Istanza per la determinazione del luogo dove deve vivere il minore ex art. 371 c.c.

Annachiara Massafra

Inquadramento

Inquadramento. Dopo aver giurato e redatto l'inventario, il tutore conosce la situazione afferente al minore e può, quindi, chiedere al Giudice tutelare di deliberare rispetto al luogo ove il minore stesso debba vivere, sulla spesa annua occorrente per il suo mantenimento, istruzione, e conservazione del patrimonio nonché sulla convenienza a continuare l'esercizio dell'impresa commerciale, secondo quanto prevede l'art. 371 c.c. Non è, pertanto, il tutore ma il Giudice tutelare a decidere in merito alle questioni più rilevanti per il minore; sarà quindi compito del tutore dare esecuzione alle stesse nel modo migliore nel superiore interesse del predetto. Per quanto concerne la forma del provvedimento, infine, la decisione di cui all'art. 371 c.c. è un decreto, pronunciato su ricorso del tutore e sentito il protutore.

Formula

GIUDICE TUTELARE PRESSO IL TRIBUNALE DI ...

RICORSO AI SENSI DELL'ART. 371 C.C.

... (nome e cognome) in qualità di tutore del minore ... nato il ... a ..., residente in ... via ...,

PREMESSO CHE

- In data ... l'esponente è stato nominato tutore del minore e che ha prestato il giuramento di rito il giorno ...;

- in data ... è stato depositato l'inventario dei beni del minore ed è pervenuta relazione del Servizi sociali relativa alla attuale collocazione del minore ... (presso la famiglia affidataria ..., ove sia stata richiesta);

- l'istante ha completato le attività propedeutiche e strumentali alla verifica e determinazione delle necessità del minore;

- lo stesso Giudice tutelare ha sentito il minore, con riferimento al luogo ove intende vivere nel corso dell'udienza del ...;

- dall'esame dell'inventario emerge come la spesa mensile del minore ammonti a ... e che la collocazione più idonea sia ... [1]

RITENUTO CHE

- alla luce delle emergenze sopra indicate sia necessario che il Giudice tutelare si pronunci, auspicabilmente nei termini sopra indicati condivisi anche dal protutore [2] , in merito alla spesa annua relativa al minore ed alla sua collocazione.

PER TALI MOTIVI

Il Signor ..., quale tutore di ..., chiede al Giudice tutelare, previa acquisizione di chiarimenti ai sensi dell'art. 44 disp. att. c.c. se ritenuti necessari:

1) di deliberare in merito alla spesa annua occorrente per il mantenimento e per l'amministrazione del patrimonio;

2) di fissare i modi di impiego del reddito eccedente;

3) di stabilire il luogo in cui ... dovrà vivere.

Luogo e data ...

Firma Avv. ...

Si allegano i seguenti documenti:

1) Inventario, estratto conto, documentazione relativa alla spesa annua;

2) Eventuale relazione dei servizi sociali;

3) Dichiarazione del protutore [3] .

1. Devono essere specificate le ragioni per le quali il luogo individuato sia quello preferibile per la crescita e per la formazione del minore. Sebbene la decisione in merito spetti al Giudice tutelare essa viene assunta dopo aver acquisito informazioni dal tutore, dal protutore, e dopo aver sentito il minore, quindi essa si fonda su quanto rappresentato dai soggetti coinvolti. Eventualmente il Giudice tutelare potrà chiedere ulteriori informazioni ai servizi sociali, territorialmente competenti.

2. Il protutore deve essere sentito in quanto è la persona che deve essere in grado di provvedere direttamente alle esigenze del minore, qualora necessario, mentre il tutore è colui che in forza delle attività svolte (connesse alla redazione dell'inventario) meglio conosce la complessiva situazione del pupillo. Il Giudice tutelare deve peraltro sentire il minore di anni 10 ovvero se di età inferiore, se capace di discernimento, così da rendere la propria decisione il più conforme alle esigenze del minore stesso.

3. Tale dichiarazione è eventuale poiché il Giudice tutelare può acquisire direttamente informazioni dal protutore.

Commento

La decisione del Giudice tutelare è impugnabile con reclamo dinanzi al Tribunale per i minorenni ex art. 45 disp. att. c.c. (ove si tratti di persona interdetta il reclamo deve essere presentato al Tribunale ordinario). Il decreto non è ricorribile per Cassazione non avendo carattere decisorio né essendo suscettibile di divenire definitivo, potendo essere sempre modificato ove si verifichino nuove circostanze, d'ufficio o su ricorso della parte interessata.

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