Istanza di sospensione per connessioneInquadramentoSe risultano pendenti più controversie in materia alimentare tra le medesime parti avanti ad Autorità Giurisdizionali differenti, una delle parti può fare istanza affinché l'Autorità Giurisdizionale successivamente adita sospenda il procedimento e dichiari la propria incompetenza. Ciò è possibile solo a condizione che l'Autorità Giurisdizionale preventivamente adita risulti competente a conoscere nel merito le controversie in materia alimentare e sia possibile la riunione dei procedimenti secondo la legge nazionale. FormulaAUTORITÀ GIURISDIZIONALE DI .... Nel procedimento R.G. n. ...., Dott. ...., promosso da: Sig.ra ...., rappresentata e difesa dall'Avv. ...., - attrice - CONTRO il Sig. ...., rappresentato e difeso dall'Avv. ...., - convenuto - ISTANZA DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 13 REG. (CE) N. 4/2009[1] Il Sig. ...., nato a ...., il ...., residente in ...., via ...., C.F. ...., rappresentato e difeso dall'Avv. ...., del Foro di ...., come da procura in atti [2] PREMESSO CHE – in data ...., il Sig. ...., proponeva azione giudiziale avanti all'Autorità Giurisdizionale di ...., convenendo in giudizio la Sig.ra ...., al fine di: ....; ....; ....; – successivamente, in data ...., la Sig.ra .... adiva codesta Autorità Giurisdizionale al fine di: ....; ....; ....; – le due controversie risultano connesse nella misura in cui presentano uno stretto legame tale da rendere opportune trattazione e decisione uniche per evitare tra loro soluzioni incompatibili. Infatti, ....; ....; ....; – l'Autorità Giurisdizionale di ...., quale Giudice preventivamente adito, risulta competente a decidere le controversie tra le parti soprarichiamate nel merito in quanto: ....; ....; ....; – la legge nazionale dell'Autorità Giurisdizionale di ...., quale Giudice preventivamente adito, consente la riunione dei procedimenti, posto che: ....; ....; .... [3]; – appare evidente la necessità, alla luce di quanto dispone l'art. 13 Reg. (CE) n. 4/2009[4], di sospendere il procedimento iniziata successivamente. Tutto ciò premesso, il Sig. ...., ut supra rappresentato, difeso e domiciliato CHIEDE che l'Ill.ma Autorità Giurisdizionale adita voglia, contrariis reiectis: – sospendere il procedimento R.G. n. .... / .... pendente avanti a Codesta Autorità Giurisdizionale, ai sensi di quanto dispone dell'art. 13 Reg. (CE) n. 4/2009; – dichiarare la propria incompetenza a favore dell'Autorità Giurisdizionale di ...., preventivamente adita, ai sensi di quanto dispone dell'art. 13 Reg. (CE) n. 4/2009. Si produce, oltre all'originale della procura alle liti, copia dei seguenti documenti: 1. atto introduttivo del primo giudizio; 2. atto introduttivo del secondo giudizio; 3. legge nazionale dell'Autorità Giurisdizionale preventivamente adita e sua traduzione giurata; 4. .... [5]. Luogo e data .... Firma Avv. .... [1]La formula è strutturata come un modello utilizzabile avanti alle Autorità Giurisdizionali italiane. Tuttavia, stante il carattere transnazionale del regolamento, tale modello di atto potrà – con gli opportuni accorgimenti linguistici, di procedura e di individuazione dell'Autorità Competente – essere utilizzato anche avanti all'Autorità Giurisdizionale di altri Stati membri eventualmente competenti. [2]Se l'istante si è già costituito nel procedimento di cui si chiede la sospensione sarà sufficiente indicare gli estremi dell'atto ove poter reperire la procura alle liti. L'istanza di sospensione potrà anche essere il primo atto di parte. In tal caso dovranno essere indicate le generalità della parte e del suo difensore. [3]Devono essere indicati gli estremi normativi della legge nazionale dell'Autorità Giurisdizionale preventivamente adita da cui si evinca la possibilità di riunione dei procedimenti. Risulta necessario anche allegare copia della legislazione