Ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno nei confronti del minore, nell'anno antecedente il compimento della maggiore età

Annachiara Massafra

Inquadramento

Con la l. n. 6/2004, è stato introdotto nel codice civile l'istituto dell'amministrazione di sostegno. Con questa legge cessa da parte del legislatore l'uso di espressioni che impongano l'applicazione obbligatoria delle misure di protezione (anche in forza della contestuale modifica dell'art. 414 c.c.). Contestualmente sono utilizzate espressioni che rimettono al Giudice la possibilità di valutare caso per caso la necessità o meno di applicare una misura di protezione atteso che la legge citata ha espressamente “la finalità di tutelare con la minore limitazione possibile della capacità di agire le persone prive in tutto o in parte di autonomia mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”.

La Corte di Cassazione ha chiarito che l'istituto presuppone una condizione attuale d'incapacità, il che esclude la legittimazione a richiedere l'amministrazione di sostegno della persona che si trovi nella piena capacità psico-fisica, ma non esige che la stessa versi in uno stato d'incapacità d'intendere o di volere, essendo sufficiente che sia priva, in tutto o in parte, di autonomia per una qualsiasi "infermità" o "menomazione fisica", anche parziale o temporanea e non necessariamente mentale, che la ponga nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi (Cass. I, n. 12998/2019).

Formula

GIUDICE TUTELARE PRESSO IL TRIBUNALE DI [1] ...

RICORSO AI SENSI DELL'ARTT. 404 C.C.

Il/la sottoscritto (a) ... nato/a il ... a ... e residente in ... via ..., C.F. ... [2] , rappresentato/a e difesa dall'Avv. ..., C.F. ... giusta procura a margine (ovvero in calce al) del presente atto, domiciliato per il presente giudizio presso il suo studio ..., che indica ai fini delle comunicazioni l'indirizzo PEC: ... ed il numero di fax ... :

in qualità di ... (beneficiario parente entro il quarto grado, affine entro il secondo grado, responsabile del servizio sociale e sanitario direttamente impegnato nella cura della persona, specificare nei termini di cui all'art. 406 c.c.);

PREMESSO CHE

1) ... (nome, cognome), nato il ... a ... risiede in ... unitamente ai propri genitori ... ...;

2) ... è affetto da ... e che tale patologia determina l'impossibilità per il predetto di prendersi cura di sé e del suo patrimonio atteso che, come emerge dal certificato medico in atti ... [3] ;

3) attualmente le somme spettanti al minore sono versate sul conto intestato ai genitori del predetto e sono gli stessi che si occupano di tutte le incombenze relative alla gestione del suo patrimonio immobiliare;

4) dal giorno ..., data in cui ... compirà la maggiore età, sorgerà la necessità di compiere i seguenti atti, i quali non possono essere posti in essere senza la nomina di un amministratore di sostegno ... [4] ;

5) il beneficiario è inserito in un contesto familiare tutelante di talché, attualmente e nell'immediatezza, la misura dell'amministrazione di sostegno è necessaria solo per il compimento degli atti sopra indicati;

PER TALI MOTIVI

Ai sensi degli artt. 404 ss. c.c.

CHIEDE

di applicare la misura di protezione dell'amministrazione di sostegno nei confronti di ... (nome e cognome) e in considerazione della condizione in cui versa il predetto nei termini di cui in parte motiva attribuire all'amministratore di sostegno i seguenti poteri: ....

L'istante dichiara di essere consapevole che la richiesta misura di protezione produrrà effetto solo dal compimento della maggiore età.

Comunica che i parenti di ... sono ... e che risiedono rispettivamente ... (ovvero specificare se hanno già dichiarato di essere a conoscenza del procedimento e di non opporsi ... producendo la relativa dichiarazione scritta).

Indica come possibile amministratore ... (nome, cognome, C.F.) residente in via ....

Dichiara che il presente procedimento è esente dal versamento del contributo unificato (art. 46-bis disp. att. c.c.)

Luogo e data ...

Firma Avv. ...

