Istanza per ottenere il rifiuto del riconoscimento

Andrea Conti

Inquadramento

Il riconoscimento di una decisione in materia di obbligazioni alimentari derivanti dai rapporti di famiglia, parentela, matrimonio o affinità emessa dall'Autorità Giurisdizionale di uno Stato membro non vincolato dal Protocollo Aja del 23 novembre 2007 può essere contestato, anche in via incidentale.

Formula

AUTORITÀ GIURISDIZIONALE DI .... [1]

RICHIESTA DI RIFIUTO DEL RICONOSCIMENTO DI UNA DECISIONE STRANIERA EX ARTT. 23 E 24 REG. (CE) N. 4/2009 [2]

Il Sig. ...., nato a ...., il ...., residente in ...., via ...., C.F. ...., rappresentato e difeso dall'Avv. ...., del Foro di ...., C.F. ...., (il quale dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni relative al procedimento in oggetto al numero di fax .... o alla casella di posta elettronica certificata ....) presso il cui studio in ...., via ...., è elettivamente domiciliato, come da procura allegata al presente atto;

PREMESSO CHE

– la Sig.ra ...., con atto depositato in data ...., adiva l'Autorità Giurisdizionale di ...., esponendo che:

a) ....;

b) ....;

c) ....;

– la controversia è regolata dal Reg. (CE) n. 4/2009 in quanto la materia del contendere rientra nella nozione di obbligazione alimentare in quanto ....;

– in data ...., l'Autorità Giurisdizionale di .... emetteva un provvedimento n. .... / .... [3] con cui:

a) ....;

b) ....;

c) ....;

– nella motivazione del predetto provvedimento si legge che:

a) ....;

b) ....;

c) ....;

– l'Autorità Giurisdizionale che ha emesso il provvedimento richiamata si trova in uno Stato membro non vincolato dal Protocollo Aja del 23 novembre 2007 e, pertanto, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni emesse dalle Autorità Giurisdizionale di tale Stato devono essere regolate alla luce di quanto dispone la Sezione 2, artt. 23-38, Reg. (CE) n. 4/2009;

– il richiedente intende contestare il riconoscimento del provvedimento n. .... / ...., in quanto ricorrono le condizioni indicate dall'art. 24, § 1, lett. .... Reg. (CE) n. 4/2009. In particolare,

a) ....;

b) ....;

c) .....

***

Tutto ciò premesso, il Sig. ...., ut supra rappresentato, difeso e domiciliato,

CONTESTA

ai sensi degli artt. 23 e 24 Reg. (CE) n. 4/2009, il riconoscimento del provvedimento n. .... / ...., emesso in data .... dall'Autorità Giurisdizionale di ...., all'esito del procedimento R.G. n. .... / ...., e, per l'effetto, rassegnando le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.ma Autorità Giurisdizionale adita, contraris reiectis,

IN VIA PRINCIPALE:

– negare il riconoscimento del provvedimento n. .... / ...., emesso in data .... dall'Autorità Giurisdizionale di ...., per le ragioni meglio esposte in narrativa.

IN OGNI CASO:

con vittoria di spese e compensi;

IN VIA ISTRUTTORIA:

a) ....;

b) ....;

c) .....

Si producono in copia, oltre all'originale della procura alle liti, i seguenti documenti:

1. provvedimento n. .... / ...., emesso in data .... dall'Autorità Giurisdizionale di ...., all'esito del procedimento R.G. n. .... / ....;

2. documenti attestanti la sussistenza dei motivi di rifiuto del riconoscimento;

3. .... [4].

Luogo e data ....

Firma Avv. ....

PROCURA

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'Avv. ...., eleggendo domicilio nello studio dello stesso in ...., via .... e conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge.

Luogo e data ....

Firma ....

Per autentica della sottoscrizione ....

Firma Avv. ....

[1]Risulta competente l'Autorità Giurisdizionale indicata dall'art. 27, Reg. (CE) n. 4/2009. Per il nostro ordinamento sarà, quindi, competente la Corte d'Appello del luogo in cui colui contro cui è stato chiesto il riconoscimento ha la propria residenza ovvero del luogo di esecuzione. Se, invece, la contestazione avviene in via incidentale risulta competente l'Autorità Giurisdizionale procedente.

