Istanza per la dichiarazione di esecutività parziale

Andrea Conti

Inquadramento

La decisione in materia di obbligazioni alimentari emessa dall'Autorità Giurisdizionale di uno Stato membro non vincolato dal Protocollo Aja del 23 novembre 2007 può essere, su istanza della parte interessa, dichiarata esecutiva solo limitatamente ad alcuni capi dall'Autorità Giurisdizionale dello Stato di esecuzione.

Formula

AUTORITÀ GIURISDIZIONALE

DI ... [1]

ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO

DELL'ESECUTIVITÀ

DELLA DECISIONE STRANIERA

EX ARTT. 26 E 37 REG. (CE) N. 4/2009 [2]

Il Sig. ..., nato a ..., il ..., residente in ..., via ..., C.F. ..., rappresentato e difeso dall'Avv. ..., del Foro di ..., C.F. ..., (il quale dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni relative al procedimento in oggetto al numero di fax ... o alla casella di posta elettronica certificata ... ) presso il cui studio in ..., via ..., è elettivamente domiciliato, come da procura allegata al presente atto;

PREMESSO CHE

- in data ..., l'Autorità Giurisdizionale adita, a conclusione del procedimento n. ..., tra il Sig. ... e la Sig.ra ..., pronunciava provvedimento n. ... / ... con cui si disponeva che:

a) ...;

b) ...;

c) ...;

- il Sig. ..., odierno istante, risulta creditore dell'obbligazione alimentare nei confronti della Sig.ra ...;

- il predetto provvedimento straniero rientra nell'ambito di applicazione del Reg. (CE) n. 4/2009 nella misura in cui il concetto di obbligazione alimentare ricomprende le obbligazioni che, a prescindere dalla denominazione utilizzata, hanno la propria fonte nella legge o in un provvedimento giudiziale e si connotano per la prevalenza dello scopo di sostentamento, il quale presiede alla determinazione dell'ammontare della relativa prestazione in base a parametri correlati ai bisogni del creditore ed alle condizioni economiche del debitore, indipendentemente dalle diverse modalità di esecuzione della prestazione che ne costituisce l'oggetto. Pertanto, la controversia oggetto del provvedimento straniero appare sussumibile in tale nozione in quanto:

a) ...;

b) ...;

c) ... [3] ;

- l'Autorità Giurisdizionale che ha emesso il provvedimento richiamato si trova in uno Stato membro non vincolato dal Protocollo Aja del 23 novembre 2011 e, pertanto, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni emesse dalle Autorità Giurisdizionali di tale Stato devono essere regolate alla luce di quanto dispone il Capo IV, Sezione 2, artt. 23-38, Reg. (CE) n. 4/2009;

- il Sig. ... intende tutelare il proprio diritto di credito anche nello Stato di ... e, pertanto, necessita che l'Autorità Giurisdizionale adita provveda alla dichiarazione di esecutività del provvedimento n. ... / ..., emesso da ..., seppur limitatamente ai seguenti capi:

...;

...;

....

Tutto ciò premesso, il Sig. ..., ut supra rappresentato, difeso e domiciliato

CHIEDE

che l'Ill.ma Autorità Giurisdizionale adita voglia dichiarare l'esecutività del provvedimento n. ... / ... emesso dall'Autorità Giurisdizionale di ..., ai sensi dell'art. 26 Reg. (CE) n. 4/2009, limitatamente ai seguenti capi della decisione:

...;

...;

....

Si produce, oltre all'originale della procura alle liti, copia dei seguenti documenti:

1. provvedimento n. ... / ..., emessa in data ... dall'Autorità Giurisdizionale di ..., all'esito del procedimento n. ... / ..., in copia autentica;

2. estratto del provvedimento rilasciato dall'Autorità Giudiziaria di ..., secondo il modello II del Reg. (CE) n. 4/2009, con eventuale traduzione;

3. ... [4].

Luogo e data

Firma Avv.

PROCURA

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento l'Avv. ..., conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge ed eleggendo domicilio presso lo studio del medesimo in ... via ....

Luogo e data

Firma

Per autentica sottoscrizione

Firma Avv.

1. Risulta competente l'Autorità Giurisdizionale indicata dall'art. 27 Reg. (CE) n. 4/2009. Per il nostro ordinamento sarà, quindi, competente la Corte d'Appello del luogo in cui la parte contro cui viene chiesto il riconoscimento ha la propria residenza ovvero del luogo di esecuzione.

2. La formula è strutturata come un modello utilizzabile avanti alle Autorità Giurisdizionali italiane. Tuttavia, stante il carattere transnazionale del regolamento, tale modello di atto potrà – con gli opportuni accorgimenti linguistici, di procedura e di individuazione dell'Autorità Competente – essere utilizzato anche avanti all'Autorità Giurisdizionale di altri Stati membri eventualmente competenti.

