Atto di citazione per ottenere il riconoscimento degli alimenti con specifico riferimento al profilo della competenza

Andrea Conti

Inquadramento

La parte può convenire in giudizio la controparte avanti all'Autorità Giurisdizionale competente ai sensi del Reg. (CE) n. 4/2009 al fine di ottenere una pronuncia in tema di obbligazioni alimentari.

Formula

TRIBUNALE ORDINARIO DI ...., [1]

ATTO DI CITAZIONE EX ARTT. 433 E 436 C.C.[2]

Il Sig. ...., nato a ...., il ...., residente in ...., via ...., C.F. ...., rappresentato e difeso dall'Avv. ...., del Foro di ...., C.F. ...., (il quale dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni relative al procedimento in oggetto al numero di fax ....) presso il cui studio in ...., via ...., è elettivamente domiciliato, come da procura allegata al presente atto

- attore -

CONTRO

la Sig.ra ...., nata a ...., il ...., residente in ...., via ...., C.F. .....

- convenuto -

FATTO

– il Sig. ...., parte attrice, e la Sig.ra .... sono legati da .... [3];

– l'odierno attore non è in grado di espletare attività lavorativa in quanto:

....;

....;

....;

– l'odierno attore si trova in stato di assoluto bisogno, in quanto egli ha come unico reddito ...., insufficiente per le spese mediche e per il proprio dignitoso sostentamento;

– il Sig. .... non possiede beni, mobili o immobili, da cui poter trarre fonti di sostentamento;

– la Sig.ra ...., in qualità di .... dell'odierno attore, vanta una buona posizione economica e lavorativa in quanto:

....;

....;

....;

– inoltre, l'odierna convenuta è proprietaria dei seguenti beni mobili e immobili:

....;

....;

....;

– l'odierna convenuta vive unitamente alla propria famiglia, composta da:

....;

....;

....;

– il Sig. ...., anche per mezzo della scrivente difesa, ha tentato di ottenere la corresponsione degli alimenti in via stragiudiziale;

– stante il rifiuto della Sig.ra ...., l'odierno attore si vede costretto ad agire giudizialmente al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto alimentare.

DIRITTO

Con il presente atto, si vuole dimostrare e provare che la Sig.ra ...., qui convenuta, nella sua qualità di ...., è tenuta a prestare gli alimenti a favore dell'odierno attore.

Sulla sussistenza dello stato di bisogno del Sig. ....,

....;

....;

.....

Sulla incapacità economica del Sig. ....,

....;

....;

.....

Sulla sussistenza dell'obbligo in capo alla Sig.ra ....,

....;

....;

.....

Sulla capacità economica della Sig.ra ....,

....;

....;

.....

Sulla sussistenza della competenza dell'Autorità Giurisdizionale adita:

Sussiste la competenza dell'Autorità Giurisdizionale adita in forza di quanto dispone l'art. 3, § 1, lett. ...., Reg. (CE) n. 4/2009 laddove dispone che “ .... ” [4] in quanto:

....;

....;

.....

La controversia oggetto del presente giudizio rientra nell'ambito di applicazione del Reg. (CE) n. 4/2009 nella misura in cui il concetto di obbligazione alimentare ricomprende le obbligazioni che, a prescindere dalla denominazione utilizzata, hanno la propria fonte nella legge o in un provvedimento giudiziale e si connotano per la prevalenza dello scopo di sostentamento, il quale presiede alla determinazione dell'ammontare della relativa prestazione in base a parametri correlati ai bisogni del creditore ed alle condizione economiche del debitore, indipendentemente dalle diverse modalità di esecuzione della prestazione che ne costituisce l'oggetto. Pertanto, la richiesta di alimenti di cui agli artt. 433 ss. c.c. non può che essere ricompresa nell'ambito di applicazione oggettivo della normativa comunitaria richiamata considerando la funzione assistenziale propria degli alimenti e che .... [5].

Tutto ciò premesso,

il Sig. .... ut supra rappresentato, difeso e domiciliato

CITA

la Sig.ra ...., nata a ...., il ...., residente in ...., via ...., C.F. ...., a comparire dinanzi a codesto Tribunale all'udienza del ...., ora di rito, con invito a costituirsi in cancelleria nel termine di sessanta giorni prima dell'udienza, ai sensi dell'art. 163 c.p.c., comma 3, n. 7, nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., con espressa avvertenza che, in mancanza di tempestiva e rituale costituzione, incorrerà nelle preclusioni e decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., ovvero, in caso di mancata costituzione, si procederà in sua contumacia, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi dinanzi al Tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 86 c.p.c. o da leggi speciali e che, sussistendone i presupposti, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni altra difesa, eccezione o deduzione:

in via principale nel merito:

dichiarare l'obbligo della Sig.ra ...., nata a ...., il ...., residente in ...., via ...., C.F. ...., nella sua qualità di ...., di prestare gli alimenti a favore del Sig. ...., nato a ...., il ...., residente in ...., via ...., C.F. ...., nella misura pari ad Euro ...., mensili, ovvero nella diversa, maggiore o minor somma, che risulterà di giustizia.

IN OGNI CASO:

considerata l'urgente necessità dell'istante, ordinare un assegno in via provvisoria, ai sensi dell'art. 446 c.c., ponendolo a carico della Sig.ra ...., nata a ...., il ...., residente in ...., via ...., C.F. ...., nella misura pari ad Euro ...., mensili, ovvero nella diversa, maggiore o minor somma, che risulterà di giustizia.

IN OGNI CASO:

con vittoria di spese e compensi come da d.m. n. 55/2014.

IN VIA ISTRUTTORIA:

....;

....;

.....

Ai sensi dell'art. 13, d.P.R. n. 115/2002 e successive modificazioni si dichiara che il valore della presente controversia è di Euro .... e che pertanto verrà versato un contributo unificato di Euro .....

Si produce, oltre all'originale della procura alle liti, copia dei seguenti documenti:

1. stato di famiglia dell'attore;

2. copia dichiarazione dei redditi dell'attore;

3. certificato di residenza dell'attore;

4. certificato di residenza del convenuto;

5. .... [6].

Luogo e data ....

Firma Avv. ....

PROCURA

Io sottoscritto ...., nato a ...., il .... e residente a ...., via ...., n. ...., C.F. .... delego l'Avv. .... con studio a ...., via ...., n. ...., presso il quale eleggo domicilio, per essere rappresentato e difeso nel presente giudizio, in ogni fase e grado del processo, compreso quello di esecuzione, conferendogli ogni più ampio potere incluso quello di transigere e conciliare, riscuotere e quietanzare, rinunciare agli atti e farsi sostituire. Dichiaro di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13, d.lgs. n. 196/2003 ed autorizzo il trattamento dei relativi dati per le finalità di cui al presente mandato. Dichiaro di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, comma 3, d.lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20, d.lgs. n. 28/2010, come da specifico atto separato. Dichiaro, altresì, di essere stato informato della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 2, d.l. n. 132/2014, convertito in l. n. 162/2014. Dichiaro altresì di essere stato informato delle caratteristiche e del grado di complessità dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative ed ipotesi di soluzione, della prevedibile durata del processo, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico; altresì, dichiaro di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale. Sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa. Dichiaro infine di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 Reg. UE n. 2016/679 (G.D.P.R.) e dell'art. 13, d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e presto il consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito. Prendo atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità dell'incarico conferito.

Luogo e data ....

Firma ....

Per autentica della sottoscrizione ....

Firma Avv. ....

[1]La formula è pensata per un atto da presentare all'Autorità Giurisdizionale italiana. Tuttavia, stante il carattere transnazionale del regolamento, l'atto potrà – con gli opportuni accorgimenti linguistici, di procedura e di individuazione dell'Autorità Competente – essere presentato avanti ad Autorità Giurisdizionali di altri Stati membri eventualmente competenti.

[2]Si è scelto di proporre un atto di citazione in materia di alimenti. Tuttavia, occorre ricordare che la nozione di alimenti, ai fini del Reg. (CE) n. 4/2009 ricomprende le obbligazioni che, a prescindere dalla denominazione utilizzata, hanno la propria fonte nella legge o in un provvedimento giudiziale e si connota per la prevalenza dello scopo di sostentamento, che presiede alla determinazione dell'ammontare della relativa prestazione in base a parametri correlati ai bisogni del creditore ed alle condizione economiche del debitore, indipendentemente dalle diverse modalità di esecuzione della prestazione che ne costituisce l'oggetto. Pertanto, il concetto di alimenti di cui al Reg. (CE) n. 4/2009 non coincide esclusivamente, nel nostro Paese, con l'istituto degli alimenti di cui agli artt. 433 ss. c.c., ma ricomprende anche, a titolo esemplificativo, l'assegno di divorzio, le prestazioni exartt. 5-9, l. n. 898/1970 e le obbligazioni di mantenimento tra coniugi.

[3]Occorre indicare il tipo di relazione personale che lega le parti del giudizio.

[4]Appare opportuno indicare con precisione la norma in forza della quale si ritiene sussistente la giurisdizione dell'Autorità Giurisdizionale adita.

[5]È possibile aggiungere altre argomentazioni che sostengono la tesi per cui la controversia oggetto del giudizio rientra nell'ambito di applicazione del Reg. (CE) n. 4/2009. Sarà anche opportuno precisare – con puntuali richiami alla parte in fatto dell'atto – che l'obbligazione alimentare deriva da un rapporto di famiglia, parentela, matrimonio o affinità (cfr. art. 1, § 1, Reg. (CE) n. 4/2009).

[6]Deve essere indicata l'ulteriore documentazione utile e rilevante che si intende produrre.

Commento

Il Reg. (CE) n. 4/2009 detta al Capo II i criteri di competenza che possono essere utilizzati al fine di individuare l'Autorità Giurisdizionale competente a decidere nel merito una controversia in materia di obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, parentela, matrimonio o affinità.

In via preliminare, occorre precisare che la nozione di Autorità Giurisdizionale comprende anche le Autorità amministrative degli Stati membri competenti in materia di obbligazioni alimentari purché garantisca l'imparzialità e il diritto di audizione delle parti e purché le decisioni che prendono ai sensi della legge dello Stato membro possano formare oggetto di ricorso e di riesame dinanzi ad una Autorità Giurisdizionale e abbiano forza ed effetto equivalenti a quelli di una decisione dell'Autorità Giurisdizionale nella stessa materia (art. 2, § 2, Reg. (CE) n. 4/2009).

L'art. 3 Reg. (CE) n. 4/2009 prevede una serie di fori concorrenti posti su un piano di perfetta uguaglianza ed alternatività l'uno rispetto all'altro.

In forza di tale norma risultano competenti l'Autorità Giurisdizionale del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente (lett. a) (sul punto si veda CGUE, sez. III, 1 agosto 2022, caso MPA c. LCDNMT, C-501/20, secondo cui ai fini della determinazione della residenza abituale, ai sensi di tali disposizioni, non è idonea a costituire un elemento determinante la qualità di agenti contrattuali dell'Unione europea dei coniugi di cui trattasi, con sede di servizio in una delegazione di quest'ultima presso uno Stato terzo e rispetto ai quali si afferma che godono dello status diplomatico in detto Stato terzo), oppure del luogo in cui il creditore risiede abitualmente (lett. b), o quella competente secondo la legge del foro a conoscere un'azione relativa allo stato delle persone qualora la domanda relativa all'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti (lett. c), oppure quella competente secondo la legge del foro a conoscere un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa all'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti (lett. d). Per qualificare la domanda come accessoria si deve considerare, non la materia della domanda principale, bensì l'oggetto della domanda accessoria tenendo conto della natura dei diritti da tutelare (CGCE, 6 marzo 1980, caso De Cavel, C-120/79). A tal fine occorre ricordare che l'art. 3, § 1, lett. c) e d), Reg. (CE) n. 4/2009 dev'essere interpretato nel senso che, in pendenza di due procedimenti uno riguardante la separazione o lo scioglimento del vincolo coniugale tra i genitori di un figlio minore e l'altro relativo alla responsabilità genitoriale riguardante detto figlio, una domanda relativa a un'obbligazione alimentare deve essere considerata come un'azione accessoria all'azione relativa alla responsabilità genitoriale (CGUE 16 luglio 2015, caso A. c. B., C-184/14; Cass. S.U., n. 27091/2017; Cass. S.U., n. 2276/2016; Cass. S.U., n. 30903/2022 e Trib. Milano IX, 10 gennaio 2019).

Tali norme sulla competenza si applicano anche se il convenuto risiede al di fuori dell'Unione Europea (Trib. Novara 16 maggio 2019). Non assume rilevanza il fatto che le parti siano cittadini di Stati terzi. La residenza abituale è titolo sufficiente a radicare la giurisdizione, indipendentemente dalla cittadinanza delle parti. L'individuazione della residenza abituale come criterio di giurisdizione risponde alla preferenza per un titolo di giurisdizione che esprima un collegamento di tipo personale tra un determinato Stato e la fattispecie e che, allo stesso tempo, sia meno esposto, essendo legato alla rilevazione di indici fattuali, ad alterazioni fittizie o simulate con obiettivi di forum shopping (Villata, Obblighi alimentari e rapporti di famiglia secondo il regolamento n. 4/2009, in Riv. dir. int., 2011, 746).

La residenza abituale può essere definita come il luogo in cui l'interessato ha fissato, con voluto carattere di stabilità, il centro permanente o abituale dei propri interessi, fermo restando che, ai fini della determinazione del luogo di residenza abituale, occorre tenere conto di tutti gli elementi di fatto che contribuiscono alla sua costituzione (CGUE 22 dicembre 2010, caso Mercredi, C-497/10; CGCE 2 aprile 2009, caso A., C-523/07; Tribunale di primo grado 25 ottobre 2005, caso Herrero Romeu, T298/02). Ciò impone ai giudici una valutazione globale della situazione della persona di cui bisogna accertare la residenza al fine di verificare l'effettiva integrazione di un individuo in un determinato ambiente sociale e familiare.

I criteri di competenza possono essere regolati anche dalla scelta del foro ad opera delle parti, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 4 Reg. (CE) n. 4/2009.

L'art. 6 Reg. (CE) n. 4/2009 prevede che se nessuna Autorità Giurisdizionale risulta competente alla luce dei criteri indicati negli artt. 3-5 Reg. (CE) n. 4/2009 e delle norme contenute nella Convenzione di Lugano del 2007, si dovrà ritenere competente l'Autorità Giurisdizionale dello Stato membro di cittadinanza comune. Si tratta di una regola di competenza residua.

Anche l'art. 7, § 1, Reg. (CE) n. 4/2009 contiene una norma di competenza di applicazione residuale ed eccezionale, prevedendo un forum necessitatis. Infatti, nel caso in cui non vi sia alcuna Autorità Giurisdizionale competente a norma degli artt. 3-6 Reg. (CE) n. 4/2009, allora, in casi eccezionali, le Autorità Giurisdizionali di uno Stato membro possono conoscere della controversia, ma solo se il procedimento non può ragionevolmente essere intentato o svolto o si rivela impossibile in uno Stato terzo con il quale la controversia ha uno stretto collegamento. Tale criterio opera solo se la controversia presenti un collegamento sufficiente con lo Stato membro dell'Autorità Giurisdizionale adita (art. 7, § 2, Reg. (CE) n. 4/2009).

L'esercizio della giurisdizione in base al forum necessitatis è subordinato a condizioni rigide. Innanzitutto, occorre una valutazione dell'impossibilità che il processo sia iniziato o svolto in uno Stato con cui vi è uno stretto collegamento oppure dell'irragionevolezza che si svolga in quello Stato. Tale condizione dovrà essere verificata con riferimento a ciascuno Stato con cui la controversia in materia alimentare presenta un collegamento sufficiente (Pocar, La disciplina comunitaria della giurisdizione in tema di alimenti: il regolamento 4/2009, in Aa.Vv., Le nuove competenze comunitarie. Obbligazioni alimentari e successioni, a cura di Baruffi, Cafari Panico, Padova, 2009, 13-14). Le espressioni utilizzate lasciano, tuttavia, ampio margine di apprezzamento alle autorità competenti, ma è lo stesso Reg. (CE) n. 4/2009 che, al considerando 16, indica come esempi di casi in cui è invocabile il criterio di competenza di cui all'art. 7 Reg. (CE) n. 4/2009, la presenza di una guerra civile oppure circostanze in forza delle quali non ci si possa ragionevolmente aspettare che il richiedente introduca o prosegua un procedimento in tale Stato. Pertanto, si deve trattare di situazioni effettivamente straordinarie.

