Istanza di sospensione del procedimento di riconoscimentoInquadramentoIl procedimento di riconoscimento di una decisione in materia di obbligazioni alimentari emessa in uno Stato membro non vincolato dal Protocollo Aja del 23 novembre 2007 deve essere sospeso se l'esecutività della decisione di cui si chiede il riconoscimento è sospesa dall'Autorità Giurisdizionale dello Stato in cui la decisione è stata emessa. Formula
AUTORITÀ GIURISDIZIONALE DI .... [1] Nel procedimento R.G. n. ...., promosso dal: Sig. ...., rappresentato e difeso dall'Avv. ...., – attore - CONTRO la Sig. ...., rappresentata e difesa dall'Avv. ...., – convenuta - ISTANZA DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DELLA DECISIONE STRANIERA EX ART. 25 REG. (CE) N. 4/2009[2] Il Sig. ...., nato a ...., il ...., residente in ...., via ...., C.F. ...., rappresentato e difeso dall'Avv. ...., del Foro di ...., come da procura in atti PREMESSO CHE – in data ...., la Sig.ra ...., proponeva azione giudiziale avanti all'Autorità Giurisdizionale di ...., convenendo in giudizio il Sig. ...., al fine di: a) ....; b) ....; c) ....; – in data ...., l'Autorità Giurisdizionale adita, a conclusione del predetto procedimento, pronunciava provvedimento n. .... / .... con cui si disponeva che: a) ....; b) ....; c) ....; – in data ...., il Sig. .... contestava, con atto di .... [3], il riconoscimento del provvedimento n. .... / .... e, contestualmente, chiedeva all'Autorità Giurisdizionale di .... che il riconoscimento fosse negato. In particolare, esponeva che: a) ....; b) ....; c) ....; – il procedimento in cui si discute del riconoscimento risulta attualmente pendente; – nelle more del procedimento relativo al riconoscimento della decisione straniera, l'Autorità Giurisdizionale di ...., la quale aveva in precedenza emesso la decisione di cui si chiedeva il riconoscimento, sospendeva, in data ...., con provvedimento n. .... / ...., l'esecutività di tale decisione, per i seguenti motivi: a) ....; b) ....; c) ..... Tutto ciò premesso, il Sig. ...., ut supra rappresentato, difeso e domiciliato CHIEDE che l'Ill.ma Autorità Giurisdizionale adita voglia sospendere l'esecuzione del provvedimento n. .... / .... emesso dall'Autorità Giurisdizionale di ...., ai sensi dell'art. 25, Reg. (CE) n. 4/2009. Si produce, oltre all'originale della procura alle liti, copia dei seguenti documenti: 1. provvedimento n. .... / ...., emesso in data .... dall'Autorità Giurisdizionale di ...., all'esito del procedimento R.G. n. .... / ....; 2. provvedimento n. .... / ...., emesso in data .... dall'Autorità Giurisdizionale di ...., all'esito del procedimento n. .... / .... r.g, con cui viene sospesa l'esecutività della decisione; 3. .... [4]. Luogo e data .... Firma Avv. .... PROCURA Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'Avv. ...., eleggendo domicilio nello studio dello stesso in ...., via .... e conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge. Luogo e data .... Firma .... Per autentica della sottoscrizione .... Firma Avv. .... [1]Risulta competente l'Autorità Giurisdizionale indicata dall'art. 27, Reg. (CE) n. 4/2009. Per il nostro ordinamento sarà, quindi, competente la Corte d'Appello del luogo in cui la parte contro cui viene chiesto il riconoscimento ha la propria residenza ovvero del luogo di esecuzione. Se, invece, la contestazione avviene in via incidentale risulta competente l'Autorità Giurisdizionale procedente. [2]La formula è strutturata come un modello utilizzabile avanti alle Autorità Giurisdizionali italiane. Tuttavia, stante il carattere transnazionale del regolamento, tale modello di atto potrà – con gli opportuni accorgimenti linguistici, di procedura e di individuazione dell'Autorità Competente – essere utilizzato anche avanti all'Autorità Giurisdizionale di altri Stati membri eventualmente competenti. [3]Occorre indicare l'atto con cui è stato contestato il riconoscimento del provvedimento straniero in materia di obbligazioni alimentari. [4]Deve essere indicata l'ulteriore documentazione utile e rilevante che si intende produrre. CommentoL'art. 25, Reg. (CE) n. 4/2009 prevede che il procedimento volto ad ottenere il riconoscimento di una decisione in tema di obbligazioni alimentari emessa in uno Stato membro non vincolato dal Protocollo Aja del 23 novembre 2007 debba essere sospeso se l'esecutività della decisione di cui si chiede il riconoscimento è stata sospesa dall'Autorità Giurisdizionale dello Stato membro che ha emesso la decisione da riconoscere. L'istanza di sospensione deve essere presentata all'Autorità Giurisdizionale avanti alla quale è in contestazione il riconoscimento. Per il nostro paese, se il riconoscimento viene chiesto in via principale, l'istanza di sospensione dovrà essere depositata, unitamente al provvedimento con cui viene sospesa l'esecutività della decisione straniera, alla Corte d'Appello adita per ottenere il riconoscimento; mentre, se il riconoscimento viene chiesto in via incidentale, l'istanza di sospensione dovrà essere presentata all'Autorità Giurisdizionale competente per la questione principale. |