3. È possibile aggiungere altre argomentazioni che sostengono la tesi per cui la controversia oggetto del giudizio rientri nell'ambito di applicazione del Reg. (CE) n. 4/2009.

4. Deve essere indicata l'ulteriore documentazione utile e rilevante che si intende produrre.

Commento

Le decisioni in materia di obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, matrimonio, parentela e affinità, emesse da Autorità Giurisdizionali di Stati membri non vincolati dal Protocollo Aja del 23 novembre 2007, sono eseguite negli Stati membri, in forza di quanto prevede l'art. 26 Reg. (CE) n. 4/2009, solo dopo essere state dichiarate esecutive su istanza della parte interessata.

Pertanto, la parte interessata ad agire esecutivamente in forza di una decisione straniera in uno Stato diverso da quello ove questa è stata pronunciata, dovrà adire l'Autorità Giurisdizionale dello Stato di esecuzione al fine di ottenere la dichiarazione di esecutività della sentenza straniera.

La domanda dovrà essere presentata all'Autorità Giurisdizionale che i singoli Stati membri hanno comunicato alla Commissione a norma di quanto prevede l'art. 71, § 1, lett. a), Reg. (CE) n. 4/2009. Per il nostro Paese risulta competente la Corte d'Appello che dovrà essere adita secondo le forme previste dal rito sommario di cognizione di cui all'art. 702-bis c.p.c. (art. 30, d.lgs. n. 150/2011). Tuttavia, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia), il procedimento dovrà seguire le forme del processo semplificato di cognizione previsto dagli artt. 281-decies ss. c.p.c., che ha sostituito il procedimento sommario di cui all'art. 702-bis c.p.c. (cfr. art. 30, d.lgs. n. 150/2011 così come modificato dall'art. 24, d.lgs. n. 150/2011). Alla luce della nuova disciplina processuale, il ricorso introduttivo – i cui contenuti sono previsti dall'art. 281-decies, comma 1, c.p.c. – dovrà essere notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, alla controparte almeno quaranta giorni prima della data fissata per la costituzione (ovvero sessanta giorni prima nel caso di notifica da eseguire all'estero). Il convenuto, ex art. 281-decies, commi 3 e 4, c.p.c., dovrà costituirsi, non oltre dieci giorni prima dell'udienza, mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le proprie difese e prendere posizione, in modo chiaro e specifico, sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi, nonché i documenti che offre in comunicazione e rassegnare le conclusioni. Alla prima udienza, l'Autorità adita, se richiesto ed in presenza di un giustificato motivo, potrà concedere alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare le domande e le conclusioni, indicando ulteriori mezzi di prova e documenti ed un ulteriore termine di dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria (art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c.). Laddove, invece, le parti non richiedano i termini illustrati in precedenza, provvederà ad ammettere le prove – se richieste e ritenute ammissibile – ed a rimettere la causa in decisione art. 281-duodecies, comma 5, c.p.c.). Il Giudice, ai sensi di quanto dispone l'art. 281-terdecies, comma 1, c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, farà precisare le conclusioni alle parti ed ordinerà la discussione nella stessa udienza e, su istanza di una delle parti, in un'udienza successiva e pronunzierà sentenza all'esito della discussione orale. La sentenza è impugnabile nei modi ordinari (art. 281-terdecies, comma 2, c.p.c.). Per quel che concerne il Reg. (CE) n. 4/2009, l'art. 30-bis, d.lgs. n. 150/2011 – introdotto dall'art. 24, d.lgs. n. 150/2011) – prevede che alle controversie aventi ad oggetto la dichiarazione di esecutività e in via principale l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di decisioni emesse dalla Autorità Giurisdizionali degli Stati membri ai sensi e per gli effetti del Reg. (CE) n. 4/2009 dovrà essere applicato il rito camerale, in assenza di contraddittorio (cfr. artt. 738 e 739 c.p.c.). Il decreto, pronunziato dalla Corte d'Appello, conclusivo del procedimento potrà essere impugnato con ricorso da proporsi nelle forme del rito semplificato di cognizione, entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione del decreto (cfr. art. 30-bis, comma 2, secondo periodo, d.lgs. n. 150/2011). Invece, le domande di diniego del riconoscimento devono essere introdotte con il rito semplificato di cognizione exartt. 281-decies ss. c.p.c. (cfr. art. 30-bis, comma 3, d.lgs. n. 150/2011), essendo necessario, anche alla luce della giurisprudenza europea, garantire il rispetto del principio del contraddittorio. Da ultimo, occorre ricordare che le decisioni assunte dalla Corte d'Appello ex art. 30-bis, commi 1 e 3, d.lgs. n. 150/2011 sono impugnabili innanzi alla Corte di Cassazione per i motivi di cui all'art. 360 c.p.c. (cfr. art. 30-bis, comma 6, d.lgs. n. 150/2011).

