Ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno per la sola gestione del patrimonio

Annachiara Massafra

Inquadramento

Con la l. n. 6/2004, è stato introdotto nel codice civile l'istituto dell'amministrazione di sostegno. Tale misura può essere applicata nei confronti della persona che, per effetto di un'infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

La citata misura di protezione, quindi, può trovare applicazione laddove sussista qualsiasi patologia, fisica o psichica, temporanea o permanente, dalle più gravi alle più blande purché, nel caso concreto, sia tale da rendere non meramente difficile ma impossibile per la persona provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali.

Per quanto concerne la differenza tra la citata misura di protezione, l'interdizione e l'inabilitazione, la Corte di Cassazione ha chiarito che essa non è di carattere qualitativo ma quantitativo atteso che l'amministrazione di sostegno ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno, come ha evidenziato la Suprema Corte, va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità, in concreto, di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto della complessiva condizione psico-fisica del soggetto da assistere e di tutte le circostanze caratterizzanti la fattispecie (Cass. I, n. 13584/2006; in merito si veda anche Corte cost. n. 440/2005).

Formula

GIUDICE TUTELARE PRESSO IL TRIBUNALE DI .... [1]

RICORSO [2] AI SENSI DEGLI ARTT. 404 E SS. C.C.

Il richiamato Regolamento non trova invece applicazione, per i limiti dimensionali degli atti previsti dall'art. 3, nelle controversie di valore superiore a 500.000 euro e, dunque, sembra anche per le cause di valore indeterminabile, tra le quali rientra quella in esame.

Il/la sottoscritto/a .... nato/a il .... a .... e residente in .... via ...., C.F. .... [3], rappresentato/a e difesa dall'Avv. .... C.F. .... .... giusta procura a margine (ovvero in calce al) del presente atto, domiciliato per il presente giudizio presso il suo studio ...., che indica ai fini delle comunicazioni l'indirizzo PEC: ed il numero di fax ....:

in qualità di [4].... (beneficiario ovvero parente entro il quarto grado, affine entro il secondo grado, responsabile del servizio sociale e sanitario direttamente impegnato nella cura della persona, specificare nei termini di cui all'art. 406 c.c.)

PREMESSO CHE

1) .... (nome e cognome) è affetto da ludopatia [5];

2) nel corso dell'anno ha speso .... così elidendo il proprio patrimonio mobiliare in modo significativo;

3) in seguito a tali eventi ha (ovvero non ha ....) intrapreso un percorso presso il centro .... e che tale percorso, necessario ai fini del superamento della propria dipendenza è in itinere (ovvero non viene svolto pur essendo necessario);

4) la patologia dalla quale [6].... (nome e cognome) è affetto gli rende attualmente impossibile, se non adeguatamente assistito (ovvero rappresentato in considerazione della gravità della situazione), gestire il patrimonio mobiliare ed immobiliare, esponendolo alla concreta possibilità di dilapidare le proprie sostanze in tempo breve;

CHIEDE

ai sensi degli artt. 404 ss. c.c.

di applicare la misura di protezione dell'amministrazione di sostegno nei confronti di .... e in considerazione delle residue capacità del predetto nei termini di cui in parte motiva

di attribuire all'amministratore di sostegno solo i seguenti poteri con riferimento alla gestione del patrimonio [7]: ....

.....

Comunica che i parenti di .... sono .... e che risiedono rispettivamente .... (ovvero specificare se hanno già dichiarato di essere a conoscenza del procedimento e di non opporsi .... producendo la relativa dichiarazione scritta).

Indica come possibile amministratore .... (nome, cognome, codice fiscale) residente in ...., via .... [8].

Dichiara che il presente procedimento è esente dal versamento del contributo unificato (art. 46-bis disp. att. c.c.).

Luogo e data ....

Firma Avv. ....

PROCURA

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'Avv. ...., eleggendo domicilio nello studio dello stesso in ...., via .... e conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge.

Per autentica della sottoscrizione ....

Firma Avv. ....

Si allegano i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di residenza;

3) stato di famiglia;

4) certificazione medica aggiornata.

[1]È competente il Giudice tutelare del luogo di residenza o di domicilio. Pur essendo due criteri alternativi essi devono essere comunque effettivi. Sicché se il beneficiario dimora stabilmente in un comune, pur conservando la residenza anagrafica in altro posto, l'istanza deve essere presentata al Giudice tutelare del luogo di dimora abituale (da ultimo Cass. n. 23772/2017).

