Ricorso per l'esercizio dell'attività di vigilanza del Giudice tutelare ex art. 337 c.c.InquadramentoL'art. 337 c.c. prevede che il Giudice tutelare debba “vigilare sull'osservanza delle condizioni che il Tribunale abbia stabilito per l'esercizio della responsabilità genitoriale e per l'amministrazione dei beni”. Affinché tale dovere venga in concreto adempiuto, le parti interessate possono presentare ricorso al Giudice tutelare del luogo di residenza abituale del minore per far verificare la corretta esecuzione delle disposizioni stabilite dall'autorità giudiziaria da parte di tutti i soggetti coinvolti, genitori, servizi sociali, eventuali affidatari etc. Al fine di verificare la corretta esecuzione della decisione, il Giudice tutelare convoca i genitori, i Servizi sociali ed il minore stesso. All'esito, possono essere adottati provvedimenti a tutela del minore che, tuttavia, non possono tradursi nella emanazione di prescrizioni ma solo nel richiamare i genitori all'osservanza del contenuto della decisione, specificare il contenuto, ovvero nel conferire incarichi di supporto al Servizio sociale territorialmente competente. Ove, in forza dell'esercizio del potere di vigilanza, il Giudice tutelare abbia verificato il mancato rispetto delle statuizioni da parte dei genitori ed abbia altresì ritenuto sussistente un cattivo esercizio della responsabilità, può, non avendo competenza in merito, informare il Pubblico ministero minorile affinché questi chieda al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 330 e ss. c.c. FormulaTRIBUNALE DI ... [1] UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE RICORSO EX ART. 337 C.C. Il Signor (ovvero la Signora) ... nato/a il ... a ..., residente in ... via ..., C.F. ... [2] , rappresentato e difeso dall'Avv. ..., C.F. ... giusta procura a margine (ovvero in calce al) del presente atto, domiciliato per il presente procedimento presso il suo studio ..., che indica ai fini delle comunicazioni l'indirizzo PEC: ed il numero di fax ... : PREMESSO IN FATTO CHE - l'istante ha contratto matrimonio il ... con la Signora/e ... (nome e cognome) ed in data ... dalla loro unione è nato ... di anni (ovvero ... ); - ben presto la convivenza tra i due coniugi è divenuta intollerabile e gli stessi si sono separati giudizialmente il (sentenza del Tribunale di ..., del ... allegato n. ... ); - il Tribunale, per quel che rileva in questa sede, ha stabilito quanto al diritto di visita che ...; - che dal ... la/il ... ostacola, frapponendo svariati ostacoli e scuse, l'esercizio del diritto di visita dell'istante con nocumento della serenità del minore il cui diritto alla bigenitorialità viene costantemente, e senza giustificato motivo, reso di difficile attuazione; RITENUTO CHE la condotta posta in essere da ... si ponga in contrasto con quanto statuito dal Tribunale di ... (ovvero dal Tribunale per i minorenni di ... ) e che renda necessario l'intervento dell'autorità adita tenuta, ai sensi dell'art. 337 c.c. a vigilare proprio sulla corretta esecuzione della sentenza sopra indicata; PER TALI MOTIVI Il(la) Signor(a) ... (nome e cognome), come sopra rappresentato e difeso, CHIEDE al Giudice tutelare di vigilare sulla corretta esecuzione [3] della sentenza n. ... e di adottare, previa comparizione dei genitori, previo ascolto del minore di anni ... ed assunte informazioni dal Servizio sociale del Comune di ..., i provvedimenti ritenuti idonei in tutela del minore e del suo diritto alla bigenitorialità. Il procedimento è esente dal versamento del contributo unificato. Luogo e data ... Firma Avv. ... Si allegano i seguenti documenti: 1) stato di famiglia; 2) certificato di residenza; 3) sentenza del Tribunale di ... del ... (indicare la data); 4) relazione del Servizio sociale del .... PROCURA Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'Avv. ..., eleggendo domicilio nello studio dello stesso in ..., via ... e conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge. Per autentica della sottoscrizione Firma Avv. ... 1. La vigilanza è di competenza del Giudice tutelare del luogo di abituale residenza del minore. 2. A partire dal 18 agosto 2014, gli atti di parte, redatti dagli avvocati, che introducono il giudizio o una fase giudiziale, non devono più contenere l'indicazione dell'indirizzo di PEC del difensore; è sufficiente l'indicazione del numero di fax poiché l'indirizzo PEC è un dato ormai acquisito nei rapporti con la cancelleria (art. 125 c.p.c. e art. 13 comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002, modif. dalla l. n. 114/2014). L'indicazione del C.F. del difensore è richiesta dall'art. 125 c.p.c.: ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ovvero qualora la parte ometta di indicare il C.F., il contributo unificato è aumentato della metà. 3. Attraverso il ricorso ex art. 337 c.c. non può chiedersi la modifica delle statuizioni disposte dal Tribunale ordinario ovvero dal Tribunale per i minorenni, né può chiedersi di risolvere un conflitto tra genitori in merito ad una decisione di particolare rilevanza. Il Giudice tutelare, difatti, non può incidere sull'esercizio della responsabilità genitoriale diversamente dal Tribunale ordinario nei casi di cui agli artt. 316 c.c. e 337-ter c.c. La vigilanza può eventualmente essere relativa alla attuazione delle disposizioni da parte del Servizio sociale territorialmente competente stabilite dal Tribunale per le quali sia stato conferito specifico incarico al predetto Servizio (ad. es. nel caso in cui sia stato predisposto un progetto di graduale ampliamento del diritto-dovere di visita). CommentoIl Giudice tutelare non ha il potere di emettere statuizioni di tipo modificativo in merito ai provvedimenti pronunciati da altra autorità, che spettano al Tribunale ordinario e, qualora si tratti di provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale, al Tribunale per i minorenni (Cass. I, n. 6303/1985; Cass. I, n. 14360/2000). Al Giudice tutelare è consentito intervenire su questioni di minor importanza ovvero su profili meramente esecutivi, modificando, ad esempio, temporaneamente i giorni nei quali esercitare il diritto di visita (in merito Trib. Milano 22 giugno 2015). Ne consegue che con il ricorso, presentato ex art. 337 c.c., non è possibile non solo chiedere al Giudice tutelare di modificare le statuizioni assunte da altra autorità giudiziaria ma anche di dirimere conflitti tra genitori in tema di esercizio della responsabilità la cui risoluzione è attribuita, a seconda della situazione esistente, al Tribunale ordinario ex art. 316 c.c., ovvero al Tribunale quale Giudice della separazione ovvero al Giudice competente per l'attuazione del provvedimento ex art. 473-bis.38 c.p.c. |