nazionale invocata e la sua traduzione giurata. [4]Appare opportuno anche precisare le ragioni in forza delle quali il Reg. (CE) n. 4/2009 risulta applicabile al caso concreto. [5]Deve essere indicata l'ulteriore documentazione utile e rilevante che si intende produrre. CommentoL'art. 13 Reg. (CE) n. 4/2009 disciplina l'ipotesi di connessione tra procedimenti in materia di obbligazioni alimentari pendenti tra le medesime parti. L'analisi della norma impone di fare riferimento a quanto prevede l'art. 9 Reg. (CE) n. 4/2009, il quale prevede che l'Autorità Giurisdizionale può considerarsi adita dalla data in cui la domanda giudiziale – o un atto ad essa equivalente – è stata depositata presso l'Autorità Giurisdizionale, sempre che il ricorrente si sia attivato per avviare le procedure, previste dalla legge applicabile, necessarie per la notifica o la comunicazione dell'atto introduttivo del giudizio; oppure dalla data in cui l'Autorità incaricata della notificazione o della comunicazione abbia ricevuto l'atto introduttivo, qualora si tratti di un atto che debba essere notificato o comunicato prima di essere depositato presso l'Autorità Giurisdizionale, sempre che il ricorrente abbia attivato tutte le misure necessarie per depositare l'atto. Con particolare riferimento al nostro ordinamento, l'Autorità Giurisdizionale si considera adita dal momento del deposito del ricorso ovvero dal momento in cui l'atto viene notificato alla controparte. Si noti come la pendenza della controversia sia connessa alla diligenza della parte che intende iniziare il giudizio. Chiarito il momento a partire dal quale il giudizio può considerarsi pendente, possiamo analizzare la disciplina della connessione di cui all'art. 13 Reg. (CE) n. 4/2009. Innanzitutto, si devono considerare connesse, ai sensi di quanto dispone l'art. 13, § 3, Reg. (CE) n. 4/2009, le cause aventi tra di loro un legame così stretto da rendere opportuna una trattazione ed una decisione unica per evitare soluzioni tra loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente. Spetta, pertanto, all'Autorità procedente accertare, nei singoli casi, l'esistenza di uno stretto legame e compiere una valutazione prognostica sul rischio che vengano adottate sentenze contrastanti in grado di causare giudicati confliggenti. Pertanto, se risultano pendenti più controversie connesse in materia alimentare tra le medesime parti, l'Autorità Giurisdizionale adita successivamente potrà, su istanza di parte, sospendere il procedimento (art. 13, § 1, Reg. (CE) n. 4/2009). Contestualmente alla richiesta di sospensione, a norma di quanto dispone l'art. 13, § 2, Reg. (CE) n. 4/2009, è possibile richiedere che l'Autorità Giurisdizionale adita successivamente dichiari la propria incompetenza. In tal caso, l'istante dovrà dimostrare che le cause connesse sono pendenti in primo grado, che l'Autorità Giurisdizionale preventivamente adita sia competente a conoscere delle domande proposte e che la legge nazionale dell'Autorità Giurisdizionale preventivamente adita consenta la riunione dei procedimenti. Infine, va ricordato l'art. 12 Reg. (CE) n. 4/2009 in tema di litispendenza. Tale norma impone all'Autorità Giurisdizionale successivamente adita in relazione ad una domanda che ha il medesimo titolo ed il medesimo oggetto di una già proposta avanti ad una diversa Autorità Giurisdizionale, di sospendere d'ufficio il procedimento fino a quando non venga accertata la competenza dell'Autorità Giurisdizionale preventivamente adita. Una volta verificata la competenza, l'Autorità Giurisdizionale successivamente adita dichiarerà la propria incompetenza a favore dell'Autorità Giurisdizionale investiva per prima della controversia. L'art. 12 Reg. (CE) n. 4/2009 non contempla l'ipotesi di litispendenza con un giudice di uno Stato non membro dell'UE, né di uno Stato parte della Convenzione di Lugano. |