Ricorso ai sensi dell'art. 33 Reg. (CE) n. 4/2009InquadramentoLa decisione dell'Autorità Giurisdizionale sulla dichiarazione di esecutività del provvedimento straniero in materia di obbligazioni alimentari può essere oggetto di ricorso. Il provvedimento pronunciato su tale ricorso può essere oggetto di impugnazione avanti alle Autorità Giurisdizionali dello Stato di esecuzione. FormulaAUTORITÀ GIURISDIZIONALE DI .... [1] IMPUGNAZIONE SULLA DECISIONE IN TEMA DI ESECUTIVITÀ DELLA DECISIONE STRANIERA EX ART. 33, REG. (CE) N. 4/2009[2] Il Sig. ...., nato a ...., il ...., residente in ...., via ...., C.F. ...., rappresentato e difeso dall'Avv. ...., del Foro di ...., C.F. ...., (il quale dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni relative al procedimento in oggetto al numero di fax .... o alla casella di posta elettronica certificata ....) presso il cui studio in ...., via ...., è elettivamente domiciliato, come da procura in atti - ricorrente - CONTRO la Sig.ra ...., nato a ...., il ...., residente in ...., via ...., C.F. ...., - resistente - AVVERSO il provvedimento n. .... / ...., emesso in data .... dall'Autorità Giurisdizionale di ...., all'esito del procedimento R.G. n. .... / ...., con cui “ .... ” [3]. FATTO – in data ...., l'Autorità Giurisdizionale di ...., a conclusione del procedimento n. ...., tra il Sig. .... e la Sig.ra ...., pronunciava provvedimento n. .... / .... con cui si disponeva che: ....; ....; ....; – il Sig. ...., odierno istante, risulta creditore dell'obbligazione alimentare nei confronti della Sig.ra ....; – il predetto provvedimento straniero rientra nell'ambito di applicazione del Reg. (CE) n. 4/2009 nella misura in cui il concetto di obbligazione alimentare ricomprende le obbligazioni che, a prescindere dalla denominazione utilizzata, hanno la propria fonte nella legge o in un provvedimento giudiziale e si connotano per la prevalenza dello scopo di sostentamento, il quale presiede alla determinazione dell'ammontare della relativa prestazione in base a parametri correlati ai bisogni del creditore ed alle condizione economiche del debitore, indipendentemente dalle diverse modalità di esecuzione della prestazione che ne costituisce l'oggetto. Pertanto, la controversia oggetto del provvedimento straniero appare sussumibile in tale nozione in quanto: ....; ....; ....; – l'Autorità Giurisdizionale che ha emesso il provvedimento richiamato si trova in uno Stato membro non vincolato dal Protocollo Aja del 23 novembre 2011 e, pertanto, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni emesse dalle Autorità Giudiziarie di tale Stato devono essere regolate alla luce di quanto dispone il Capo IV, Sezione 2, artt. 23-38, Reg. (CE) n. 4/2009; – il Sig. ...., intendendo tutelare il proprio diritto di credito anche nello Stato di .... adiva, in data ...., l'Autorità Giurisdizionale di .... chiedendo la dichiarazione di esecutività del provvedimento n. .... / ....; – ad esito del procedimento per la dichiarazione di esecutività, la predetta Autorità Giurisdizionale negava la dichiarazione di esecutività; – nella motivazione del predetto provvedimento si legge che: ....; ....; ....; – il ricorrente, in data ...., proponeva ricorso avanti all'Autorità Giurisdizionale di ...., ai sensi dell'art. 32, Reg. (CE) n. 4/2009, avverso tale provvedimento per i seguenti motivi: ....; ....; ....; – ad esito del procedimento ex art. 32, Reg. (CE) n. 4/2009, l'Autorità Giurisdizionale di ...., emetteva provvedimento n. .... / .... con cui ....; – in particolare, il provvedimento motivava nei seguenti termini: ....; ....; ....; – tale provvedimento, notificato alle parti in data ...., viene ora impugnato dal ricorrente per i seguenti MOTIVI a) violazione dell'art. .... in quanto ....; b) violazione dell'art. .... in quanto ....; c) violazione dell'art. .... in quanto ..... *** Tutto ciò premesso, il Sig. ...., ut supra rappresentato, difeso e domiciliato, CHIEDE Voglio l'Ecc.ma Autorità Giurisdizionale adita, contrariis reiectis, IN VIA PRINCIPALE – revocare, annullare o comunque privare di qualsiasi effetto il provvedimento n. .... / ...., emesso in data .... dall'Autorità Giurisdizionale di ...., all'esito del procedimento .... / .... con cui si negava la dichiarazione di esecutività e, per l'effetto, – dichiarare l'esecutività del provvedimento n. .... / ...., emesso in data .... dall'Autorità Giurisdizionale di ..... IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi anche dei precedenti gradi di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA ....; ....; ..... Si producono in copia, oltre all'originale della procura alle liti, i seguenti documenti: 1. provvedimento n. .... / ...., emesso in data .... dall'Autorità Giurisdizionale