Ricorso per la cessazione dall'ufficio tutelare ex art. 350 c.c.

Annachiara Massafra

Inquadramento

Qualora entrambi i genitori siano morti o per altra ragione non possano esercitare la responsabilità genitoriale, si apre la tutela presso il tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e degli interessi del minore. La tutela costituisce, quindi, un istituto succedaneo alla responsabilità genitoriale e presuppone per la sua attuazione la mancanza di coloro che devono esercitare la responsabilità genitoriale.

Le fattispecie che determinano l'apertura della tutela non sono indicate in modo tassativo dall'art. 343 c.c. La tutela può difatti aprirsi anche in seguito all'assenza e la morte presunta di entrambi i genitori o quando non possono esercitare la responsabilità genitoriale in quanto sospesi o dichiarati decaduti ex artt. 330-333 c.c., quando i genitori sono condannati all'ergastolo o per altri delitti, in caso di interdizione giudiziale.

Qualora di verifichi una delle fattispecie sopra indicate deve (e non semplicemente può) essere disposta l'apertura della tutela in favore del minore.

Formula

GIUDICE TUTELARE

PRESSO IL TRIBUNALE DI ...

ISTANZA EX ART. 350 C.C.

Il Sig. ... in qualità di tutore [1] del minore ..., nato il ... a ... ed attualmente residente in ... via ...;

PREMESSO

che in data ... l'esponente è stato nominato tutore del minore ...;

che nel corso del procedimento l'istante è stata sottoposto ad amministrazione di sostegno [2] ;

che tra i poteri attribuiti all'amministratore di sostegno vi è quello di gestire il patrimonio nei termini di cui al decreto del ... che testualmente prevede ...;

che, pertanto, nel caso di specie ricorrono le condizioni previste dall'art. 350 c.c. in quanto l'istante non ha libera disponibilità del proprio patrimonio, è attualmente incapace di svolgere l'incarico conferito e pertanto deve cessare dall'incarico;

CHIEDE

- stante la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 350 c.c., ed in particolare ..., al Giudice tutelare, valutate tutte le circostanze sopra indicate, di dichiarare il Signor ... cessato dall'incarico e di nominare tutore del minore ... altra persona ritenuta idonea.

Stante l'urgenza chiede altresì di dichiarare l'emanando provvedimento immediatamente efficace [3] .

Luogo e data ...

Firma del tutore ...

Si allegano i seguenti documenti:

1) documentazione relativa alla causa di dispensa indicata;

2) certificato di residenza;

3) decreto del Giudice tutelare e verbale di giuramento dell'amministratore di sostegno (ovvero diversa documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 350 c.c.).

1. L'istanza può essere presentata personalmente dal tutore.

2. Ovvero specificare una delle cause di cui all'art. 350 c.c. intervenute nel corso del procedimento.

3. L'istanza è esente da tasse di bollo e di registro.

Commento

L'art. 350 c.c. disciplina “l'incapacità a svolgere l'ufficio tutelare” disponendo che talune categorie di persone, ed in particolare quelle indicate ai punti 1, 2, 3, 4, 5, e 5-bis della stessa norma, «non possono esser nominati tutori e, se sono stati nominati, devono cessare dall'ufficio». La disposizione, posta a tutela dell'incapace, è perentoria e secondo parte di dottrina, qualora di verifichi una delle fattispecie previste dalla citata disposizione, non sarebbe necessario alcun provvedimento da parte del Giudice tutelare in quanto l'incapacità avrebbe effetto automatico (Bucciante, La potestà dei genitori, la tutela e l'emancipazione, in Rescigno (diretto da), Trattato di diritto privato, Torino, 1997, 699).

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