Ricorso per la nomina di un amministratore per la sola cura della persona

Annachiara Massafra

Inquadramento

Con la l. n. 6/2004, è stato introdotto nel codice civile l'istituto dell'amministrazione di sostegno. Tale misura può, essere applicata nei confronti della persona che per effetto di un'infermità, ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

La citata misura di protezione può quindi trovare applicazione laddove sussista una patologia, fisica o psichica, temporanea o permanente dalla più grave alla più blanda purché, nel caso concreto, sia tale da rendere non meramente difficile ma impossibile per la persona provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali.

Cass. I, n. 32542/2022 ha al riguardo affermato che l'amministrazione di sostegno, ancorché non esiga che si versi in uno stato di vera e propria incapacità di intendere o di volere, presuppone comunque che la persona, per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, mentre è escluso il ricorso all'istituto nei confronti di chi si trovi nella piena capacità di autodeterminarsi, pur in condizioni di menomazione fisica, in funzione di asserite esigenze di gestione patrimoniale. Pertanto, salvo che non sia provocata da una grave patologia psichica idonea a rendere l'interessato inconsapevole del bisogno di assistenza, la sua opposizione alla nomina costituisce espressione di autodeterminazione, che deve essere opportunamente considerata dal Giudice in sede di applicazione della misura di protezione.

Formula

GIUDICE TUTELARE PRESSO IL TRIBUNALE DI ... [1]

RICORSO AI SENSI DEGLI ARTT. 404 E SS. C.C.

Il/la sottoscritto [2] (a) ... nato/a il ... a ... e residente in ... via ..., C.F. ... [3] , rappresentato/a e difeso/a dall'Avv. ..., C.F. ... giusta procura a margine (ovvero in calce al) del presente atto, domiciliato per il presente giudizio presso il suo studio ..., che indica ai fini delle comunicazioni l'indirizzo PEC: ed il numero di fax ... :

in qualità di figlio di ... [4]

PREMESSO CHE

1) ... (nome, cognome, nato il ... a ... residente in ... è domiciliato presso la residenza per anziani “ ... ” da oltre ... anni;

2) ... (nome e cognome) è affetto da ... e tale patologia ulteriormente è peggiorata al punto tale da rendergli impossibile esprimere un valido consenso alle cure;

3) la patologia dalla quale è affetto determina la necessità [5] delle seguenti cure periodiche ... e che ... non è in grado di prestare il consenso alle stesse;

4) ... non è titolare di alcun patrimonio e che il pagamento della struttura è a carico dell'ente di assistenza;

CHIEDE

Ai sensi degli artt. 404 ss. c.c.

di applicare la misura di protezione dell'amministrazione di sostegno nei confronti di ... e in considerazione della assenza di residue capacità del predetto nei termini di cui in parte motiva;

di attribuire all'amministratore di sostegno solo i seguenti poteri con riferimento alla cura della persona, con esonero dalla redazione del rendiconto annuale:

1) (Indicare gli specifici poteri) ....

Comunica che i parenti di ... sono ... e che risiedono rispettivamente ... (ovvero specificare se hanno già dichiarato di essere a conoscenza del procedimento e di non opporsi ... producendo la relativa dichiarazione scritta).

Indica come possibile amministratore ... (nome, cognome, codice fiscale) residente in ... via ....

Dichiara che il presente procedimento è esente da contributo unificato (art. 46-bis disp. att. c.c.).

PARAGRAFOADESTRALuogo e data ...

Firma Avv. ...

PROCURA

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'Avv. ..., eleggendo domicilio nello studio dello stesso in ..., via ... e conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge.

Per autentica della sottoscrizione ...

Firma Avv. ...

Si allegano i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di residenza;

3) stato di famiglia;

4) certificazione medica aggiornata.

1. È competente il Giudice tutelare del luogo di residenza o di domicilio. Pur essendo due criteri alternativi essi devono essere comunque effettivi. Sicché se il beneficiario dimora stabilmente in un comune, pur conservando la residenza anagrafica in altro posto, l'istanza deve essere presentata al Giudice tutelare del luogo di dimora abituale (da ultimo Cass. VI, n. 23772/2017).

2. L'istanza può essere presentata personalmente dalla parte interessata.

3. In tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l'azione civile in sede penale e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati, le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il C.F., oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011, conv., con modif., in l. n. 111/2011). L'art. 125 c.p.c. dispone che gli atti di parte che introducono il giudizio o contengono la prima difesa, redatti dagli avvocati, devono indicare il codice fiscale e il numero di fax del difensore: l'omessa indicazione del fax nonché l'omessa indicazione del codice fiscale della parte comportano l'aumento della metà del contributo unificato (art. 13, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002, modificato dalla l. n. 114/2014). Dal 18 agosto 2014 i medesimi atti non devono più contenere necessariamente l'indicazione dell'indirizzo PEC dei difensori, essendo sufficiente l'indicazione del numero di fax; l'indirizzo PEC, infatti, è un dato che rimane acquisito nei rapporti con la cancelleria.