[2]La formula è strutturata come un modello utilizzabile avanti alle Autorità Giurisdizionali italiane. Tuttavia, stante il carattere transnazionale del regolamento, tale modello di atto potrà – con gli opportuni accorgimenti linguistici, di procedura e di individuazione dell'Autorità Competente – essere utilizzato anche avanti all'Autorità Giurisdizionale di altri Stati membri eventualmente competenti.

[3]Occorre indicare gli estremi del provvedimento.

[4]Deve essere indicata l'ulteriore documentazione utile e rilevante che si intende produrre.

Commento

Premessa

Il Reg. (CE) n. 4/2009 disciplina, nel Capo IV, i meccanismi di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni straniere in materia di obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, parentela, matrimonio e affinità.

L'art. 16, Reg. (CE) n. 4/2009, introducendo la tematica del riconoscimento, precisa che esso segue un duplice regime. Infatti, la sezione 1 del Capo IV si occupa delle decisioni emesse in uno Stato membro vincolato dal Protocollo Aja del 23 novembre 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari; mentre, la sezione 2 del Capo IV individua le modalità con cui deve avvenire il riconoscimento delle decisioni emesse in uno Stato membro non vincolato dal Protocollo Aja (che attualmente sono il Regno Unito e la Danimarca).

La procedura indicata in entrambe le sezioni riguarda sia le decisioni emesse da Autorità Giurisdizionali sia quelle emesse da Autorità amministrative degli Stati membri competenti in materia di obbligazioni alimentari purché offrano garanzie circa l'imparzialità e il diritto di audizione delle parti e purché le decisioni che prendono ai sensi della legge dello Stato membro possano formare oggetto di ricorso e di riesame dinanzi ad una Autorità Giurisdizionale e abbiano forza ed effetto equivalenti a quelli di una decisione dell'Autorità Giurisdizionale nella stessa materia (cfr. art. 2, § 2, Reg. (CE) n. 4/2009).

Inoltre, tali disposizioni si applicano, alla luce di quanto dispone l'art. 48, Reg. (CE) n. 4/2009, alle transazioni giudiziarie e agli atti pubblici esecutivi nello Stato membro d'origine, ossia nello Stato in cui la transazione è stata approvata o conclusa e l'atto pubblico redatto.

Occorre segnalare che l'art. 22, Reg. (CE) n. 4/2009 prescrive che il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione straniera in materia di obbligazione alimentare non implica in alcun modo il riconoscimento del rapporto di famiglia, parentela, matrimonio o affinità alla base dell'obbligazione alimentare che ha dato luogo alla decisione. Da ciò si evince principio della scindibilità del rapporto alimentare rispetto a quello familiare: il riconoscimento e l'esecuzione di una sentenza possano essere concessi riguardo alla sola statuizione sugli alimenti, anche se il rapporto familiare sottostante non è riconoscibile secondo le norme dello Stato di esecuzione.

L'art. 22, Reg. (CE) n. 4/2009, benché collocato nella sezione dedicata al riconoscimento delle decisioni emesse in uno Stato membro vincolato dal Protocollo Aja del 23 novembre 2007, deve intendersi riferito a tutte le decisioni riconosciute in base al Reg. (CE) n. 4/2009.

Inoltre, devono essere richiamati anche l'art. 64, Reg. (CE) n. 4/2009 – in forza del quale, ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione, creditore dell'obbligazione alimentare deve essere considerato anche l'ente pubblico che agisce per conto di una persona a cui siano dovuti gli alimenti o al quale sia dovuto il rimborso di prestazioni erogate in luogo degli alimenti – e l'art. 42, Reg. (CE) n. 4/2009 – che prevede che in nessun caso una decisione straniera possa formare oggetto di riesame nel merito nello Stato membro in cui sono richiesti il riconoscimento, l'esecutività o l'esecuzione –.