[2]In base all'art. 2 del d.m. 7 agosto 2023, n. 110 “Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile”, al fine di assicurare la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali in conformità a quanto prescritto dall'articolo 121 del codice di procedura civile, il ricorso deve avere la seguente articolazione: a) intestazione, contenente l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta e della tipologia di atto; b) parti, comprensive di tutte le indicazioni richieste dalla legge; c) parole chiave, nel numero massimo di venti, che individuano l'oggetto del giudizio; d) nelle impugnazioni, estremi del provvedimento impugnato con l'indicazione dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso, la data della pubblicazione e dell'eventuale notifica; e) esposizione distinta e specifica, in parti dell'atto separate e rubricate, dei fatti e dei motivi in diritto, nonché, quanto alle impugnazioni, individuazione dei capi della decisione impugnati ed esposizione dei motivi; f) nella parte in fatto, puntuale riferimento ai documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo e denominati in modo corrispondente al loro contenuto, preferibilmente consultabili con apposito collegamento ipertestuale; g) con riguardo ai motivi di diritto, esposizione delle eventuali questioni pregiudiziali e preliminari e di quelle di merito, con indicazione delle norme di legge e dei precedenti giurisprudenziali che si assumono rilevanti; h) conclusioni, con indicazione distinta di ciascuna questione pregiudiziale, preliminare e di merito e delle eventuali subordinate; i) indicazione specifica dei mezzi di prova e indice dei documenti prodotti, con la stessa numerazione e denominazione contenute nel corpo dell'atto, preferibilmente consultabili con collegamento ipertestuale; l) valore della controversia; m) richiesta di distrazione delle spese; n) indicazione del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

[3]In tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l'azione civile in sede penale e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati, le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il C.F., oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011, conv., con modif., in l. n. 111/2011). L'art. 125 c.p.c. dispone che gli atti di parte che introducono il giudizio o contengono la prima difesa, redatti dai difensori, devono indicare il codice fiscale e il numero di fax del difensore; l'omessa indicazione del fax nonché l'omessa indicazione del codice fiscale della parte comportano l'aumento della metà del contributo unificato (art. 13, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002, modificato dalla l. n. 114/2014. A partire dal 18 agosto 2014 i medesimi atti non devono più contenere necessariamente l'indicazione dell'indirizzo PEC del difensore, essendo sufficiente l'indicazione del numero di fax: l'indirizzo PEC, infatti, è un dato che rimane acquisito nei rapporti con la cancelleria.

[4]L'istanza può essere presentata anche personalmente dalla parte interessata.

[5]A titolo meramente esemplificativo;

[6]Non è sufficiente l'indicazione della patologia ma deve anche essere specificato che la stessa incida sulla capacità di gestione del patrimonio.

[7]La Corte costituzionale ha affermato che le limitazioni previste dall'art. 774 c.c. in tema di capacità a donare non si estendono automaticamente alla persona sottoposta all'amministrazione di sostegno ma che ciò deve essere espressamente previsto nel decreto che dispone la misura di protezione ai sensi dell'art. 411, comma 4, primo periodo, c.c. (Corte cost. n. 114/2019). Nel dettaglio la Corte costituzionale ha escluso che il sistema del codice civile non consenta ai beneficiari di amministrazione di sostegno di effettuare valide donazioni atteso evidenziando, tra le altre cose, come la detta misura non determini alcuno status di incapacità della persona a cui debbano riconnettersi automaticamente i divieti e le incapacità che il codice civile fa discendere come necessaria conseguenza della condizione di interdetto o di inabilitato.

[8]Gli atti ed i provvedimenti relativi al procedimento di amministrazione di sostegno non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dal contributo unificato previsto dall'art. 9, T.U. n. 115/2002.

Commento

La domanda per la nomina di amministratore di sostegno si presenta con ricorso, al Giudice del luogo di residenza o del domicilio del beneficiario. Secondo quanto specificato dalla Corte di Cassazione, il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno, non richiede il ministero del difensore nelle fattispecie corrispondenti al modello legale tipico, in cui l'emanando provvedimento debba limitarsi ad individuare specificamente i singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l'intervento dell'amministratore. La difesa tecnica è necessaria ogni qualvolta il decreto che il giudice ritenga di emettere incida sui diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e del contraddittorio. Peraltro, nel citato procedimento, unilaterale, non esistono parti necessarie al di fuori del beneficiario e non è, pertanto, configurabile una ipotesi di litisconsorzio necessario tra i soggetti partecipanti al giudizio innanzi al tribunale (Cass. I, n. 18171/2013).

