Istanza ex artt. 374 e 411 c.c. nell'interesse del beneficiarioInquadramentoL'istanza di cui all'art. 374 (e prima anche quella di cui all'abrogato art. 375 c.c.) sono di competenza del Giudice tutelare, e possono essere presentate dalla parte interessata senza l'assistenza di un difensore. Nel decreto di nomina dell'amministratore di sostegno sono individuati i poteri a questi attribuiti con riferimento agli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ed è di regola specificato che i primi possono essere posti in essere senza la necessità di un'autorizzazione del Giudice tutelare mentre i secondi devono essere autorizzati ex art. 374 c.c. FormulaGIUDICE TUTELARE PRESSO IL TRIBUNALE DI ... RICHIESTA EXARTT. 374 C.C., 411 C.C. NELL'INTERESSE DEL BENEFICIARIO Il sottoscritto ... (nome e cognome) ... nato/a il ... a ... e residente in ... via ..., C.F. ..., ... (indicare il rapporto di parentela, se convivente e l'attività lavorativa svolta) in qualità di amministratore di sostegno di ..., nato il ... a ..., C.F. ... residente in ...; PREMESSO CHE 1) con decreto del ... è stato nominato amministratore di sostegno di ..., ha giurato in data ... ed ha depositato l'inventario ed i rendiconti (regolarmente approvati) [1] ; 2) con la presente istanza l'esponente chiede di compiere il seguente atto ... di cui all'art. 374 c.c.[2] ; 3) tale atto [3] è necessario ovvero opportuno per le seguenti ragioni ...; 4) la persona beneficiaria ha espresso il proprio consenso, (ovvero non è in grado di esprimere il consenso) [4] ; PER TALI MOTIVI CHIEDE di essere autorizzato a compiere ... (indicare l'atto). Luogo e data ... Firma Avv. ... Allegati .... 1. Tale specificazione è opportuna in quanto consente immediatamente all'autorità giudiziaria di valutare l'utilità dell'atto alla luce del patrimonio e della corretta amministrazione fattane dall'amministratore di sostegno. 2. Ovvero l'atto di importo superiore al limite di spesa fissato mensilmente dal Giudice tutelare. 3. È opportuno evidenziare in questa sede che la Corte costituzionale ha recentemente affermato che le limitazioni previste dall'art. 774 c.c. in tema di capacità a donare non si estendono automaticamente alla persona sottoposta all'amministrazione di sostegno atteso che ciò deve essere espressamente previsto nel decreto che dispone la misura di protezione ai sensi dell'art. 411, comma 4, primo periodo, c.c. (Corte cost., n. 114/2019). Nel dettaglio la Corte costituzionale ha escluso che il sistema del codice civile non consenta ai beneficiari di amministrazione di sostegno di effettuare valide donazioni rimarcando, tra le altre cose, come la detta misura non determini alcuno status di incapacità della persona a cui debbano riconnettersi automaticamente i divieti e le incapacità che il codice civile fa discendere come necessaria conseguenza della condizione di interdetto o di inabilitato. 4. Occorre documentare tali affermazioni mediante nel primo caso dichiarazione firmata del beneficiario e nel secondo certificazione medica aggiornata. CommentoAl fine di stabilire se un atto debba essere previamente autorizzato dall'autorità giudiziaria, deve in primo luogo verificarsi se esso sia, o meno, di ordinaria amministrazione. Secondo la Corte di Cassazione, al di fuori dei casi specificatamente individuati ed inquadrati nella categoria degli atti di straordinaria amministrazione, un atto deve considerarsi di ordinaria amministrazione qualora presenti tre distinte caratteristiche: sia oggettivamente utile per la conservazione del patrimonio; sia di valore economico non particolarmente elevato in relazione al patrimonio del minore ed abbia un basso margine di rischio sempre in relazione al patrimonio dell'incapace. Ciò comporta che ove l'atto difetti anche di una sola delle tre citate caratteristiche debba essere considerato di straordinaria amministrazione (Cass. III, n. 8461/2019; Cass. III, n. 7546/2003, in fattispecie relativa a minore di età ex art. 320 c.c.). Deve inoltre evidenziarsi che l'elencazione contenuta nell'art. 374 (e prima nell'art. 375 c.c.) si ritiene che non abbia carattere tassativo e che siano soggetti alla previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria anche quegli atti che, pur non essendo espressamente contemplati, siano tali da produrre effetti analoghi o simili a quelli disciplinati dalle disposizioni testé citate. Contro il decreto del Giudice tutelare è ammesso reclamo. Quest'ultimo era disciplinato dall'art. 720-bis, che richiamava l'art. 739 c.p.c. Al riguardo alcune decisioni della Corte di Cassazione, nel recente passato, affermato che soltanto i provvedimenti aventi carattere decisorio, quali quelli di ammissione o di rifiuto della misura di protezione, sono impugnabili dinanzi alla corte di appello; quelli aventi carattere ordinatorio e gestorio, quali la mera sostituzione dell'amministratore, sono impugnabili davanti al tribunale in composizione collegiale. In tal senso ad es. (Cass. VI, n. 32071/2018). Si è inoltre esclusa ogni impugnazione per gli atti del Giudice tutelare di semplice ordine amministrativo o gestorio, in quanto sempre revocabili e modificabili (Cass. I, n. 5123/2018). Secondo un altro orientamento, per individuare il Giudice competente a conoscere dell'impugnazione in questione non occorre indagare la natura decisoria o ordinatoria del provvedimento perché l'art. 720-bis è una norma speciale rispetto all'art. 739 ed essa ammette il reclamo alla Corte d'Appello senza effettuare alcuna distinzione e senza menzionare il tribunale (Cass. I, n. 32409/2019; Cass. I, n. 14158/2017). In materia sono poi intervenute le Sezioni Unite affermando che i decreti del Giudice tutelare in materia di amministrazione di sostegno sono reclamabili ai sensi dell'art. 720-bis, comma 2, c.p.c. unicamente dinanzi alla Corte d'Appello, quale che sia il loro contenuto (decisorio ovvero gestorio), mentre, ai fini della ricorribilità in cassazione dei provvedimenti assunti in tale sede, la lettera della legge impone in ogni caso la verifica del carattere della decisorietà, quale connotato intrinseco dei provvedimenti suscettibili di essere sottoposti al vaglio del Giudice di legittimità (Cass. S.U., n. 21985/2021). L'art. 720-bis c.p.c. è stato abrogato dal d.lgs. n. 149/2022 ed oggi, per i procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023, l'art. 473-bis.58 c.p.c. rinvia espressamente all'art. 739 c.p.c., anch'esso oggetto di rilevanti modifiche. Quest'ultima disposizione prevede che contro i decreti del Giudice tutelare si può proporre reclamo al Tribunale che pronuncia in camera di consiglio in composizione monocratica quando il provvedimento ha contenuto patrimoniale o gestorio ed in composizione collegiale in tutti gli altri casi. |