Ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno ex art. 404 c.c. con richiesta del compimento di atti urgenti

Annachiara Massafra

Inquadramento

Con la l. n. 6/2004, è stato introdotto nel codice civile l'istituto dell'amministrazione di sostegno. Tale misura può essere applicata nei confronti della persona che, per effetto di un'infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

La citata misura di protezione può quindi trovare applicazione laddove sussista qualsiasi disabilità, fisica o psichica, temporanea o permanente, dalla più grave alla più blande purché, nel caso concreto, sia tale da rendere non meramente difficile ma impossibile per la persona provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali. Deve, peraltro, sussistere un rapporto di causalità tra la patologia e la impossibilità ad agire.

A ridosso dell'entrata in vigore della legge vi era stata una prima interpretazione dottrinale e giurisprudenziale che aveva ritenuto la misura in esame applicabile solo alle fattispecie meno gravi: ciò in forza della diversa modalità di redazione della norma, della centralità della volontà del beneficiario e della continua interazione tra amministrazione di sostegno e beneficiario che caratterizza questa misura di protezione, interazione che per ovvie ragioni non potrebbe sussistere con un malato di Alzheimer grave o con una persona in stato vegetativo permanente.

Tuttavia già nel 2006 la Corte di Cassazione ha superato questo primo orientamento chiarendo che la differenza tra l'interdizione e l'amministrazione di sostegno non è di carattere qualitativo ma quantitativo evidenziando che quest'ultima “ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione”. Rispetto ai predetti istituti, quindi, come ha chiarito la Suprema corte, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma, piuttosto, in ragione della maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto della complessiva condizione psico-fisica del soggetto da assistere e di tutte le circostanze caratterizzanti la fattispecie (Cass. I, n. 13584/2006, sul punto altresì Corte cost. n. 440/2005).

Cass. I, n. 32542/2022 ha al riguardo affermato che l'amministrazione di sostegno, ancorché non esiga che si versi in uno stato di vera e propria incapacità di intendere o di volere, presuppone comunque che la persona, per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, mentre è escluso il ricorso all'istituto nei confronti di chi si trovi nella piena capacità di autodeterminarsi, pur in condizioni di menomazione fisica, in funzione di asserite esigenze di gestione patrimoniale. Pertanto, salvo che non sia provocata da una grava patologia psichica idonea a rendere l'interessato inconsapevole del bisogno di assistenza, la sua opposizione alla nomina costituisce espressione di autodeterminazione, che deve essere opportunamente considerata dal giudice in sede di applicazione della misura di protezione.

Formula

GIUDICE TUTELARE PRESSO IL TRIBUNALE DI [1]....

RICORSO [2] AI SENSI DEGLI ARTT. 404 E SS. C.C.

Il richiamato Regolamento non trova invece applicazione, per i limiti dimensionali degli atti previsti dall'art. 3, nelle controversie di valore superiore a 500.000 euro e, dunque, sembra anche per le cause di valore indeterminabile, tra le quali rientra quella in esame.

Il/la sottoscritto/a .... nato/a il .... a .... e residente in .... via ...., C.F. .... [3], rappresentato/a e difesa dall'Avv. ...., C.F. .... giusta procura a margine (ovvero in calce al) del presente atto, domiciliato per il presente giudizio presso il suo studio ...., che indica ai fini delle comunicazioni l'indirizzo PEC .... ed il numero di fax ....

in qualità di: .... [4]

PREMESSO CHE

1) .... (nome, cognome, nato il a .... è residente in .... e domiciliato in .... (ove diverso) [5];

2) .... è affetto da .... e che tale patologia rende impossibile di prendersi cura di sé e del suo patrimonio atteso che [6], come emerge dal certificato medico in atti ....;

3) per l'effetto, .... è in grado di compiere autonomamente solo i seguenti atti .... mentre necessita di essere rappresentato (ovvero assistito) per il compimento di tutti gli altri .... [7];

4) la spesa mensile necessaria per soddisfare le sue esigenze è pari ad Euro .... (indicare le spese da sostenersi) ed il patrimonio mobiliare ed immobiliare è costituito da ....;

CHIEDE

Ai sensi degli artt. 404 ss. c.c.

di applicare la misura di protezione dell'amministrazione di sostegno nei confronti di .... e in considerazione della assenza di residue capacità del predetto nei termini di cui in parte motiva;

di attribuire all'amministratore di sostegno i seguenti poteri con riferimento alla cura ed alla gestione del patrimonio: .... [8];

Comunica che i parenti di .... sono .... e che risiedono rispettivamente .... (ovvero specificare se hanno già dichiarato di essere a conoscenza del procedimento e di non opporsi .... producendo la relativa dichiarazione scritta).

