in vita titolare di un cospicuo patrimonio che ora spetta al minore ....;

che è decorso quasi un anno ed il padre (ovvero la madre) non ha ancora accettato l'eredità con beneficio d'inventario;

RILEVATO CHE

l'atto oggetto del presente ricorso è di utilità evidente per il minore e per il suo patrimonio, il quale verrebbe incrementato considerevolmente e gli consentirebbe di poter soddisfare agevolmente le proprie necessità;

il padre/la madre non può (ovvero non vuole) compiere l'atto richiesto perché ....

P.Q.M.

I Signori ...., come sopra rappresentati e difesi, chiedono al Tribunale ordinario di .... di nominare un curatore speciale al minore, il quale, previa valutazione dell'utilità dell'atto, chieda di essere autorizzato ad accettare, in nome e per conto di ...., l'eredità devoluta in favore del predetto minore, con beneficio d'inventario.

Indicano il/la Signor/ra .... già dichiaratasi disponibile quale possibile curatore del minore .....

Stante l'urgenza si chiede che l'emanando provvedimento sia dichiarato immediatamente efficace.

Il presente procedimento è esente dal versamento del contributo unificato.

Luogo e data ....

Firma Avv. ....

PROCURA [4]

Deleghiamo a rappresentarci e difenderci nel presente giudizio l'Avv. ...., eleggendo domicilio nello studio dello stesso in ...., via .... e conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge.

Luogo e data ....

Per autentica della sottoscrizione ....

Firma Avv. ....

Si allegano i seguenti documenti:

1) stato di famiglia;

2) certificato di residenza;

3) certificato di morte del genitore.

[1]La nomina del curatore speciale e l'autorizzazione al compimento dell'atto sono di competenza del Tribunale in composizione collegiale del luogo di abituale residenza del minore.

[2]L'istanza può essere presentata dal minore, dai parenti che vi abbiano interesse e del Pubblico ministero.

[3]L'istanza può essere presentata senza l'assistenza di un difensore.

[4]Ove presente il difensore, la cui nomina nel procedimento è facoltativa.

Commento

L'istanza può essere presentata personalmente dalla parte ed il Giudice territorialmente competente è quello del luogo di dimora abituale del minore ed esso decide in composizione collegiale (contra Trib. Milano 19 maggio 2015 che ritiene competente il Giudice tutelare, con conseguente possibilità di reclamare il decreto dinanzi al Tribunale ex art. 45 disp. att. c.c.). Contro il decreto pronunciato dal Tribunale è ammesso reclamo alla Corte d'appello. Laddove l'inerzia sottenda una cattiva gestione del patrimonio potrà essere presentato ricorso al Tribunale per i minorenni ex art. 334 c.c. ai fini della rimozione del genitore dalla amministrazione dei beni del minore.

Una volta nominato, il curatore speciale svolge una funzione di contenuto identico a quello del genitore sostituito e quindi, sia pure nei limiti del particolare affare che ne ha imposto la nomina, è legittimato a rappresentare il minore anche sotto il profilo processuale quanto ai giudizi che sorgono in relazione all'atto per cui sia stato nominato (Cass. III, n. 7889/2017, nello stesso senso: Cass. III, n. 13507/2002, e Cass. S.U., n. 5073/1985, in tema di fideiussione).

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