Istanza ai sensi dell'art. 410 c.c.InquadramentoL'amministratore di sostegno nello svolgere il suo incarico non solo deve usare la diligenza del buon padre di famiglia ma deve anche perseguire il superiore interesse del beneficiario. Ciò implica che in caso di negligenza, disinteresse, di scelte o di atti dannosi etc., chiunque, tra le persone già legittimate a presentare il ricorso per la nomina di amministratore di sostegno, può rivolgersi al Giudice tutelare territorialmente competente, senza formalità o senza che sia necessaria la difesa tecnica, e rappresentare le circostanze utili affinché l'autorità giudiziaria adotti le decisioni più opportune per la tutela del beneficiario. FormulaGIUDICE TUTELARE PRESSO IL TRIBUNALE DI ... ISTANZA AI SENSI DELL'ART. 410 C.C. Il sottoscritto ... (nome e cognome) ... nato/a il ... a ... e residente in ... via ..., C.F. ... [1] in qualità di ... [2] , nato il ... a ..., C.F. ... residente in ... rappresentato e difeso dall'Avv. ..., C.F. ..., giusta procura in calce al presente atto (ovvero a margine), domiciliato per il presente giudizio presso il suo studio sito in via ..., che indica ai fini delle comunicazioni l'indirizzo PEC: ... ed il numero di fax ... : PREMESSO CHE 1) con decreto del ... (nome e cognome) ... è stato nominato amministratore di sostegno di ..., ha giurato in data ...; 2) l'ads è negligente nel perseguimento dell'interesse del beneficiario ovvero non soddisfa gli interessi del predetto, effettua scelte dannose o non tiene conto delle motivate richieste del beneficiario; 3) in particolare ... [3] . PER TALI MOTIVI CHIEDE Al Giudice tutelare di intervenire stante la condotta dell'amministratore di sostegno e, previa convocazione del citato amministratore, del beneficiario e dell'istante, di adottare i provvedimenti opportuni in tutela degli interessi preminenti del beneficiario. Luogo e data ... Firma Avv. ... PROCURA Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'Avv. ..., eleggendo domicilio nello studio dello stesso in ..., via ... e conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge. Per autentica della sottoscrizione ... Firma Avv. ... Allegati .... 1. In tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l'azione civile in sede penale e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati, le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il C.F., oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio. L'art. 125 c.p.c. dispone che gli atti di parte che introducono il giudizio o contengono la prima difesa, redatti dagli avvocati, devono indicare il codice fiscale e il numero di fax del difensore: l'omessa indicazione del fax nonché l'omessa indicazione del codice fiscale della parte comportano l'aumento della metà del contributo unificato (art. 13, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002, modificato dalla l. n. 114/2014). Dal 18 agosto 2014 i medesimi atti non devono più contenere necessariamente l'indicazione dell'indirizzo PEC dei difensori, essendo sufficiente l'indicazione del numero di fax; l'indirizzo PEC, infatti, è un dato che rimane acquisito nei rapporti con la cancelleria. 2. Pubblico Ministero, beneficiario, parente entro il quarto grado, affine entro il secondo grado, convivente, persona unita civilmente, responsabile dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura ed assistenza della persona beneficiaria. 3. Devono essere specificate non solo la condotta posta in essere dall'ads ma anche le ragioni per le quali si ritiene che essa sia in contrasto con l'interesse del beneficiario. La condotta rilevante, in forza di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 3 della l. n. 219/2017 potrebbe essere integrata, in assenza di direttive anticipate, ove ritenuta in contrasto con l'interesse del beneficiario, dal rifiuto di prestare il consenso a cure ritenute dal medico necessarie ed appropriate. CommentoPuò verificarsi un contrasto tra l'amministratore di sostegno ed il beneficiario relativamente al compimento di un atto, sia che si tratti di atto di contenuto patrimoniale che inerente alla salute. Laddove ciò si verifichi l'amministratore dovrà comunicarlo al Giudice tutelare chiedendo contestualmente il suo intervento al fine di risolvere tale contrasto. In tal caso può essere instaurato un sub procedimento volto a verificare le condizioni psicofisiche del predetto beneficiario e, soprattutto, volto a verificare la sua capacità di esprimere la propria volontà. In questo caso, lo stesso amministratore di sostegno nell'istanza formulata ex art. 410 c.c. può chiedere al Giudice tutelare di disporre gli accertamenti sanitari opportuni. La medesima questione può porsi nel caso in cui sia necessario collocare il beneficiario, a fini terapeutici, in una struttura e lo stesso si rifiuti: anche in questo caso dovranno previamente verificarsi le condizioni del beneficiario. In merito si pone peraltro il problema della possibilità di collocare il beneficiario in una struttura contro la sua volontà atteso che tra le disposizioni applicabili all'amministrazione di sostegno, richiamate dall'art. 411 c.c. non vi è l'art. 371 c.c. né l'art. 358 c.c. Peraltro si evidenzia che in diverse decisioni della giurisprudenza di merito si è ritenuto possibile autorizzare l'amministratore di sostegno a collocare il beneficiario in una struttura protetta. In particolare, il Tribunale di Cosenza con decreto del 24 ottobre 2004 ha autorizzato l'amministratore di sostegno a prestare il consenso, in nome e per conto del beneficiario affetto da gravi disturbi psichici, per il ricovero in una struttura riabilitativa (in questo stesso senso Trib. Bari 27 dicembre 2006, che ha disposto il “ricovero coatto” del beneficiario in struttura). Deve evidenziarsi che la l. n. 219/2017, recante “norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, prevede all'art. 3, comma 4, che il consenso della persona sottoposta ad amministrazione di sostegno, la cui nomina preveda l'assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, venga espresso o rifiutato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo da quest'ultimo, tenendo conto della volontà del beneficiario in relazione alla sua capacità di intendere e di volere. Sicché, in caso di contrasto tra i due troverà applicazione l'art. 410 c.c. Qualora invece l'amministratore di sostegno, in assenza di direttive anticipate di trattamento, neghi il consenso ad un trattamento sanitario e quest'ultimo venga ritenuto necessario dal medico curante, la decisione su tale contrasto è rimessa, secondo quanto prevede il comma quinto del citato art. 3, al Giudice tutelare. In tal caso il ricorso può essere presentato dall'amministratore di sostegno, dal beneficiario, da uno dei soggetti di cui all'art. 406 c.c. ovvero, diversamente da quanto previsto per l'introduzione e per gli altri atti del procedimento, dal medico o dal rappresentante legale della struttura sanitaria. Contro il decreto del Giudice tutelare è ammesso reclamo ex art. 739 c.p.c. |