Provvedimento di sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c.InquadramentoGli artt. 433 ss. c.c., disciplinano gli alimenti e la relativa obbligazione, volta a prestare i mezzi di sostentamento necessari a consentire alla persona una vita dignitosa. L'obbligazione alla prestazione degli alimenti ha natura legale e trova fondamento nella solidarietà familiare, nell'esigenza di aiuto e soccorso, che esiste, o dovrebbe esistere, tra i membri della famiglia, in ipotesi in cui gli stessi vengano a trovarsi in stato di bisogno (cfr. Ravot, Alimenti, in ilfamiliarista.it). Pertanto, se è contestato in altro giudizio pendente di fronte ad un diverso ufficio giudiziario il rapporto di parentela, il giudizio sugli alimenti dovrà essere sospeso ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione della controversia c.d. pregiudicante. FormulaIL GIUDICE sciogliendo la riserva assunta all'udienza in data ...; rilevato che il Sig. ..., ha convenuto in giudizio il padre deducendo il proprio diritto agli alimenti nei confronti dello stesso, quale unico parente, in ragione del proprio stato di bisogno; considerato che, costituendosi in giudizio il convenuto ha dedotto in via pregiudiziale, che pende dinanzi al Tribunale di ..., causa avente ad oggetto il disconoscimento della paternità dell'attore da parte dello stesso; rilevato che il convenuto ha documentato la pendenza della suddetta controversia; ritenuto che tale causa abbia carattere pregiudicante ai sensi dell'art. 295 c.p.c., rispetto al presente giudizio poiché la sussistenza del rapporto di parentela tra le parti costituisce presupposto giuridico richiesto dall'art. 433 c.c., per la produzione dell'effetto giuridico richiesto dall'attore [1] ; P.T.M. visto l'art. 295 c.p.c., sospende il giudizio in attesa della definizione della controversia pregiudicante. Si comunichi. Luogo e data ... Firma Avv. ... 1. In generale, la sospensione necessaria del processo può essere disposta, a norma dell'art. 295 c.p.c., quando la decisione del medesimo «dipenda» dall'esito di altra causa, e cioè quando la pronuncia da prendersi in detta altra causa abbia portata pregiudiziale in senso stretto, ossia portata vincolante, con effetto di giudicato, all'interno della causa pregiudicata, con la conseguenza che la nozione di pregiudizialità ricorre solo quando una situazione sostanziale rappresenti fatto costitutivo o comunque elemento della fattispecie di un'altra situazione sostanziale, sicché occorre garantire uniformità di giudicati, perché la decisione del processo principale è idonea a definire in tutto o in parte il tema dibattuto (Cass. III, n. 27426/2009). CommentoGli artt. 433 ss. c.c., disciplinano gli alimenti e la relativa obbligazione, volta a prestare i mezzi di sostentamento necessari a consentire alla persona una vita dignitosa. L'obbligazione alla prestazione degli alimenti ha natura legale e trova fondamento nella solidarietà familiare, nell'esigenza di aiuto e soccorso, che esiste, o dovrebbe esistere, tra i membri della famiglia, in ipotesi in cui gli stessi vengano a trovarsi in stato di bisogno (cfr. Ravot, Alimenti, in ilfamiliarista.it). Pertanto, il rapporto di parentela tra le parti costituisce un presupposto giuridico affinché venga accolta la domanda dell'alimentando. Ne deriva che, se è contestato in altro giudizio già pendente dinanzi ad altro Tribunale detto rapporto, la causa avrà carattere pregiudicante rispetto a quella alimentare che dovrà essere sospesa in attesa della definizione della prima ex art. 295 c.p.c. Diversamente, se la causa pregiudicante pende dinanzi al medesimo ufficio giudiziario si realizzerà il simultaneus processus attraverso il meccanismo della riunione. Il provvedimento mediante il quale il Giudice dispone la sospensione del processo (e non anche quello con cui disattende la relativa istanza) è impugnabile mediante regolamento necessario di competenza di fronte alla Corte di Cassazione. |