Memoria a fronte dell'istanza ex art. 446 c.c.

Rosaria Giordano

Inquadramento

Gli artt. 433 ss. c.c., disciplinano gli alimenti e la relativa obbligazione, volta a prestare i mezzi di sostentamento necessari a consentire alla persona una vita dignitosa. L'obbligazione alla prestazione degli alimenti ha natura legale e trova fondamento nella solidarietà familiare, nell'esigenza di aiuto e soccorso, che esiste, o dovrebbe esistere, tra i membri della famiglia, in ipotesi in cui gli stessi vengano a trovarsi in stato di bisogno (cfr. Ravot, Alimenti, in www.ilfamiliarista.it). L'art. 446 c.c., prevede che il presidente del Tribunale, finché non sono determinati definitivamente il modo e la misura degli alimenti, può, sentita l'altra parte, ordinare un assegno in via provvisoria, ponendolo, per l'ipotesi di più obbligati, a carico di uno di essi, salvo il regresso nei confronti degli altri (cfr. Trib. Milano, ord. 3 aprile 2013; Trib. Catania, ord. 22 marzo 2005, in Foro it., 2005, 1, 2588).

Formula

ILL.MO PRESIDENTE DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI ...

MEMORIA DIFENSIVA

Per la Sig.ra ..., rappresentata e difesa come in atti;

-resistente-

CONTRO

Il Sig. ..., rappresentato e difeso come in atti;

-ricorrente-

PREMESSO CHE

Con istanza ex art. 446 c.c., il Sig. ... ha chiesto alla S.V. che venga disposto in proprio favore ed a carico dell'odierna esponente un assegno alimentare provvisorio deducendo il periculum costituito ... .

Tale istanza non può trovare accoglimento poiché, attesa la natura eminentemente anticipatoria del provvedimento richiesto, lo stesso deve essere suffragato anche almeno da una sorta di fumus boni juris.

Tuttavia, come già evidenziato in comparsa di risposta, la domanda di merito del Sig. ... è infondata sia in ragione dei redditi della convenuta, sia in quanto lo stesso non è in stato di incolpevole bisogno. Infatti ... [1].

P.T.M.

Si chiede che la S.V. Ill.ma voglia rigettare l'istanza proposta [2].

Luogo e data ...

Firma Avv. ...

Per autentica della sottoscrizione

Firma Avv. ...

1. Sul punto, la S.C. ha chiarito che il presupposto per la richiesta di alimenti costituito dallo stato di bisogno riguarda l'impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei propri bisogni primari, e deve essere valutato tenendo conto di tutte le risorse economiche, compresi i redditi ricavabili dal godimento di beni immobili in proprietà o in usufrutto, di guisa che il Giudice, nell'accertare la sussistenza dello stato di bisogno, dopo aver valutato la sussistenza delle risorse economiche del donante, deve accertare l'idoneità delle stesse a soddisfare le sue esigenze di vita (Cass. II, n. 25248/2013).

2. Nel senso che, a differenza dei provvedimenti cautelari e camerali, quello con il quale viene disposto l'assegno ex art. 446 c.c., non è impugnabile cfr. Trib. Milano IX, 20 maggio 2015, in ilfamiliarista.it, 4 aprile 2016; per Trib. Trani 9 gennaio 2012, in Dir. pers. fam., 2013, 1, 140, con nota di Zingales, invece, il provvedimento è reclamabile ex art. 669-terdecies c.p.c., avendo natura cautelare.

Commento

Gli artt. 433 ss. c.c., disciplinano gli alimenti e la relativa obbligazione, volta a prestare i mezzi di sostentamento necessari a consentire alla persona una vita dignitosa. L'obbligazione alla prestazione degli alimenti ha natura legale e trova fondamento nella solidarietà familiare, nell'esigenza di aiuto e soccorso, che esiste, o dovrebbe esistere, tra i membri della famiglia, in ipotesi in cui gli stessi vengano a trovarsi in stato di bisogno. Tale obbligazione può peraltro sorgere a carico anche di soggetto estraneo alla cerchia familiare, il donatario, al primo posto nell'ordine degli obbligati agli alimenti ed a favore del donante in stato di bisogno (cfr. Ravot, Alimenti, in ilfamiliarista.it).

L'art. 446 c.c., prevede altresì che il presidente del Tribunale, finché non sono determinati definitivamente il modo e la misura degli alimenti, può, sentita l'altra parte, ordinare un assegno in via provvisoria, ponendolo, per l'ipotesi di più obbligati, a carico di uno di essi, salvo il regresso nei confronti degli altri (cfr. Trib. Catania, ord. 22 marzo 2005, in Foro it., 2005, 1, 2588).

Sul punto è stato più volte evidenziato in giurisprudenza che è inammissibile la domanda intesa ad ottenere il provvedimento presidenziale ex art. 446 c.c., al di fuori di un giudizio di merito pendente per l'accertamento del diritto alla prestazione alimentare, in quanto la tutela anticipatoria può realizzarsi solo nell'ambito di un procedimento a cognizione ordinaria già instaurato per evitare che nelle more dell'emanazione della sentenza di merito possano essere pregiudicati i diritti essenziali del soggetto alimentando. Infatti, la natura del provvedimento ex art. 446 c.c., deve essere intesa come funzionale a tutelare le esigenze dell'alimentando "in corso di causa", non avendo carattere cautelare in senso proprio (Trib. Milano IX, 3 aprile 2013; diversamente, per la natura cautelare del provvedimento v. Trib. Trani 9 gennaio 2012, in Dir. pers. fam., 2013, 1, 140, con nota di Zingales).

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