Soggetti legittimati alla presentazione del ricorso per amministrazione di sostegno sono, pertanto: il Pubblico Ministero; lo stesso beneficiario; i parenti entro il quarto grado; gli affini entro il secondo grado, il convivente; la persona unita civilmente; il responsabile del servizio sociale e sanitario direttamente impegnato nella cura della persona (non altra persona come ad es. l'assistente sociale).

La persona nei cui confronti può essere disposta la misura di protezione può essere anche un minore di età ma in tal caso la domanda può essere presentata nell'ultimo anno di minore età ed il relativo decreto produce effetto solo dal compimento della maggiore età. Anche il cittadino straniero può essere sottoposto alla amministrazione di sostegno ma in tal caso trovano applicazione le disposizioni di cui alla l. n. 218/1995. Ne consegue che per potersi applicare la misura è necessario che anche nello stato di provenienza esista analoga forma di protezione ovvero che le norme di diritto internazionale privato rinviino a quelle del luogo di abituale dimora del beneficiario. Diversamente, la misura di protezione di cui agli artt. 404 c.c. e seguenti potrà comunque essere applicata ma solo in via urgente e provvisoria, secondo quanto prevede l'art. 44 della l. n. 218/1995.

Nel procedimento non vi sono parti, fatta eccezione per il beneficiario, e gli atti devono essere comunicati al Pubblico Ministero (Cass. S.U., n. 1093/2017).

Contro la decisione del Giudice tutelare relativa all'applicazione o meno della misura di protezione ed ai provvedimenti che incidono in modo definitivo sulla cura del beneficiario è ammesso reclamo, secondo quanto prevede l'art. 473bis.58 c.p.c. che rinvia all'art. 739 c.p.c. (il quale si applica nella sua nuova formulazione a decorrere dal 28 febbraio 2023 ai procedimenti instaurati successivamente a tale data).

Nel recente passato in materia si sono registrati due antitetici orientamenti giurisprudenziali. Alcune decisioni della Corte di cassazione hanno infatti affermato che soltanto i provvedimenti aventi carattere decisorio, quali quelli di ammissione o di rifiuto della misura di protezione, sono impugnabili dinanzi alla corte di appello; quelli aventi carattere ordinatorio e gestorio, quali la mera sostituzione dell'amministratore, sono impugnabili davanti al tribunale in composizione collegiale (ad es. Cass. VI, n. 32071/2018 ovvero Cass. I, n. 5123/2018 ha escluso ogni impugnazione per gli atti del giudice tutelare di semplice ordine amministrativo o gestorio, in quanto sempre revocabili e modificabili). Secondo un altro orientamento, per individuare il giudice competente a conoscere dell'impugnazione in questione non occorre indagare la natura decisoria o ordinatoria del provvedimento perché l'art. 720-bis c.p.c. è una norma speciale rispetto all'art. 739 c.p.c. ed essa ammette il reclamo alla corte d'appello senza effettuare alcuna distinzione e senza menzionare il tribunale (in questo senso Cass. I, n. 32409/2019).

Il contrasto di cui innanzi è stato recentemente risolto dalle Sezioni Unite le quali hanno affermato che i decreti del giudice tutelare in materia di amministrazione di sostegno sono reclamabili ai sensi dell'art. 720-bis, comma 2, c.p.c. unicamente dinanzi alla Corte d'appello, quale che sia il loro contenuto (decisorio ovvero gestorio), mentre, ai fini della ricorribilità in cassazione dei provvedimenti assunti in tale sede, la lettera della legge impone in ogni caso la verifica del carattere della decisorietà, quale connotato intrinseco dei provvedimenti suscettibili di essere sottoposti al vaglio del giudice di legittimità (Cass. S.U., n. 21985/2021).

L'art. 720-bis c.p.c. è stato abrogato dal d.lgs. n. 149/2022 e per i procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023 l'art. 473-bis.58 c.p.c. rinvia all'art. 739 c.p.c.

Quest'ultima disposizione oggi prevede che contro i decreti del giudice tutelare si può proporre reclamo al Tribunale che pronuncia in camera di consiglio in composizione monocratica quando il provvedimento ha contenuto patrimoniale o gestorio ed in composizione collegiale in tutti gli altri casi.

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