Comparsa di costituzione e risposta nel giudizio sugli alimenti con istanza di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c.

Rosaria Giordano

Inquadramento

Gli artt. 433 ss. c.c., disciplinano gli alimenti e la relativa obbligazione, volta a prestare i mezzi di sostentamento necessari a consentire alla persona una vita dignitosa. L'obbligazione alla prestazione degli alimenti ha natura legale e trova fondamento nella solidarietà familiare, nell'esigenza di aiuto e soccorso, che esiste, o dovrebbe esistere, tra i membri della famiglia, nell'ipotesi in cui gli stessi vengano a trovarsi in stato di bisogno. (cfr. Ravot, Alimenti, in ilfamiliarista.it). Pertanto, se è contestato in altro giudizio pendente di fronte ad un diverso ufficio giudiziario il rapporto di parentela, il giudizio sugli alimenti dovrà essere sospeso ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione della controversia c.d. pregiudicante.

Formula

TRIBUNALE ORDINARIO DI ...

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

Per il Sig. [1], nato a ... il ... (C.F. [2] ..., residente in ..., via/piazza ... n. ..., elettivamente domiciliato in ..., via ..., n. ..., presso lo studio dell'Avv. [3] ..., C.F. [4] ..., che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce al presente atto. Per le comunicazioni riguardanti il presente giudizio l'Avv. ... indica il numero fax ... [5].

-convenuta-

CONTRO

Il Sig. ..., rappresentato e difeso come in atti;

-attore-

PREMESSO CHE

Il Sig. ..., figlio dell'esponente, lo ha convenuto in giudizio deducendo il proprio diritto agli alimenti nei confronti dello stesso, quale unico parente, in ragione del proprio stato di bisogno.

In via pregiudiziale, si richiede la sospensione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa di quello c.d. pregiudicante, pendente dinanzi al Tribunale di ..., ed avente ad oggetto il disconoscimento della paternità del Sig. ... da parte dell'odierno convenuto.

Difatti, la sussistenza del rapporto di parentela tra le parti costituisce presupposto giuridico richiesto dall'art. 433 c.c., per la produzione dell'effetto giuridico richiesto dall'attore.

In subordine si evidenzia che in ogni caso l'avversa domanda è infondata e non può trovare accoglimento.

In primo luogo occorre evidenziare, infatti, che, come sarà dimostrato in corso di causa, l'attore non ha trovato un nuovo posto di lavoro soltanto per inerzia e che comunque potrebbe trarre una forma di reddito dalla locazione di alcune stanze dell'immobile nel quale vive, di sua proprietà, e di ampia metratura [6].

In ogni caso, il convenuto non dispone di mezzi sufficienti per poter provvedere agli alimenti nei confronti del figlio, da tempo maggiorenne, atteso che ... [7]

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti:

- in via pregiudiziale sospendere il presente giudizio ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione della controversia pregiudicante;

— in ogni caso, rigettare l'avversa domanda [8] ;

— Condannare l'attore al pagamento delle spese.

***

In via istruttoria [9]

Si deposita copia dei seguenti documenti, con riserva di ulteriori produzioni ed articolazione di richieste istruttorie:

1. ...;

2. ... .

Luogo e data ...

Firma Avv. ...

PROCURA

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'Avv. ..., eleggendo domicilio nello studio dello stesso in ..., via ... e conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge.

Per autentica della sottoscrizione

Firma Avv. ...

1. L'art. 163, comma 3, n. 2, c.p.c., contempla tra i requisiti della vocatio in ius quello relativo all'indicazione delle parti, cioè dell'attore e del convenuto (o dei convenuti).

2. In tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l'azione civile in sede penale e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati, le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il C.F., oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011, conv., con modif., in l. n. 111/2011).

3. A partire dal 18 agosto 2014, gli atti di parte, redatti dagli avvocati, che introducono il giudizio o una fase giudiziale, non devono più contenere l'indicazione dell'indirizzo di PEC del difensore, è sufficiente l'indicazione del numero di fax, poiché l'indirizzo PEC è un dato ormai acquisito nei rapporti con la cancelleria: v. art. 125 c.p.c., e art. 13, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002, modificati dalla l. n. 114/2014.