CHIEDE IN VIA URGENTE [9]

che venga disposta l'applicazione provvisoria della misura di protezione, dovendo essere nell'immediatezza compiuto il seguente atto .... [10].

Indica come possibile amministratore [11].... (nome, cognome, codice fiscale,) residente in via ....

Dichiara che il presente procedimento è esente dal versamento del contributo unificato (art. 46-bis disp. att. c.c.)

Luogo e data ....

Firma Avv. ....

Si allegano i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di residenza;

3) stato di famiglia;

4) certificazione medica aggiornata.

PROCURA

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'Avv. ...., eleggendo domicilio nello studio dello stesso in ...., via .... e conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge.

Per autentica della sottoscrizione ....

Firma Avv. ....

[1]È competente il Giudice tutelare del luogo di residenza o di domicilio. Pur essendo due criteri alternativi essi devono essere comunque effettivi. Sicché se il beneficiario dimora stabilmente in un comune, pur conservando la residenza anagrafica in altro posto, l'istanza deve essere presentata al Giudice tutelare del luogo di dimora abituale (Cass. VI, n. 23772/2017).

[2]In base all'art. 2 del d.m. 7 agosto 2023, n. 110 “Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile”, al fine di assicurare la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali in conformità a quanto prescritto dall'articolo 121 del codice di procedura civile, il ricorso deve avere la seguente articolazione: a) intestazione, contenente l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta e della tipologia di atto; b) parti, comprensive di tutte le indicazioni richieste dalla legge; c) parole chiave, nel numero massimo di venti, che individuano l'oggetto del giudizio; d) nelle impugnazioni, estremi del provvedimento impugnato con l'indicazione dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso, la data della pubblicazione e dell'eventuale notifica; e) esposizione distinta e specifica, in parti dell'atto separate e rubricate, dei fatti e dei motivi in diritto, nonché, quanto alle impugnazioni, individuazione dei capi della decisione impugnati ed esposizione dei motivi; f) nella parte in fatto, puntuale riferimento ai documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo e denominati in modo corrispondente al loro contenuto, preferibilmente consultabili con apposito collegamento ipertestuale; g) con riguardo ai motivi di diritto, esposizione delle eventuali questioni pregiudiziali e preliminari e di quelle di merito, con indicazione delle norme di legge e dei precedenti giurisprudenziali che si assumono rilevanti; h) conclusioni, con indicazione distinta di ciascuna questione pregiudiziale, preliminare e di merito e delle eventuali subordinate; i) indicazione specifica dei mezzi di prova e indice dei documenti prodotti, con la stessa numerazione e denominazione contenute nel corpo dell'atto, preferibilmente consultabili con collegamento ipertestuale; l) valore della controversia; m) richiesta di distrazione delle spese; n) indicazione del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

[3]L'istanza può essere presentata personalmente dalla parte interessata non essendo necessaria l'assistenza di un difensore.

[4]Devono essere indicati i soggetti legittimati (il beneficiario, parente entro il quarto grado, affine entro il secondo grado, convivente, persona unita civilmente, responsabile del servizio sociale e sanitario direttamente impegnato nella cura della persona), da specificare nei termini di cui all'art. 406 c.c. Il ricorso può inoltre essere presentato, in caso di necessità, anche qualora il beneficiario abbia espresso previamente disposizioni anticipate di trattamento qualora non sia stato designato un fiduciario ovvero questi sia divenuto incapace o vi abbia rinunciato secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 4, della l. n. 219/2017 recante norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento.

[5]Se il beneficiario è collocato in casa di cura occorre specificare da quanto tempo e se il ricovero è stabile.

[6]Non è sufficiente l'indicazione della patologia ma deve anche essere specificato che la stessa incida sulla capacità di cura e di gestione del patrimonio.

[7]Gli atti che il beneficiario può compiere autonomamente e quelli per cui deve essere sostituito vanno indicati analiticamente.

