Ricorso per la reintegrazione del coniuge nell'amministrazione dei beni (art. 183, comma 2, c.c.).InquadramentoL'art. 183 c.c., disciplina il procedimento con cui un coniuge (o parte di un'unione civile) può chiedere al Giudice l'esclusione dell'altro dall'amministrazione dei beni in comunione legale per una delle causali descritte nel comma 1. L'esclusione può essere revocata su istanza del coniuge allorché venga meno la causa che l'ha determinata. La norma si applica anche alle parti di un'unione civile ex art. 1, commi 13 e 20, l. n. 76/2016, se non hanno optato per un diverso regime patrimoniale. FormulaTRIBUNALE DI ... 1 RICORSO EX ART. 183 C.C. Il Sig. ..., C.F. ..., nato a ..., il ..., residente in ... 2, via ..., n. ..., rappresentato e difeso dall'Avv. ..., del foro di ..., C.F. ..., PEC...,giusta procura alle liti in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in ..., via ..., n. ..., PREMESSO IN FATTO — l'istante è coniugato (o parte di una unione civile) con la Sig.ra ... dal ... in regime di comunione legale dei beni; dall'unione sono nati i figli ... e ...; — con provvedimento del ... emesso dal Tribunale di ... in data ..., l'istante è stato escluso dall'amministrazione dei beni in comunione legale perché impedito a causa ... (descrivere la causale); – tuttavia tale situazione è venuta meno da ... 3 IN DIRITTO Ai sensi dell'art. 183, comma 2, c.c. il coniuge deve essere reintegrato nell'amministrazione della comunione legale ove venga meno la causa che ne aveva determinato l'esclusione; appare indubbio alla luce della documentazione che si allega (descrivere) oppure (descrivere i motivi nel caso in cui l'esclusione fu decisa per la causale della malagestio) che la causa per l'esclusione dall'amministrazione della comunione legale è venuta meno; Tutto ciò premesso, CHIEDE che la S.V. Ill.ma voglia, ai sensi dell'art. 183, comma 2, c.c. reintegrare il Sig. ... nell'amministrazione dei beni in comunione legale; Il presente procedimento è esente da contributo ai sensi dell'art. 10, d.P.R. n. 115/20024 . Si allegano: .... Luogo e data ... Firma Avv. ... PROCURA Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'Avv. ..., eleggendo domicilio nello studio dello stesso in ..., via ... e conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge. Per autentica della sottoscrizione Firma Avv. ... [1] 1. Il procedimento si incardina con ricorso innanzi al Tribunale del luogo ove si trova la residenza dei coniugi. Il rito è camerale per cui il Tribunale giudica in composizione collegiale secondo le norme di cui agli artt. 737 ss. c.p.c. [2] 2. In tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l'azione civile in sede penale e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati, le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il C.F., oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011, conv., con modif., in l. n. 111/2011). [3] 3. Indicare da quando o il motivo per cui la causale dell'esclusione è venuta meno, allegando i relativi documenti, se del caso. [4] 4. Sono tuttavia dovuti i diritti di cancelleria pari ad Euro 27,00. CommentoIl comma 2 dell'art. 183 c.c., prevede che il coniuge (o parte di una unione civile) escluso dall'amministrazione della comunione possa chiedere al Giudice di esservi reintegrato quando è venuta meno la causa che ne ha determinato l'esclusione. Valgono le stesse annotazioni processuali espresse per il procedimento di esclusione; il coniuge/parte istante deve rivolgersi al Tribunale in sede di volontaria giurisdizione. La reintegrazione su istanza del coniuge/parte ha una portata applicativa molto più limitata e ridotta di quanto si pensi: difatti, in caso di raggiungimento di maggiore età o di revoca dell'interdizione (comma 3 dell'art. 183 c.c.), l'esclusione dall'amministrazione della comunione legale viene revocata di diritto (ma per il caso dell'interdizione, la reintegrazione nell'amministrazione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza di revoca, con annotazione nel registro dell'ufficio dello stato civile). Quindi l'istanza è proponibile direttamente dal coniuge/parte solo nel caso in cui l'esclusione dall'amministrazione è stata causata dalla sua incapacità naturale (per cui è stato nominato un curatore o un amministratore di sostegno) o dalla mala gestio. Nel primo caso, il Giudice dovrà accertare anche a mezzo CTU se il ricorrente ha riacquistato capacità di intendere e di volere. Nel secondo caso, l'accertamento sarà molto più complesso, perché non esistono criteri di valutazione astratti per accertare la sopravvenuta acquisizione di ponderatezza ed avvedutezza nella gestione del denaro; tra l'altro, per effetto dell'esclusione, il coniuge/parte ricorrente non ha più amministrato beni o denaro, per cui manca un parametro fattuale di riferimento per stabilire se siano venute meno le condizioni che in passato hanno indotto il Tribunale ad esprimere un giudizio negativo sulla sua capacità gestoria ed amministrativa. Lo scrivente ritiene che tale impasse possa essere superata limitando quantitativamente la reintegrazione nell'amministrazione al compimento di determinati e specifici atti giuridici o alla gestione di una limitata quantità di denaro mensile con rinvio di qualche mese ad un'udienza di verifica. Nel caso in cui il coniuge/parte istante dovesse aver dato prova di oculatezza nella gestione delle risorse affidategli, il Tribunale potrà valutare di revocargli l'esclusione dalla comunione legale. Nel caso in cui nella sentenza di revoca dell'interdizione, il Tribunale o il P.M. promuovano d'ufficio la sostituzione della misura con altra meno restrittiva della capacità di agire, come l'inabilitazione o l'amministrazione di sostegno, l'altro coniuge/parte potrà attivare nuovamente il ricorso ex art. 183 c.c., per l'esclusione dalla comunione legale, che, come detto, viene revocata ipso iure in conseguenza del passaggio in giudicato della sentenza che revoca l'interdizione. |