4. Ovvero parente entro il quarto grado, affine entro il secondo grado, responsabile del servizio sociale e sanitario direttamente impegnato nella cura della persona, specificare nei termini di cui all'art. 406 c.c. Il ricorso può essere presentato, in caso di necessità, anche qualora il beneficiario abbia espresso previamente disposizioni anticipate di trattamento nel caso in cui non sia stato designato un fiduciario ovvero questi sia divenuto incapace o vi abbia rinunciato secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 4, della l. n. 219/2017 recante norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento.

5. Non è sufficiente l'indicazione della patologia ma deve anche essere specificato che la stessa incida sulla capacità di esprimere un valido consenso informato alle cure.

Commento

La domanda per la nomina di amministratore di sostegno si presenta con ricorso, al Giudice del luogo di residenza o del domicilio del beneficiario. Secondo quanto specificato dalla Corte di Cassazione, il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno, non richiede il ministero del difensore nelle fattispecie corrispondenti al modello legale tipico, in cui l'emanando provvedimento debba limitarsi ad individuare specificamente i singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l'intervento dell'amministratore. La difesa tecnica è necessaria ogni qualvolta il decreto che il Giudice ritenga di emettere, incida sui diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e del contraddittorio. Peraltro, nel citato procedimento, unilaterale, non esistono parti necessarie al di fuori del beneficiario e non è, pertanto, configurabile una ipotesi di litisconsorzio necessario tra i soggetti partecipanti al giudizio innanzi al tribunale (Cass. I, n. 18171/2013).

Soggetti legittimati alla presentazione del ricorso per amministrazione di sostegno sono, pertanto: il Pubblico Ministero; lo stesso beneficiario; i parenti entro il quarto grado; gli affini entro il secondo grado, il convivente; la persona unita civilmente; il responsabile del servizio sociale e sanitario direttamente impegnato nella cura della persona (non altra persona come ad es. l'assistente sociale).

La persona nei cui confronti può essere disposta la misura di protezione può essere anche un minore di età ma in tal caso la domanda può essere presentata nell'ultimo anno di minore età ed il relativo decreto produce effetto solo dal compimento della maggiore età. Anche il cittadino straniero può essere sottoposto alla amministrazione di sostegno ma in tal caso trovano applicazione le disposizioni di cui alla l. n. 218/1995. Ne consegue che per potersi applicare la misura è necessario che anche nello stato di provenienza esista analoga forma di protezione ovvero che le norme di diritto internazionale privato rinviino a quelle del luogo di abituale dimora del beneficiario. Diversamente, la misura di protezione di cui agli artt. 404 c.c. ss. potrà comunque essere applicata ma solo in via urgente e provvisoria, secondo quanto prevede l'art. 44 della l. n. 218/1995.

Nel procedimento non vi sono parti, fatta eccezione per il beneficiario, e gli atti devono essere comunicati al Pubblico Ministero (Cass. S.U., n. 1093/2017).

Contro la decisione del Giudice tutelare relativa all'applicazione o meno della misura di protezione ed ai provvedimenti che incidono in modo definitivo sulla cura del beneficiario è ammesso reclamo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.58 c.p.c. che rinvia all'art. 739 c.p.c. (il quale si applica nella sua nuova formulazione a decorrere dal 28 febbraio 2023 ai procedimenti instaurati successivamente a tale data).

Nel recente passato sull'applicazione di questa norma si sono registrati due orientamenti giurisprudenziali. Alcune decisioni della Corte di Cassazione hanno infatti affermato che soltanto i provvedimenti aventi carattere decisorio, quali quelli di ammissione o di rifiuto della misura di protezione, sono impugnabili dinanzi alla Corte di Appello; quelli aventi carattere ordinatorio e gestorio, quali la mera sostituzione dell'amministratore, sono impugnabili davanti al tribunale in composizione collegiale (ad es. Cass. VI, n. 32071/2018 ovvero si è esclusa ogni impugnazione per gli atti del Giudice tutelare di semplice ordine amministrativo o gestorio, poiché sempre revocabili e modificabili: così Cass. I, n. 5123/2018). Secondo un altro orientamento, per individuare il Giudice competente a conoscere dell'impugnazione in questione non occorre indagare la natura decisoria o ordinatoria del provvedimento perché l'art. 720-bis c.p.c. è una norma speciale rispetto all'art. 739 c.p.c. ed essa ammette il reclamo alla Corte d'Appello senza effettuare alcuna distinzione e senza menzionare il tribunale (Cass. I, n. 32409/2019).

Il contrasto di cui innanzi è stato recentemente risolto dalle Sezioni Unite le quali hanno affermato che i decreti del Giudice tutelare in materia di amministrazione di sostegno sono reclamabili ai sensi dell'art. 720-bis, comma 2, c.p.c. unicamente dinanzi alla Corte d'Appello, quale che sia il loro contenuto (decisorio ovvero gestorio), mentre, ai fini della ricorribilità in cassazione dei provvedimenti assunti in tale sede, la lettera della legge impone in ogni caso la verifica del carattere della decisorietà, quale connotato intrinseco dei provvedimenti suscettibili di essere sottoposti al vaglio del Giudice di legittimità (Cass. S.U., n. 21985/2021).

L'art. 720-bis c.p.c. è stato abrogato dal d.lgs. n. 149/2022 e per i procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023 l'art. 473-bis.58 c.p.c. rinvia all'art. 739 c.p.c.

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