4. L'indicazione del C.F. dell'Avvocato è prevista dall'art. 125 c.p.c., come modificato dalla disposizione sopra citata.

5. L'indicazione del numero di fax dell'avvocato è prevista dall'art. 125 c.p.c., come modificato dalla disposizione sopra citata. Ai sensi del citato art. 13, comma 3-bis: “Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ... ovvero qualora la parte ometta di indicare il C.F. ... il contributo unificato è aumentato della metà”.

6. Sul punto, la S.C. ha chiarito che il presupposto per la richiesta di alimenti costituito dallo stato di bisogno riguarda l'impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei propri bisogni primari, e deve essere valutato tenendo conto di tutte le risorse economiche, compresi i redditi ricavabili dal godimento di beni immobili in proprietà o in usufrutto, di guisa che il Giudice, nell'accertare la sussistenza dello stato di bisogno, dopo aver valutato la sussistenza delle risorse economiche del donante, deve accertare l'idoneità delle stesse a soddisfare le sue esigenze di vita (Cass. II, n. 25248/2013).

7. Si ritiene che l'obbligato è in grado di prestare gli alimenti, se è titolare di un reddito, che soddisfi i bisogni necessari dell'alimentando, dopo aver soddisfatto le proprie necessità, i desideri e le aspirazioni e quelle delle persone a suo carico, in modo da assicurare una vita agiata a sé e alla famiglia. Se le sostanze dell'obbligato non sono sufficienti, egli contribuirà solo in parte al superamento del bisogno dell'alimentando e saranno chiamati in concorso altri obbligati di grado successivo. In mancanza di altri obbligati, tuttavia, si dovrebbero contemperare le esigenze dell'avente diritto con la situazione di colui che deve somministrare gli alimenti, in attuazione di quel dovere di solidarietà familiare che è fondamento dell'obbligazione alimentare (FigoneGli alimenti, in Zatti (diretto da), Trattato di diritto di famiglia, Milano, 2011, I, 1, 238).

8. L'art. 443 c.c., precisa tuttavia che l'adempimento della prestazione può avvenire, a scelta di chi deve somministrare gli alimenti, mediante corresponsione di un assegno periodico anticipato o accogliendo e mantenendo nella propria casa colui che vi ha diritto.

9. Resta ferma la possibilità per il convenuto di articolare deduzioni istruttorie in via diretta nella seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c. e in via contraria nella terza.

Commento

Gli artt. 433 ss. c.c., disciplinano gli alimenti e la relativa obbligazione, volta a prestare i mezzi di sostentamento necessari a consentire alla persona una vita dignitosa. L'obbligazione alla prestazione degli alimenti ha natura legale e trova fondamento nella solidarietà familiare, nell'esigenza di aiuto e soccorso, che esiste, o dovrebbe esistere, tra i membri della famiglia, in ipotesi in cui gli stessi vengano a trovarsi in stato di bisogno. Tale obbligazione può peraltro sorgere a carico anche di soggetto estraneo alla cerchia familiare, il donatario, al primo posto nell'ordine degli obbligati agli alimenti ed a favore del donante in stato di bisogno (cfr. Ravot, Alimenti, in ilfamiliarista.it).

Pertanto, il rapporto di parentela tra le parti costituisce un presupposto giuridico affinché venga accolta la domanda dell'alimentando. Ne deriva che, se è contestato in altro giudizio già pendente dinanzi ad altro Tribunale detto rapporto, tale causa avrà carattere pregiudicante rispetto a quella alimentare che dovrà essere sospesa in attesa della definizione della prima ex art. 295 c.p.c.

Diversamente, se la causa pregiudicante è pendente dinanzi al medesimo ufficio giudiziario si realizzerà il simultaneus processus attraverso il meccanismo della riunione.

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