Con riferimento alle decisioni emesse in uno Stato membro non vincolato dal Protocollo Aja del 23 novembre 2007, il Reg. (CE) n. 4/2009 prevede che tali decisioni siano automaticamente riconosciute in tutto lo spazio giudiziario europeo, senza che sia necessario il ricorso ad alcuno specifico procedimento. Solo in caso di contestazione, anche se promossa in via incidentale, da parte dei soggetti nei cui confronti la decisione è invocata, si dovrà richiedere il riconoscimento in via principale della decisione straniera attraverso un procedimento analogo a quello previsto per il rilascio della dichiarazione di esecutività (art. 23, Reg. (CE) n. 4/2009) (Castellaneta, Leandro, Il regolamento CE n. 4/2009 relativo alle obbligazioni alimentari, in Nuove leggi civ. comm., 2009, 1100). Pertanto, l'iter procedimentale sarà regolato dagli artt. 26 ss. Reg. (CE) n. 4/2009: la domanda dovrà essere presentata all'Autorità Giurisdizionale che i singoli Stati membri hanno comunicato alla Commissione a norma di quanto prevede l'art. 71, § 1, lett. a), Reg. (CE) n. 4/2009.

Procedimento

Per quanto riguarda il nostro ordinamento, risulta competente la Corte d'Appello che dovrà essere adita, con ricorso, secondo le forme previste dal rito sommario di cognizione di cui all'art. 702-bis c.p.c. (art. 30, d.lgs. n. 150/2011). Tuttavia, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia), il procedimento dovrà seguire le forme del processo semplificato di cognizione previsto dagli artt. 281-decies ss. c.p.c., che ha sostituito il procedimento sommario di cui all'art. 702-bis c.p.c. (cfr. art. 30, d.lgs. n. 150/2011 così come modificato dall'art. 24, d.lgs. n. 150/2011). Alla luce della nuova disciplina processuale, il ricorso introduttivo – i cui contenuti sono previsti dall'art. 281-decies, comma 1, c.p.c. – dovrà essere notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, alla controparte almeno quaranta giorni prima della data fissata per la costituzione (ovvero sessanta giorni prima nel caso di notifica da eseguire all'estero). Il convenuto, ex art. 281-decies, commi 3 e 4, c.p.c., dovrà costituirsi, non oltre dieci giorni prima dell'udienza, mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le proprie difese e prendere posizione, in modo chiaro e specifico, sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi, nonché i documenti che offre in comunicazione e rassegnare le conclusioni. Alla prima udienza, l'Autorità adita, se richiesto ed in presenza di un giustificato motivo, potrà concedere alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare le domande e le conclusioni, indicando ulteriori mezzi di prova e documenti ed un ulteriore termine di dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria (art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c.). Laddove, invece, le parti non richiedano i termini illustrati in precedenza, provvederà ad ammettere le prove – se richieste e ritenute ammissibile – ed a rimettere la causa in decisione art. 281-duodecies, comma 5, c.p.c.). Il Giudice, ai sensi di quanto dispone l'art. 281-terdecies, comma 1, c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, farà precisare le conclusioni alle parti ed ordinerà la discussione nella stessa udienza e, su istanza di una delle parti, in un'udienza successiva e pronunzierà sentenza all'esito della discussione orale. La sentenza è impugnabile nei modi ordinari (art. 281-terdecies, comma 2, c.p.c.). Per quel che concerne il Reg. (CE) n. 4/2009, l'art. 30-bis, d.lgs. n. 150/2011 – introdotto dall'art. 24, d.lgs. n. 150/2011) – prevede che alle controversie aventi ad oggetto la dichiarazione di esecutività e in via principale l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di decisioni emesse dalla Autorità Giurisdizionali degli Stati membri ai sensi e per gli effetti del Reg. (CE) n. 4/2009 dovrà essere applicato il rito camerale, in assenza di contraddittorio (cfr. artt. 738 e 739 c.p.c.). Il decreto, pronunziato dalla Corte d'Appello, conclusivo del procedimento potrà essere impugnato con ricorso da proporsi nelle forme del rito semplificato di cognizione, entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione del decreto (cfr. art. 30-bis, comma 2, secondo periodo, d.lgs. n. 150/2011). Invece, le domande di diniego del riconoscimento devono essere introdotte con il rito semplificato di cognizione exartt. 281-decies ss. c.p.c. (cfr. art. 30-bis, comma 3, d.lgs. n. 150/2011), essendo necessario, anche alla luce della giurisprudenza europea, garantire il rispetto del principio del contraddittorio. Da ultimo, occorre ricordare che le decisioni assunte dalla Corte d'Appello ex art. 30-bis, commi 1 e 3, d.lgs. n. 150/2011 sono impugnabili innanzi alla Corte di Cassazione per i motivi di cui all'art. 360 c.p.c. (cfr. art. 30-bis, comma 6, d.lgs. n. 150/2011).

