Istanza ex art. 446 c.c. per ottenere un assegno provvisorio

Rosaria Giordano

Inquadramento

Gli artt. 433 e ss. c.c. disciplinano gli alimenti e la relativa obbligazione, volta a prestare i mezzi di sostentamento necessari a consentire alla persona una vita dignitosa. L'obbligazione alla prestazione degli alimenti ha natura legale e trova fondamento nella solidarietà familiare, nell'esigenza di aiuto e soccorso, che esiste, o dovrebbe esistere, tra i membri della famiglia, in ipotesi in cui gli stessi vengano a trovarsi in stato di bisogno (cfr. Ravot, Alimenti, in ilfamiliarista.it, 11 maggio 2015). L'art. 446 c.c. stabilisce che il presidente del Tribunale, finché non sono determinati definitivamente il modo e la misura degli alimenti, può, sentita l'altra parte, ordinare il versamento di un assegno in via provvisoria, ponendolo, per l'ipotesi di più obbligati, a carico di uno di essi, salvo il regresso nei confronti degli altri (cfr. Trib. Milano ord., 3 aprile 2013; Trib. Catania ord., 22 marzo 2005, in Foro it., 2005, 1, 2588).

Formula

ILL.MO PRESIDENTE DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI .... [1]

ISTANZA EX ART. 446 C.C. [2]

Per il Sig. ...., rappresentato e difeso come in atti;

- ricorrente -

CONTRO

la Sig.ra ...., rappresentata e difesa come in atti;

- resistente -

PREMESSO CHE

Con atto di citazione in data ...., l'odierno istante ha richiesto dinanzi all'intestato Tribunale che ai sensi degli artt. 433 e ss. c.c. venisse disposto un assegno alimentare in proprio favore, in ragione del grave stato di bisogno nel quale versa, in favore della sorella Sig.ra .... [3].

A fondamento della domanda, l'esponente ha dedotto che sin dalla data ...., è disoccupato poiché a causa della crisi economica la Società .... presso la quale ha lavorato per oltre vent'anni con mansioni di ...., è fallita e che, nonostante le ricerche effettuate, l'istante non è riuscito a trovare un nuovo lavoro e non ha altre forme di reddito [4].

La convenuta, per converso, è benestante in quanto .....

Nella descritta situazione, si richiede all'Ill.mo Tribunale adito che, nelle more dell'emanazione della sentenza di merito, venga emesso un provvedimento anticipatorio, ponendo a carico della convenuta un assegno provvisorio stante l'urgenza correlata al grave stato di bisogno dell'odierno istante.

A riguardo, occorre evidenziare ....,

P.T.M.

Si chiede che la S.V. Ill.ma voglia porre a carico della convenuta, ai sensi dell'art. 446 c.c., un assegno alimentare provvisorio [5].

Luogo e data ....

Firma Avv. ....

[1]Ai sensi dell'art. 446 c.c. l'istanza va rivolta al Presidente del Tribunale.

[2]Quanto all'estensione di tale atto sembra dover trovare applicazione l'art. 3, comma 1, lett. b), del d.m. 7 agosto 2023, n. 110 (Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile), essendo un ricorso di natura latamente cautelare in corso di causa e dunque non equiparabile agli atti introduttivi o di impugnazione, bensì alle memorie, alle repliche e in genere a tutti gli altri atti del giudizio e dunque lo stesso deve essere contenuto nella misura di 50.000 caratteri (salvo che riguardi controversie aventi un valore economico superiore a 500.000 euro).

[3]Nella giurisprudenza di merito si è ritenuto che l'istanza può essere formulata solo in corso di causa e che, ante litem, neppure possa essere richiesto a tal fine un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., in quanto il rimedio dell'assegno provvisorio previsto dall'art. 446 c.c. ha natura anticipatoria e non cautelare (Trib. Mantova I, 10 luglio 2015).

[4]Sul punto, la S.C. ha chiarito che il presupposto per la richiesta di alimenti costituito dallo stato di bisogno riguarda l'impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei propri bisogni primari, e deve essere valutato tenendo conto di tutte le risorse economiche, compresi i redditi ricavabili dal godimento di beni immobili in proprietà o in usufrutto, di guisa che il giudice, nell'accertare la sussistenza dello stato di bisogno, dopo aver valutato la sussistenza delle risorse economiche del donante, deve accertare l'idoneità delle stesse a soddisfare le sue esigenze di vita (Cass. II, n. 25248/2013).

[5]Nel senso che, a differenza dei provvedimenti cautelari e camerali, quello con il quale viene disposto l'assegno ex art. 446 c.c. non è impugnabile cfr. Trib. Milano IX, 20 maggio 2015, in Ilfamiliarista, 4 aprile 2016; per Trib. Trani 9 gennaio 2012, in Dir. pers. fam., 2013, n. 1, 140, con nota di Zingales, invece, il provvedimento è reclamabile ex art. 669-terdecies c.p.c. avendo natura cautelare.

Commento

Gli artt. 433 e ss. c.c. disciplinano gli alimenti e la relativa obbligazione, volta a prestare i mezzi di sostentamento necessari a consentire alla persona una vita dignitosa. L'obbligazione alla prestazione degli alimenti ha natura legale e trova fondamento nella solidarietà familiare, nell'esigenza di aiuto e soccorso, che esiste, o dovrebbe esistere, tra i membri della famiglia, in ipotesi in cui gli stessi vengano a trovarsi in stato di bisogno. Tale obbligazione può peraltro sorgere a carico anche di soggetto estraneo alla cerchia familiare, ovvero il donatario, al primo posto nell'ordine degli obbligati agli alimenti ed a favore del donante in stato di bisogno (cfr. Ravot, Alimenti, in ilfamiliarista.it, 11 maggio 2015).

L'art. 446 c.c. prevede altresì che il presidente del Tribunale, finché non sono determinati definitivamente il modo e la misura degli alimenti, può, sentita l'altra parte, ordinare un assegno in via provvisoria, ponendolo, per l'ipotesi di più obbligati, a carico di uno di essi, salvo il regresso nei confronti degli altri (cfr. Trib. Catania ord., 22 marzo 2005 in Foro it., 2005, 1, 2588).

Sul punto è stato più volte evidenziato in giurisprudenza che è inammissibile la domanda intesa ad ottenere il provvedimento presidenziale ex art. 446 c.c. al di fuori di un giudizio di merito pendente per l'accertamento del diritto alla prestazione alimentare, in quanto la tutela anticipatoria può realizzarsi solo nell'ambito di un procedimento a cognizione ordinaria già instaurato per evitare che nelle more dell'emanazione della sentenza di merito possano essere pregiudicati i diritti essenziali del soggetto alimentando. Infatti, la natura del provvedimento ex art. 446 c.c. deve essere intesa come funzionale a tutelare le esigenze dell'alimentando “in corso di causa”, non avendo carattere cautelare in senso proprio (Trib. Milano IX, 3 aprile 2013; diversamente, per la natura cautelare del provvedimento v. Trib. Trani 9 gennaio 2012, in Dir. pers. fam., 2013, n. 1, 140, con nota di Zingales).

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