PROCURA

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'Avv. ..., eleggendo domicilio nello studio dello stesso in ..., via ... e conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge.

Per autentica della sottoscrizione ...

Firma Avv. ...

Si allegano i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di residenza;

3) stato di famiglia;

4) certificazione medica aggiornata.

1. È competente il Giudice tutelare del luogo di residenza o di domicilio. Pur essendo due criteri alternativi essi devono essere comunque effettivi. Sicché se il beneficiario dimora stabilmente in un comune, pur conservando la residenza anagrafica in altro posto, l'istanza deve essere presentata al Giudice tutelare del luogo di dimora abituale (da ultimo Cass. VI, n. 23772/2017).

2. In tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l'azione civile in sede penale e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati, le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il C.F., oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011, conv., con modif., in l. n. 111/2011). L'art. 125 c.p.c. dispone che gli atti di parte che introducono il giudizio o contengono la prima difesa, redatti dagli avvocati, devono indicare il codice fiscale e il numero di fax del difensore: l'omessa indicazione del fax nonché l'omessa indicazione del codice fiscale della parte comportano l'aumento della metà del contributo unificato (art. 13, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002, modificato dalla l. n. 114/2014). Dal 18 agosto 2014 i medesimi atti non devono più contenere necessariamente l'indicazione dell'indirizzo PEC dei difensori, essendo sufficiente l'indicazione del numero di fax; l'indirizzo PEC, infatti, è un dato che rimane acquisito nei rapporti con la cancelleria.

3. Non è sufficiente l'indicazione della patologia ma deve anche essere specificato che la stessa incida sulla capacità di cura e di gestione del patrimonio.

4. Occorre specificare nel dettaglio gli atti e le ragioni per le quali la misura di protezione è necessaria.

Commento

La domanda per la nomina di amministratore di sostegno si presenta, con ricorso, al Giudice del luogo di residenza o del domicilio del beneficiario. Soggetti legittimati alla presentazione del ricorso per amministrazione di sostegno sono, pertanto: Il Pubblico Ministero; lo stesso beneficiario; i parenti entro il quarto grado; gli affini entro il secondo grado, il convivente; la persona unita civilmente; il responsabile del servizio sociale e sanitario direttamente impegnato nella cura della persona (non altra persona come ad es. l'assistente sociale).

La persona nei cui confronti può essere disposta la misura di protezione può essere anche un minore di età ma in tal caso la domanda può essere presentata nell'ultimo anno di minore età ed il relativo decreto produce effetto solo dal compimento della maggiore età. Anche il cittadino straniero può essere sottoposto alla amministrazione di sostegno ma in tal caso trovano applicazione le disposizioni di cui alla l. n. 218/1995. Ne consegue che per potersi applicare la misura è necessario che anche nello stato di provenienza esista analoga forma di protezione ovvero che le norme di diritto internazionale privato rinviino a quelle del luogo di abituale dimora del beneficiario. Diversamente, la misura di protezione di cui agli artt. 404 c.c. e seguenti potrà comunque essere applicata ma solo in via urgente e provvisoria, secondo quanto prevede l'art. 44, l. n. 218/1995.

Nel procedimento non vi sono parti, fatta eccezione per il beneficiario, e gli atti devono essere comunicati al Pubblico Ministero (Cass. S.U., n. 1093/2017).

Contro la decisione del Giudice tutelare relativa all'applicazione o meno della misura di protezione ed ai provvedimenti che incidono in modo definitivo sulla cura del beneficiario era ammesso reclamo alla Corte d'Appello, secondo quanto prevedeva l'art. 720-bis c.p.c. La citata disposizione è stata abrogata dal d.lgs. n. 149/2022 ed oggi, per i procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023, l'art. 473-bis.58 c.p.c. rinvia espressamente all'art. 739 c.p.c.

Quest'ultima disposizione prevede che contro i decreti del Giudice tutelare si può proporre reclamo al Tribunale che pronuncia in camera di consiglio in composizione monocratica quando il provvedimento ha contenuto patrimoniale o gestorio ed in composizione collegiale in tutti gli altri casi.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario