Comparsa di costituzione e risposta nell'interesse del creditore

Andrea Conti

Inquadramento

Il creditore di un'obbligazione alimentare non può essere convenuto in un giudizio volto ad ottenere la modifica della decisione o una nuova decisione in uno Stato membro diverso da quello in cui il creditore dell'obbligazione alimentare risiede abitualmente e in cui è stata emessa la decisione.

Formula

AUTORITÀ GIURISDIZIONALE DI ... [1]

Nel procedimento R.G. n. ..., Dott. ..., promosso dal:

Sig. ..., rappresentato e difeso dall'Avv. ...,

- attore -

CONTRO

la Sig.ra ..., nata a ..., il ..., residente in ..., via ..., C.F. ..., rappresentata e difesa dall'Avv. ..., del Foro di ..., C.F. ..., (il quale dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni relative al procedimento in oggetto al numero di fax ... ) presso il cui studio in ..., via ..., è elettivamente domiciliata, come da procura allegata al presente atto.

- convenuta -

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

NELL'INTERESSE DELLA CONVENUTA [2]

PREMESSO CHE

con atto di citazione, notificato in data ..., il Sig. ... chiedeva, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. ..., di ....

Con il presente atto si costituisce in giudizio la Sig.ra ..., ut supra meglio identificata, rappresentata e difesa.

IN FATTO

- in data ..., l'Autorità Giurisdizionale di ..., ad esito della controversia tra il Sig. ..., odierno attore, e la Sig.ra ..., odierna convenuta, stabiliva che:

a) ...;

b) ...;

c) ....

- La Sig.ra ... risiede abitualmente nello Stato di ...;

- ...;

- ....

DIRITTO

Con la presente memoria di costituzione la Sig.ra ... intende dimostrare la completa infondatezza della domanda di parte attrice.

A) Sull'applicabilità del Reg. (CE) n. 4/2009:

La controversia in oggetto rientra nell'ambito di applicazione del Reg. (CE) n. 4/2009 nella misura in cui il concetto di obbligazione alimentare ricomprende le obbligazione che, a prescindere dalla denominazione utilizzata, hanno la propria fonte nella legge o in un provvedimento giudiziale e si connotano per la prevalenza dello scopo di sostentamento, il quale presiede alla determinazione dell'ammontare della relativa prestazione in base a parametri correlati ai bisogni del creditore ed alle condizione economiche del debitore, indipendentemente dalle diverse modalità di esecuzione della prestazione che ne costituisce l'oggetto. Pertanto, la richiesta formulata da parte attrice non può che essere ricompresa nell'ambito di applicazione oggettivo della normativa comunitaria richiamata considerando la funzione assistenziale propria degli alimenti e che ... [3].

B) Sull'applicabilità dell'art. 8 Reg. (CE) n. 4/2009:

Chiarita l'applicabilità del Reg. (CE) n. 4/2009, si ritiene, in via preliminare, che non sussista la competenza dell'Autorità Giurisdizionale adita.

In particolare, l'art. 8, § 1, Reg. (CE) n. 4/2009 prevede che “qualora sia emessa una decisione in uno Stato membro in cui il creditore risiede abitualmente, il debitore non può promuovere un'azione per modificare la decisione o ottenere una decisione nuova in un altro Stato membro, fintantoché il creditore continui a risiedere abitualmente nello Stato in cui è stata emessa la decisione”. Tale norma risulta applicabile al caso in esame poiché:

- l'Autorità Giurisdizionale di ... ha emesso una decisione in materia alimentare tra le parti;

- la Sig.ra ... è creditrice dell'obbligazione alimentare e risiedeva abitualmente nello Stato di ..., ove ha sede l'Autorità Giurisdizionale che ha emesso la decisione;

- la Sig.ra ... continua a risiedere abitualmente nello Stato di ...;

- non ricorre alcuna delle condizioni di cui all'art. 8, § 2, Reg. (CE) n. 4/2009.

Pertanto, l'azione promossa dal debitore dell'obbligazione alimentare deve essere dichiarata improcedibile.

C) Sulla insussistenza della pretesa vantata da parte attrice:

Nella non voluta e non creduta ipotesi in cui l'Ill.ma Autorità Giurisdizionale adita si ritenesse competente, le domande formulate da parte attrice devono essere rigettate in quanto infondate in fatto ed in diritto.

In particolare,

1) ...;

2) ...;

3) ....

Tutto ciò premesso, la Sig.ra ..., ut supra rappresentata, difesa e domiciliata, si costituisce nel procedimento in epigrafe e rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Autorità Giurisdizionale adita, respinta ogni altra difesa, eccezione o deduzione:

in via preliminare:

dichiarare, in forza di quanto dispone l'art. 8 Reg. (CE) n. 4/2009 per le ragioni meglio indicate in narrativa, l'improcedibilità della domanda formulata dal Sig. ....

in via principale:

...;

... [4].

In ogni caso:

con vittoria di spese e compensi come da d.m. n. 55/2014;

In via istruttoria:

...;

...;

....

Si produce, oltre all'originale della procura alle liti, copia dei seguenti documenti:

1. copia decisione emessa dall'Autorità Giurisdizionale di ....

2. stato di famiglia dell'attore;

3. copia dichiarazione dei redditi dell'attore;

4. certificato di residenza dell'attore;

5. certificato di residenza del convenuto;

6. ... [5].

Luogo e data

Firma Avv.

PROCURA

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento l'Avv. ..., conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge ed eleggendo domicilio presso lo studio del medesimo in ... via ....

Luogo e data

Firma

Per autentica sottoscrizione

Firma Avv.

1. Si tratta dell'Autorità Giurisdizionale (diversa da quella che ha originariamente deciso la controversia e da quella dello Stato in cui il creditore dell'obbligazione alimentare risiede abitualmente) che il debitore dell'obbligazione alimentare ha adito al fine di ottenere la modifica o una nuova decisione sull'obbligazione alimentare.

2. La formula è strutturata come un modello utilizzabile avanti alle Autorità Giurisdizionali italiane. Tuttavia, stante il carattere transnazionale del regolamento, tale modello di atto potrà – con gli opportuni accorgimenti linguistici, di procedura e di individuazione dell'Autorità Competente – essere utilizzato anche avanti all'Autorità Giurisdizionale di altri Stati membri eventualmente competenti.

3. È possibile aggiungere altre argomentazioni che sostengono la tesi per cui la controversia oggetto del giudizio rientri nell'ambito di applicazione del Reg. (CE) n. 4/2009.

4. Potranno essere rassegnate le conclusioni necessaria a decidere la causa nel merito nell'ipotesi in cui l'Autorità Giurisdizionale procedente si ritenesse competente. Potranno anche essere formulate richieste in via subordinata o in via riconvenzionale.

5. Deve essere indicata l'ulteriore documentazione utile e rilevante che si intende produrre.

Commento

L'art. 8, § 1, Reg. (CE) n. 4/2009, rubricato “limitazione dell'azione”, disciplina l'individuazione della competenza in merito alle domande di revisione del credito alimentare.

Infatti, qualora una decisione sia stata emessa in uno Stato membro in cui il creditore ha residenza abituale, il debitore non può agire avanti ad una Autorità Giurisdizionale di un altro Stato membro per chiedere la modifica della decisione o una nuova decisione. Tale divieto permane finché il creditore continui a risiedere abitualmente nello Stato membro che ha emesso la decisione.

Si tratta di una restrizione imposta al debitore di alimenti che voglia chiedere una modifica della decisione e fondata sul principio della perpetuatio iurisdictionis.

Il divieto, ai sensi dell'art. 8, § 2, Reg. (CE) n. 4/2009, non trova applicazione se le parti hanno provveduto ad eleggere un foro competente ex art. 4 Reg. (CE) n. 4/2009 (lett. a) e nelle ipotesi in cui la giurisdizione si è cristallizzata per effetto della costituzione in giudizio del convenuto ai sensi di quanto dispone l'art. 5 Reg. (CE) n. 4/2009 (lett. b). In altre parole, la limitazione dell'azione prevista dal Regolamento comunitario non trova applicazione nei casi di proroga espressa e tacita della giurisdizione.

Inoltre, il divieto non opera se l'Autorità competente dello Stato di origine contraente della Convenzione Aja del 2007 (Convenzione sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli ed altri membri della famiglia) non possa o rifiuti di esercitare la competenza a modificare la decisione o a emetterne una nuova (art. 8, § 2, lett. c, Reg. (CE) n. 4/2009). Si tratta del caso, poco probabile, di uno Stato che non preveda come criteri di giurisdizione la residenza abituale del creditore e che abbia fondato in origine la propria giurisdizione su un collegamento che sia in seguito venuto a mancare.

Infine, la perpetuatio iurisdictionis non opera qualora la decisione emessa nello Stato di origine contraente della Convenzione Aja del 2007 non possa essere riconosciuta o dichiarata esecutiva nello Stato membro in cui è stata proposta l'azione da parte del convenuto (art. 8, § 2, lett. d, Reg. (CE) n. 4/2009).

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