Nel concetto di irragionevolezza, che giustifica l'invocazione del forum necessitatis, deve essere ricompresa l'ipotesi di una situazione destinata a risolversi in un sostanziale diniego di giustizia (Franzina, Sul forum necessitatis nello spazio giudiziario europeo, in Riv. dir. int., 2009, 1128). Per la giurisprudenza è possibile ritenere, in casi eccezionali, che un procedimento non possa ragionevolmente essere intentato o svolto in uno Stato terzo, se, al termine di un'analisi circostanziata degli elementi addotti in ciascun caso di specie, l'accesso alla giustizia in tale Stato terzo sia, in diritto o in fatto, ostacolato, in particolare mediante l'applicazione di condizioni procedurali discriminatorie o contrarie alle garanzie fondamentali dell'equo processo, senza che occorra che la parte che si voglia avvalere dell'art. 7 Reg. (CE) 4/2009 sia tenuta a dimostrare di aver intentato, o cercato di intentare, invano tale procedimento dinanzi ai Giudici del medesimo Stato terzo (CGUE, sez. III, 1 agosto 2022, caso MPA c. LCDNMT, C-501/20).

Al fine dell'applicazione del criterio di competenza disciplinato dall'art. 7 Reg. (CE) 4/2009 occorre che la controversia presenti un collegamento sufficiente con lo Stato membro la cui Autorità Giudiziaria è stata adita (cfr. Pocar, La disciplina comunitaria della giurisdizione in tema di alimenti: il regolamento 4/2009, cit., 14, secondo cui al fine della sussistenza di tale forma di collegamento “potrebbe bastare [...] la cittadinanza di una delle parti, oppure, tenuto conto dell'interesse che uno Stato può avere a recuperare gli alimenti di cui è creditore una persona che altrimenti dovrebbe essere affidata all'assistenza pubblica con conseguente esborso per l'erario, anche la semplice presenza di tale persona sul territorio, pur se questa non costituisca residenza abituale. Dato inoltre che il forum necessitatis appare preordinato a proteggere soprattutto l'attore [...] anche l'interesse dell'alimentando, anche e soprattutto quando sia minore di età, potrà essere tenuto presente nel valutare la sufficienza del collegamento con lo Stato ai fini dell'esercizio della giurisdizione”. Sul punto si veda anche CGUE, sez. III, 1 agosto 2022, caso MPA c. LCDNMT, C-501/20 secondo cui la cittadinanza rappresenta una forma di collegamento sufficiente).

L'art. 7 Reg. (CE) n. 4/2009 rappresenta un forte elemento di novità nell'ambito dei regolamenti in materia di cooperazione giudiziaria civile, normalmente caratterizzati da un'articolazione abbastanza rigida dei criteri di giurisdizione, in cui non c'è spazio per valutazioni discrezionali del Giudice (Pancaldi, La disciplina processualcivilistica delle obbligazioni alimentari alla luce del nuovo regolamento Ce n. 4 del 2009, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2010, 1366).

Da ultimo, occorre ricordare, alla luce di quanto dispone l'art. 10 Reg. (CE) n. 4/2009, che l'Autorità Giurisdizionale investita di una controversia in materia alimentare potrà dichiarare anche d'ufficio la propria incompetenza. Inoltre, se il convenuto ha la propria residenza abituale nel territorio di uno Stato diverso dallo Stato membro in cui l'azione è proposta, l'Autorità Giurisdizionale adita, in caso di mancata comparizione del convenuto, dovrà sospendere il procedimento al fine di accertare se il convenuto sia stato messo nelle condizioni di ricevere la domanda in tempo utile a consentirgli di presentare le proprie difese e se siano stati effettuati tutti gli adempimenti in tal senso (art. 11, § 1, Reg. (CE) n. 4/2009).

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