Istanza per la modifica del decreto con contestuale richiesta di estensione nei confronti del beneficiario delle limitazioni previste per l'interdettoInquadramentoIl decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno può sempre essere modificato per un mutamento della condizione psicofisica del beneficiario così come per la modificazione della situazione complessiva dello stesso. Il mutamento può determinare sia una riduzione dei poteri attribuiti all'amministratore di sostegno sia un ampliamento degli stessi ove ciò sia necessario per tutelare il beneficiario. Sicché è possibile, nell'ipotesi di aggravamento della patologia psichica, estendere al beneficiario le limitazioni, determinati effetti o decadenze previste da disposizioni di legge per l'interdetto o per l'inabilitato. FormulaTRIBUNALE DI .... UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE ISTANZA [1] PER LA MODIFICA DEL DECRETO DI NOMINA DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO CON CONTESTUALE RICHIESTA DI ESTENSIONE DELLE LIMITAZIONI PREVISTE PER L'INTERDETTO AI SENSI DELL'ART. 411 C.C. NEL PROC. N. V.G. Il sottoscritto .... (nome e cognome). .... nato/a il .... a .... e residente in .... via ...., in qualità di amministratore di sostegno di .... (nome, cognome), nato il .... a .... residente in .... PREMESSO CHE 1) con decreto del .... l'istante è stato nominato amministratore di sostegno di ...., ha giurato in data ....; 2) in data .... è stato depositato l'inventario dei beni del beneficiario; 3) i poteri attualmente conferiti all'amministratore di sostegno sono [2]: .... 4) la situazione psico-fisica di .... è attualmente gravemente peggiorata atteso che ....; 5) il Sig. .... è stato recentemente sottoposto a visita specialistica ed il Dott. ha certificato che ....; 6) la gravità della attuale situazione impone, in forza di quanto sopra rappresentato, la necessità di ampliare i poteri dell'amministratore di sostegno nel senso di .... [3] e contestualmente determina la necessità di proteggere il beneficiario dal possibile compimento di atti potenzialmente pregiudizievoli per sé e per il suo patrimonio; PER TALI MOTIVI CHIEDE Al Giudice tutelare di modificare [4] il decreto pronunciato il .... attribuendo all'amministratore di sostegno, in rappresentanza di ...., i seguenti poteri: 1) ....; 2) ....; CHIEDE ai sensi dell'art. 411 c.c. che il Giudice tutelare, sentiti previamente il ricorrente, il beneficiario e disposta, ove ritenuto necessario, consulenza tecnica d'ufficio, vieti al beneficiario di donare e di disporre delle proprie sostanze per testamento. Stante l'urgenza chiede di munirsi l'emanando decreto della clausola di immediata efficacia. Luogo e data .... Firma Avv. .... Firma dell'amministratore di sostegno .... Allegati .... 1) relazione dei Servizi sociali, ovvero del SERT etc. 2) certificazione medica aggiornata. [1]Trattandosi di un atto endoprocessuale i requisiti di redazione dello stesso possono non seguire in dettaglio le indicazioni di cui all'art. 2 del d.m. n. 110 del 2023 che non opera quanto ai limiti dimensionali venendo in rilievo una controversia di valore indeterminabile. [2]Specificare i poteri riportando il contenuto del decreto di nomina per la parte d'interesse. [3]L'ampliamento o la riduzione dei poteri deve essere sorretta da adeguata motivazione, in caso di ampliamento è opportuno allegare una certificazione medica aggiornata dalla quale si evinca il peggioramento della condizione psico-fisica del beneficiario. [4]Il decreto di nomina è sempre modificabile così come può essere revocato una volta cessata la situazione che ha determinato l'apertura del procedimento. CommentoIl decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno può sempre essere modificato per un mutamento delle circostanze afferenti il beneficiario ove ciò sia necessario per una più efficace tutela del predetto; possono essere non solo ampliati dell'amministratore di sostegno ma anche estese determinate limitazioni previste per l'interdetto o per l'inabilitato. Le disposizioni contenenti limitazioni e decadenze, relative alla persona interdetta, non possono tuttavia essere applicate in via analogica alla persona sottoposta ad amministrazione di sostegno. L'art. 411 c.c. individua le norme relative all'interdizione applicabili all'amministrazione di sostegno, in quanto compatibili, e disciplina, al quarto comma, l'eccezionale potere riconosciuto al giudice tutelare di disporre che “determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario”. Ne consegue che ove sia necessario disporre l'estensione dei citati effetti, delle predette limitazioni e decadenze, debba essere pronunciato un decreto da parte del Giudice tutelare, tenendo conto dell'esclusivo interesse del beneficiario. Ciò vale altresì per l'eventuale estensione, alla persona sottoposta ad amministrazione di sostegno, del divieto di contrarre matrimonio. In tal caso tuttavia, è stato chiarito di recente dalla Corte di Cassazione, il matrimonio eventualmente contratto non può essere impugnato dai parenti ma dal solo amministratore di sostegno e ove ciò corrisponda all'interesse superiore del beneficiario trattandosi di una limitazione posta nel suo esclusivo interesse (Cass. I, n. 11536/2017). Contro il decreto pronunciato dal Giudice tutelare è ammesso reclamo. Prima dell'intervento delle Sezioni Unite, nella recente giurisprudenza della Corte di Cassazione era possibile individuare due distinti orientamenti. L'uno era nel senso della reclamabilità del decreto pronunciato ai sensi dell'art. 374 c.c. dinanzi al Tribunale secondo le modalità previste dall'art. 739 c.p.c., ferma restando la non ricorribilità per Cassazione, avendo il detto provvedimento carattere gestorio (in merito Cass. I, n. 14158/2017, Cass. VI-I, n. 3493/2018) l'altro invece teso a ritenere reclamabili detti provvedimenti dinanzi alla Corte d'appello, in forza della specialità della disposizione di cui all'art. 720-bis c.p.c. rispetto all'art. 739 c.p.c. (Cass. I, n. 32409/2019). In materia sono, come anticipato, quindi intervenute le Sezioni Unite affermando che i decreti del giudice tutelare in materia di amministrazione di sostegno sono reclamabili ai sensi dell'art. 720-bis, comma 2, c.p.c. unicamente dinanzi alla Corte d'appello, quale che sia il loro contenuto (decisorio ovvero gestorio), mentre, ai fini della ricorribilità in cassazione dei provvedimenti assunti in tale sede, la lettera della legge impone in ogni caso la verifica del carattere della decisorietà, quale connotato intrinseco dei provvedimenti suscettibili di essere sottoposti al vaglio del giudice di legittimità (Cass. S.U., n. 21985/2021). Da ultimo deve evidenziarsi che l'art. 720-bis c.p.c. è stato abrogato dal d.lgs. n. 149/2022 ed oggi l'art. 473-bis.58 rinvia, per quanto concerne il reclamo avverso i provvedimenti del giudice tutelare, all'art. 739 c.p.c., come modificato dall'art. 3, comma 50, del d.lgs. n. 149/2022 (con effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e con applicazione nei confronti dei procedimenti instaurati successivamente a tale). |