L'art. 27, § 2, Reg. (CE) n. 4/2009 prescrive che la competenza territoriale dell'Autorità Giurisdizionale debba essere individuata con riferimento alla residenza abituale della parte contro cui viene chiesto il riconoscimento ovvero con riferimento al luogo dell'esecuzione. Si tratta di fori alternativi.

Alla domanda volta ad ottenere la dichiarazione di esecutività dovranno essere allegati, a norma di quanto dispone l'art. 28, § 1, Reg. (CE) n. 4/2009: una copia autentica della decisione di cui si chiede l'esecutività; l'estratto della decisione rilasciato dall'Autorità Giurisdizionale che ha emesso la decisione secondo l'allegato II del Reg. (CE) n. 4/2009 (recentemente modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2015/228 della Commissione del 17 febbraio 2015 che sostituisce gli allegati da I a VII del Reg (CE) n. 4/2009) e, se necessario, la traslitterazione o la traduzione del predetto modulo. L'art. 29 Reg. (CE) n. 4/2009 precisa che l'Autorità Giurisdizionale, a fronte della mancata produzione dell'estratto della decisione, può fissare un termine per il deposito dell'estratto o di un suo equivalente, ovvero, nel caso in cui ritenga di aver comunque acquisito informazioni sufficienti, potrà dispensare il ricorrente dalla produzione. Se viene richiesta la produzione, deve essere presentata una traduzione dei documenti.

La domanda, ai sensi di quanto dispone l'art. 37 Reg. (CE) n. 4/2009, può essere diretta ad ottenere una dichiarazione di esecutività parziale della decisione straniera. Infatti, alla luce del favor accordato al creditore di una obbligazione alimentare, l'Autorità Giurisdizionale dello Stato di esecuzione potrà pronunciare una dichiarazione di esecutività anche limitatamente ai capi del provvedimento che riguardano le obbligazioni alimentari. Va precisato che, anche in assenza di apposita domanda di parte, l'Autorità Giudiziaria potrà ex officio pronunciare la dichiarazione di esecutività solo di alcuni capi della decisione straniera, così da permettere al creditore di poter azionare il proprio diritto alimentare, senza che la presenza di parti della sentenza non riconoscibili possa impedire al creditore di tutelare i propri diritti in forza di un provvedimento che, se considerato unitariamente, non potrebbe essere dichiarato esecutivo ai sensi e per gli effetti di cui al Reg. (CE) n. 4/2009.

L'art. 30 Reg. (CE) n. 4/2009 prevede che la decisione circa l'esecutività non comporta l'esame di motivi di diniego previsti dall'art. 24 Reg. (CE) n. 4/2009. Pertanto, l'Autorità Giurisdizionale adita dovrà limitarsi a verificare le condizioni imposte dall'art. 28 Reg. (CE) n. 4/2009, senza poter, d'ufficio, negare il riconoscimento ritenendo sussistente uno dei motivi indicati dall'art. 24, § 1, Reg. (CE) n. 4/2009. La decisione sull'esecutività, precisa l'art. 30 Reg. (CE) n. 4/2009, deve essere resa entro trenta giorni dall'espletamento delle formalità necessarie e senza che la parte contro cui viene chiesta l'esecuzione della sentenza possa presentare osservazioni.

La decisione, a norma di quanto dispone l'art. 31 Reg. (CE) n. 4/2009, deve essere comunicata o notificata – secondo le regole procedurali dello Stato di esecuzione – sia all'istante sia alla parte contro la quale è chiesta l'esecuzione. In tale ultimo caso, deve essere comunicata o notificata anche la decisione straniera, salvo il caso in cui non sia già stata comunicata o notificata.

Alla luce di tali osservazioni, possiamo quindi notare come il Reg. (CE) n. 4/2009, nel disciplinare il procedimento teso ad ottenere la dichiarazione di esecutività della decisione straniera, delinei un procedimento a contraddittorio eventuale e differito. Infatti, non è previsto alcun controllo di merito sulla decisione straniera e la parte contro cui l'esecuzione viene richiesta non può intervenire in questa prima fase. Solo se la parte contro cui è richiesta l'esecutività, ricevuta la comunicazione o la notificazione del provvedimento dell'Autorità Giurisdizionale dello Stato di esecuzione, proponga l'impugnazione prevista dall'art. 32 Reg. (CE) n. 4/2009, si aprirà una fase eventuale a contraddittorio pieno.

Questa seconda fase prevede la possibilità di ricorrere contro la decisione che ha statuito sulla dichiarazione di esecutività (art. 32 Reg. (CE) n. 4/2009) e di impugnare la decisione sul ricorso (art. 33 Reg. (CE) n. 4/2009). Nel nostro ordinamento, in forza della comunicazione ex art. 71, § 1, lett. a) e b), Reg. (CE) n. 4/2009, la decisione in tema di esecutività potrà essere impugnata avanti alla Corte d'Appello e la decisione della Corte d'Appello potrà essere impugnata con il ricorso per Cassazione, la revocazione e l'opposizione di terzo.

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