[8]Occorre indicare in dettaglio gli atti il cui compimento dovrebbe essere demandato al nominando amministratore di sostegno.

[9]Secondo quanto prevede il quarto comma dell'art. 405 c.c. il Giudice tutelare, anche d'ufficio, può pronunciare i provvedimenti ritenuti urgenti per la cura della persona e per la conservazione del patrimonio. A tal fine può anche applicare la misura in via provvisoria, nelle more della definizione del procedimento principale, nominando un amministratore di sostegno ed indicando gli atti specifici che è autorizzato a compiere.

[10]Se si tratta di un atto relativo alla salute della persona occorre specificare l'imminenza dell'atto mentre ove si tratti di un atto di natura patrimoniale si deve sottolineare la non procrastinabilità dello stesso a data successiva al giuramento; ad es. tizio, in coma a seguito di un incidente verificatosi una settimana prima del ricorso, ha sottoscritto un preliminare di acquisto di un immobile ove deve trasferirsi il mese successivo la sua famiglia e la data fissata per la stipulazione è il .... ed il beneficiario, ha già alienato il proprio appartamento dal quale dovrà andar via tra 10 giorni.

[11]Qualora l'incarico di amministratore di sostegno sia conferito ad un avvocato, il giudice tutelare può autorizzarlo a stare in giudizio personalmente ex art. 86 c.p.c., senza che sia necessario che egli debba rilasciare procura alle liti ad altro difensore. Infatti, la rappresentanza sostanziale conferita all'amministratore di sostegno con il decreto del giudice tutelare gli attribuisce, ex art. 75, comma 2, c.p.c., anche il relativo potere processuale, in quanto funzionale alla tutela delle situazioni sostanziali per le quali gli è stato attribuito il potere rappresentativo (Cass. I, n. 6518/2019). È stato inoltre chiarito che l'amministratore di sostegno, nell'ambito delle materie per le quali rappresenta il beneficiario, non necessita dell'autorizzazione del giudice tutelare per resistere in giudizio, tenuto conto che tale attività è sempre funzionale alla conservazione degli interessi del rappresentato, di talché la previsione di cui al combinato disposto degli artt. 374, comma 1, n. 5) c.c. e 411 c.c., deve ritenersi esclusivamente operante nelle ipotesi di promozione dei giudizi individuati dall'art. 374, comma 1, n. 5, c.c. (Cass. I, n. 6518/2019).

Commento

La domanda per la nomina di amministratore di sostegno si presenta, con ricorso, al Giudice del luogo di residenza o del domicilio del beneficiario. Secondo quanto specificato dalla Corte di Cassazione, il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno non richiede il ministero del difensore nelle fattispecie corrispondenti al modello legale tipico, in cui l'emanando provvedimento debba limitarsi ad individuare specificamente i singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l'intervento dell'amministratore. La difesa tecnica è necessaria ogni qualvolta il decreto, che il giudice ritenga di emettere, incida sui diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e del contraddittorio. Peraltro, nel citato procedimento, unilaterale, non esistono parti necessarie al di fuori del beneficiario e non è, pertanto, configurabile una ipotesi di litisconsorzio necessario tra i soggetti partecipanti al giudizio innanzi al tribunale (Cass. I, n. 18171/2013).

Soggetti legittimati alla presentazione del ricorso per amministrazione di sostegno sono, pertanto: il Pubblico Ministero; lo stesso beneficiario; i parenti entro il quarto grado; gli affini entro il secondo grado, il convivente; la persona unita civilmente; il responsabile del servizio sociale e sanitario direttamente impegnato nella cura della persona (non altra persona come ad es. l'assistente sociale).

La persona nei cui confronti può essere disposta la misura di protezione può essere anche un minore di età ma in tal caso la domanda può essere presentata nell'ultimo anno di minore età ed il relativo decreto produce effetto solo dal compimento della maggiore età. Anche il cittadino straniero può essere sottoposto alla amministrazione di sostegno ma in tal caso trovano applicazione le disposizioni di cui alla l. n. 218/1995. Ne consegue che per potersi applicare la misura è necessario che anche nello stato di provenienza esista analoga forma di protezione ovvero che le norme di diritto internazionale privato rinviino a quelle del luogo di abituale dimora del beneficiario. Diversamente, la misura di protezione di cui agli artt. 404 c.c. e seguenti potrà comunque essere applicata ma solo in via urgente e provvisoria, secondo quanto prevede l'art. 44 della l. n. 218/1995.

