Istanza di sospensione dell'esecuzione per pendenza del riesame

Andrea Conti

Inquadramento

L'esecuzione della decisione in materia di obbligazioni alimentari in uno Stato membro diverso da quello in cui la stessa è stata pronunciata può essere sospesa, anche solo parzialmente, se l'Autorità Giurisdizionale dello Stato membro che ha emesso la sentenza è stata investita della richiesta di riesame ai sensi dell'art. 19, Reg. (CE) n. 4/2009.

Formula

AUTORITÀ GIURISDIZIONALE DI .... [1]

ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELLA DECISIONE STRANIERA EX ART. 21, § 3, REG. (CE) N. 4/2009[2]

Il Sig. ...., nato a ...., il ...., residente in ...., via ...., C.F. ...., rappresentato e difeso dall'Avv. ...., del Foro di ...., C.F. ...., (il quale dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni relative al procedimento in oggetto al numero di fax .... o alla casella di posta elettronica certificata ....) presso il cui studio in ...., via ...., è elettivamente domiciliato, come da procura allegata al presente atto;

PREMESSO CHE

– in data ...., la Sig.ra ...., proponeva azione giudiziale avanti all'Autorità Giurisdizionale di ...., convenendo in giudizio il Sig. ...., al fine di:

a) ....;

b) ....;

c) ....;

– in data ...., l'Autorità Giurisdizionale adita, a conclusione del procedimento, pronunciava provvedimento n. .... / .... con cui si disponeva che:

a) ....;

b) ....;

c) ....;

– il Sig. ...., odierno istante, risulta debitore dell'obbligazione alimentare nei confronti della Sig.ra ....;

– in data ...., il Sig. .... richiedeva, con atto ...., all'Autorità Giurisdizionale di .... di riesaminare, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 19, Reg. (CE) n. 4/2009, la decisione emessa in data ...., in quanto:

a) ....;

b) ....;

c) ....;

– attualmente, il procedimento ex art. 19, Reg. (CE) n. 4/2009 risulta pendente;

– la Sig.ra ...., in data, con atto ...., avviava l'esecuzione del provvedimento n. .... / .... emesso dall'Autorità Giurisdizionale di ....;

– il Sig. .... intende opporsi all'esecuzione avviata nei suoi confronti dato che risulta pendente il procedimento di riesame della decisione su cui si fonda l'esecuzione;

– l'opportunità della sospensione emerge dalle seguenti circostanze:

a) ....;

b) ....;

c) .....

Tutto ciò premesso, il Sig. ...., ut supra rappresentato, difeso e domiciliato

CHIEDE

che l'Ill.ma Autorità Giurisdizionale adita voglia sospendere l'esecuzione [3] del provvedimento n. .... / .... emesso dall'Autorità Giurisdizionale di ...., ai sensi dell'art. 21, § 3, primo periodo, Reg. (CE) n. 4/2009.

Si produce, oltre all'originale della procura alle liti, copia dei seguenti documenti:

1. provvedimento n. .... / ...., emesso in data .... dall'Autorità Giurisdizionale di ...., all'esito del procedimento R.G. n. .... / ....;

2. atto introduttivo del giudizio di riesame;

3. .... [4].

Luogo e data ....

Firma Avv. ....

PROCURA

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'Avv. ...., eleggendo domicilio nello studio dello stesso in ...., via .... e conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge.

Luogo e data ....

Firma ....

Per autentica della sottoscrizione ....

Firma Avv. ....

[1]L'Autorità Giurisdizionale competente per l'esecuzione della decisione straniera. In Italia, risultano competenti i Tribunali Ordinari secondo le norme contenute negli artt. 9 ss. c.p.c.

[2]La formula è strutturata come un modello utilizzabile avanti alle Autorità Giurisdizionali italiane. Tuttavia, stante il carattere transnazionale del regolamento, tale modello di atto potrà – con gli opportuni accorgimenti linguistici, di procedura e di individuazione dell'Autorità Competente – essere utilizzato anche avanti all'Autorità Giurisdizionale di altri Stati membri eventualmente competenti.

[3]L'istante potrebbe richiedere anche la sospensione parziale. In tal caso, occorrerà indicare di quale punto della sentenza si vuole impedire l'esecuzione.

[4]Deve essere indicata l'ulteriore documentazione utile e rilevante che si intende produrre.

Commento

Il Reg. (CE) n. 4/2009 disciplina, nel Capo IV, i meccanismi di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni straniere in materia di obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, parentela, matrimonio e affinità.

L'art. 16, Reg. (CE) n. 4/2009, introducendo la tematica del riconoscimento, precisa che esso segue un duplice regime. Infatti, la sezione 1 del Capo IV si occupa delle decisioni emesse in uno Stato membro vincolato dal Protocollo Aja del 23 novembre 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari; mentre, la sezione 2 del Capo IV individua le modalità con cui deve avvenire il riconoscimento delle decisioni emesse in uno Stato membro non vincolato dal Protocollo Aja (che attualmente sono il Regno Unito e la Danimarca).