di ...., all'esito del procedimento n. .... / ...., in copia autentica; 2. estratto del provvedimento rilasciato dall'Autorità Giurisdizionale di ...., secondo il modello II del Reg. (CE) n. 4/2009, con eventuale traduzione; 3. provvedimento n. .... / ...., emesso in data .... dall'Autorità Giurisdizionale di ...., all'esito del procedimento n. .... / ...., in copia autentica, con cui si negava l'esecutività; 4. provvedimento n. .... / ...., emesso in data .... dall'Autorità Giurisdizionale di ...., all'esito del procedimento n. .... / ...., in copia autentica, con cui statuiva sul ricorso avverso la negazione dell'esecutività; 5. .... [4]. Luogo e data .... Firma Avv. .... [1]Il ricorso ex art. 33, Reg. (CE) n. 4/2009 dovrà essere proposto all'Autorità Giurisdizionale che lo Stato di esecuzione ha indicato come competente nelle comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 71, Reg. (CE) n. 4/2009. Per il nostro ordinamento risultano esperibili come mezzi di impugnazione il ricorso per Cassazione, la revocazione e l'opposizione di terzo e, pertanto, saranno competenti la Corte di Cassazione, se si intende proporre impugnazione con ricorso ai sensi dell'art. 360 c.p.c., ovvero la Corte d'Appello, nel caso in cui la parte intenda esperire la revocazione (art. 398, comma 1, c.p.c.) o l'opposizione di terzo (cfr. art. 405, comma 1, c.p.c.). [2]La formula è strutturata come un modello utilizzabile avanti alle Autorità Giurisdizionali italiane. Tuttavia, stante il carattere transnazionale del regolamento, tale modello di atto potrà – con gli opportuni accorgimenti linguistici, di procedura e di individuazione dell'Autorità Competente – essere utilizzato anche per proporre ricorso avverso la decisione sull'esecutività avanti alle Autorità Giurisdizionali indicate alla Commissione a norma di quanto prevede l'art. 71, § 1, lett. a), Reg. (CE) n. 4/2009 e competenti ai sensi di quanto dispone l'art. 33, Reg. (CE) n. 4/2009. [3]Deve essere indicato il dispositivo del provvedimento contro il quale si propone l'impugnazione ex art. 33, Reg. (CE) n. 4/2009. [4]Deve essere indicata l'ulteriore documentazione utile e rilevante che si intende produrre. CommentoL'art. 33 Reg. (CE) n. 4/2009 prevede che la decisione dell'Autorità Giurisdizionale sul ricorso proposto avverso la dichiarazione di esecutività (art. 32 Reg. (CE) n. 4/2009) possa essere oggetto di impugnazione. Risultano ammissibili le sole impugnazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione ai sensi dell'art. 71, § 1, lett. b), Reg. (CE) n. 4/2009. Pertanto, per conoscere gli strumenti di impugnazione ammissibili, i presupposti e le modalità di attuazione, nonché l'iter procedimentale occorrerà fare riferimento alla legge nazionale dello Stato di esecuzione. Per il nostro ordinamento, la decisione della Corte d'Appello, pronunciata ad esito del procedimento ex art. 32, Reg. (CE) n. 4/2009, potrà essere impugnata con il ricorso per Cassazione, con la revocazione e con l'opposizione di terzo, secondo le modalità previste dal codice di procedura civile. L'art. 34, § 1, Reg. (CE) n. 4/2009 prevede che l'Autorità Giurisdizionale, adita ai sensi dell'art. 33, Reg. (CE) n. 4/2009, possa rifiutare o revocare la dichiarazione di esecutività per uno dei motivi indicati dall'art. 24 Reg. (CE) n. 4/2009 e quindi nel caso di contrarietà all'ordine pubblico dello Stato membro in cui è chiesto il riconoscimento (lett. a), di mancata notifica o comunicazione della domanda giudiziale al convenuto contumace in tempo utile per consentirgli di presentare le proprie difese, salvo il caso in cui il contumace, per avendone avuto la possibilità, non ha impugnato la decisione (lett. b); d'incompatibilità tra la decisione di cui si chiede il riconoscimento e una decisione tra le medesime parti emessa nello Stato membro in cui è chiesto il riconoscimento (lett. c) e d'incompatibilità tra la decisione di cui si chiede il riconoscimento e una decisione tra le medesime parti emessa nello Stato membro o in paese terzo, in una controversia avente il medesimo oggetto e titolo, qualora tale decisione possa essere riconosciuta nello Stato membro in cui è chiesto il riconoscimento (lett. d). Si deve intendere richiamato anche l'art. 24, § 2, Reg. (CE) n. 4/2009 in forza del quale le decisioni che modificano una precedente decisione in materia di obbligazioni alimentari a causa di mutamento delle circostanze fattuali non potrà essere considerata decisione inconciliabile ai fini di quanto dispone l'art. 24, § 1, lett. c) e d), Reg. (CE) n. 4/2009. Da ultimo, l'art. 34, § 3, Reg. (CE) n. 4/2009 prevede che l'Autorità Giurisdizionale adita ai sensi dell'art. 33 Reg. (CE) n. 4/2009 debba pronunciarsi senza indugio. |