Nel procedimento non vi sono parti, fatta eccezione per il beneficiario, e gli atti devono essere comunicati al Pubblico Ministero (Cass. S.U., n. 1093/2017).

Contro la decisione del Giudice tutelare relativa all'applicazione o meno della misura di protezione ed ai provvedimenti che incidono in modo definitivo sulla cura del beneficiario è ammesso reclamo alla Corte d'appello, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.58 c.p.c. che rinvia all'art. 739 c.p.c. (il quale si applica nella sua nuova formulazione a decorrere dal 28 febbraio 2023 ai procedimenti instaurati successivamente a tale data).

Nel recente passato si sono registrati due orientamenti giurisprudenziali in relazione all'applicazione della norma testé citata. Alcune decisioni della Corte di cassazione hanno infatti affermato che soltanto i provvedimenti aventi carattere decisorio, quali quelli di ammissione o di rifiuto della misura di protezione, sono impugnabili dinanzi alla corte di appello; quelli aventi carattere ordinatorio e gestorio, quali la mera sostituzione dell'amministratore, sono impugnabili davanti al tribunale in composizione collegiale (ad es. Cass. VI, n. 32071/2018 ovvero più radicalmente si è esclusa ogni impugnazione per gli atti del giudice tutelare di semplice ordine amministrativo o gestorio, in quanto sempre revocabili e modificabili: così Cass. I, n. 5123/2018). Secondo un altro orientamento, per individuare il giudice competente a conoscere dell'impugnazione in questione non occorre indagare la natura decisoria o ordinatoria del provvedimento perché l'art. 720-bis c.p.c. è una norma speciale rispetto all'art. 739 c.p.c. ed essa ammette il reclamo alla corte d'appello senza effettuare alcuna distinzione e senza menzionare il tribunale (in questo senso Cass. I, n. 32409/2019).

Il contrasto di cui innanzi è stato recentemente risolto dalle Sezioni Unite le quali hanno affermato che i decreti del giudice tutelare in materia di amministrazione di sostegno sono reclamabili ai sensi dell'art. 720-bis, comma 2, c.p.c. unicamente dinanzi alla Corte d'appello, quale che sia il loro contenuto (decisorio ovvero gestorio), mentre, ai fini della ricorribilità in cassazione dei provvedimenti assunti in tale sede, la lettera della legge impone in ogni caso la verifica del carattere della decisorietà, quale connotato intrinseco dei provvedimenti suscettibili di essere sottoposti al vaglio del giudice di legittimità (Cass. S.U., n. 21985/2021).

L'art. 720-bis c.p.c. è stato abrogato dal d.lgs. n. 149/2022 e per i procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023 l'art. 473-bis.58 c.p.c. rinvia all'art. 739 c.p.c.

Quest'ultima disposizione oggi prevede che contro i decreti del giudice tutelare si può proporre reclamo al Tribunale che pronuncia in camera di consiglio in composizione monocratica quando il provvedimento ha contenuto patrimoniale o gestorio ed in composizione collegiale in tutti gli altri casi.

Con riferimento alla sospensione feriale dei termini processuali, la Corte di Cassazione ha stabilito che il carattere di eccezionalità dell'art. 3 della l. n. 742/1969, che, per i procedimenti di cui all'art. 92 del r.d. n. 12/1941 (ordinamento giudiziario), pone una precisa deroga al principio generale di sospensione dei termini durante il periodo feriale, comporta, non solo che non possa esserne estesa l'applicazione a tipologie di controversie diverse da quelle espressamente richiamate, ma anche che le categorie sottratte all'operatività della regola generale vadano interpretate in senso restrittivo. Pertanto, con riferimento alle cause relative ai procedimenti di amministrazione di sostegno, l'eccezione alla regola della sospensione dei termini durante il periodo feriale deve essere ristretta ai soli casi in cui la sua ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti, come avviene per i provvedimenti che dispongono l'apertura o la chiusura della misura di protezione, ma non anche ai provvedimenti a carattere gestorio, come quello di rimozione e sostituzione ad opera del giudice tutelare di un amministratore di sostegno (Cass. I, n. 784/2017 sul punto altresì Cass. I, n. 12801/2021 in tema di presentazione da parte dell'amministratore di sostegno della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario).

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