Le procedura indicata in entrambe le sezioni riguarda sia le decisioni emesse da Autorità Giurisdizionali sia quelle emesse da Autorità amministrative degli Stati membri competenti in materia di obbligazioni alimentari purché offrano garanzie circa l'imparzialità e il diritto di audizione delle parti e purché le decisioni, che prendono ai sensi della legge dello Stato membro, possano formare oggetto di ricorso e di riesame dinanzi ad una Autorità Giurisdizionale e abbiano forza ed effetto equivalenti a quelli di una decisione dell'Autorità Giurisdizionale nella stessa materia (cfr. art. 2, § 2, Reg. (CE) n. 4/2009).

Inoltre, tali disposizioni si applicano, alla luce di quanto dispone l'art. 48, Reg. (CE) n. 4/2009, alle transazioni giudiziarie e agli atti pubblici esecutivi nello Stato membro d'origine, ossia nello Stato in cui la transazione è stata approvata o conclusa e l'atto pubblico redatto.

Con riferimento alle decisioni emesse in uno Stato membro vincolato dal Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007, il Reg. (CE) n. 4/2009 prevede l'abolizione della procedura di exequatur (art. 17, Reg. (CE) n. 4/2009). Pertanto, le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura e senza che sia possibile opporsi al riconoscimento.

Inoltre, le decisioni esecutive emesse in uno Stato membro lo sono anche negli altri Stati membri senza che sia necessaria alcuna dichiarazione che ne attesti l'esecutività. In altri termini, è possibile avvalersi di una decisione straniera come titolo esecutivo nazionale senza che sia necessaria alcuna procedura intermedia. La parte che intende richiedere l'esecuzione è semplicemente tenuta a fornire all'Autorità Giurisdizionale dello Stato in cui si chiede l'esecuzione la documentazione prevista dall'art. 20, Reg. (CE) n. 4/2009: la copia autentica della decisione; l'estratto della decisione rilasciato dall'Autorità Giurisdizionale che ha emesso la decisione secondo l'allegato I del Reg. (CE) n. 4/2009 (modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2015/228 della Commissione del 17 febbraio 2015 che sostituisce gli allegati da I a VII del Reg (CE) n. 4/2009); un documento che stabilisca, se necessario, lo stato degli arretrati e indichi la data in cui è stato effettuato il calcolo; la traslitterazione o la traduzione, se necessarie, dell'allegato I nella lingua ufficiale dello Stato di esecuzione.

L'esecutività della sentenza implica che le Autorità Giurisdizionali dello Stato di esecuzione possano assumere provvedimenti cautelari a tutela del credito alimentare previsti dal loro diritto nazionale (art. 18, Reg. (CE) n. 4/2009).

Occorre segnalare che l'art. 22, Reg. (CE) n. 4/2009 prescrive che il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione straniera in materia di obbligazione alimentare non implica in alcun modo il riconoscimento del rapporto di famiglia, parentela, matrimonio o affinità alla base dell'obbligazione alimentare che ha dato luogo alla decisione. Da ciò si evince il principio della scindibilità del rapporto alimentare rispetto a quello familiare: il riconoscimento e l'esecuzione di una sentenza possono essere concessi riguardo alla sola statuizione sugli alimenti, anche se il rapporto familiare sottostante non è riconoscibile secondo le norme dello Stato di esecuzione.

L'art. 22, Reg. (CE) n. 4/2009, benché collocato nella sezione dedicata al riconoscimento delle decisioni emesse in uno Stato membro vincolato dal Protocollo Aja del 23 novembre 2007, deve intendersi riferito a tutte le decisioni riconosciute in base al Reg. (CE) n. 4/2009.

Inoltre, devono essere richiamati anche l'art. 64, Reg. (CE) n. 4/2009 – in forza del quale, ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione, creditore dell'obbligazione alimentare deve essere considerato anche l'ente pubblico che agisce per conto di una persona a cui siano dovuti gli alimenti o al quale sia dovuto il rimborso di prestazioni erogate in luogo degli alimenti – e l'art. 42, Reg. (CE) n. 4/2009 – che prevede che in nessun caso una decisione straniera può formare oggetto di riesame nel merito nello Stato membro in cui sono richiesti il riconoscimento, l'esecutività o l'esecuzione –.

Descritti i principi generali che regolano il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari emesse in uno Stato membro vincolato dal Protocollo Aja del 23 novembre 2007, possiamo concentrarci sui casi in cui l'esecuzione può, o deve, essere concessa o negata, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 21, Reg. (CE) n. 4/2009.

Accanto all'ipotesi di diniego obbligatorio e facoltativo dell'esecuzione, si prevede che l'esecuzione della decisione straniera in materia di obbligazioni alimentari possa essere sospesa dall'Autorità Giurisdizionale dello Stato di esecuzione, ai sensi di quanto dispone l'art. 21, § 3, primo periodo, Reg. (CE) n. 4/2009, nel caso in cui risulti pendente, avanti all'Autorità Giurisdizionale che ha emesso la decisione, la richiesta di riesame di cui all'art. 19, Reg. (CE) n. 4/2009. In tali casi la sospensione è facoltativa.

La sospensione dell'esecuzione potrà anche essere parziale, riguardando solo alcuni capi del provvedimento straniero.

Il debitore dell'obbligazione alimentare, per ottenere la sospensione di cui all'art. 21, § 3, primo periodo, Reg. (CE) n. 4/2009, dovrà presentare apposita istanza all'Autorità Giurisdizionale competente per l'esecuzione della decisione straniera. Per quanto riguarda il nostro ordinamento, risultano competenti i Tribunali Ordinari secondo le norme di competenza dettate dal codice di procedura civile.

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