L'art. 27, § 2, Reg. (CE) n. 4/2009 prescrive che la competenza territoriale dell'Autorità Giurisdizionale debba essere individuata con riferimento alla residenza abituale della parte contro cui viene chiesto il riconoscimento ovvero con riferimento al luogo dell'esecuzione. Si tratta di fori alternativi.

Dato che il procedimento per ottenere il riconoscimento in caso di contestazione segue, come stabilito dall'art. 23, Reg. (CE) n. 4/2009, la procedura dettata per la dichiarazione di esecutività, la pronuncia sul riconoscimento deve essere emessa al più tardi entro trenta giorni dall'espletamento delle formalità previste dall'art. 28, Reg. (CE) n. 4/2009 (art. 30, Reg. (CE) n. 4/2009) e deve essere debitamente notificata o comunicata alla parte contro cui il riconoscimento è stato chiesto (art. 31, Reg. (CE) n. 4/2009). Va precisato che il provvedimento di riconoscimento ha natura dichiarativa – con effetti ex tunc – poiché riferito ad una situazione giuridica obiettivamente già presente nell'ordinamento; solo l'eventuale esito negativo avrebbe natura costitutiva, ma unicamente nel senso di rimuovere la presunzione di efficacia del provvedimento straniero. Non si può perciò neppur immaginare un termine di decadenza per presentare la domanda, poiché la contestazione del riconoscimento può avvenire in qualunque momento successivo alla data in cui la sentenza straniera sia state resa efficace nello Stato.

Infine, il Reg. (CE) n. 4/2009 prevede la possibilità di ricorrere contro la decisione sul riconoscimento (art. 32, Reg. (CE) n. 4/2009) e di impugnare la decisione sul ricorso (art. 33, Reg. (CE) n. 4/2009). Nel nostro ordinamento, in forza della comunicazione ex art. 71, § 1, lett. a) e b), Reg. (CE) n. 4/2009, la decisione sul riconoscimento potrà essere impugnata avanti alla Corte d'Appello e la decisione della Corte d'Appello potrà essere impugnata con il ricorso per Cassazione, la revocazione e l'opposizione di terzo.

Motivi ostativi al riconoscimento

Chiarito l'iter procedurale, occorre soffermarsi sui motivi che giustificano il mancato riconoscimento della decisione pronunciata in uno Stato membro non vincolato dal Protocollo Aja del 23 novembre 2007.

L'art. 24, § 1, Reg. (CE) n. 4/2009 li individua nella contrarietà all'ordine pubblico dello Stato membro in cui è chiesto il riconoscimento (lett. a); nella mancata notifica o comunicazione della domanda giudiziale al convenuto contumace in tempo utile per consentirgli di presentare le proprie difese, salvo il caso in cui il contumace, per avendone avuto la possibilità, non ha impugnato la decisione (lett. b); nell'incompatibilità tra la decisione di cui si chiede il riconoscimento e una decisione tra le medesime parti emessa nello Stato membro in cui è chiesto il riconoscimento (lett. c) e nella incompatibilità tra la decisione di cui si chiede il riconoscimento e una decisione tra le medesime parti emessa nello Stato membro o in paese terzo, in una controversia avente il medesimo oggetto e titolo, qualora tale decisione possa essere riconosciuta nello Stato membro in cui è chiesto il riconoscimento (lett. d).

L'art. 24, § 2, Reg. (CE) n. 4/2009 precisa che le decisioni che modificano una precedente decisione in materia di obbligazioni alimentari a causa di mutamento delle circostanze fattuali non possono essere considerate decisioni inconciliabili ai fini di quanto dispone l'art. 24, § 1, lett. c) e d), Reg. (CE) n. 4/2009.

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