Istanza di sospensione del procedimentoInquadramentoIl procedimento d'impugnazione – avverso la decisione assunta dall'Autorità Giurisdizionale dello Stato di esecuzione in tema di esecutività del provvedimento straniero in materia di obbligazioni alimentari emessa in uno Stato membro non vincolato dal Protocollo Aja del 23 novembre 2007 – deve essere sospeso, su istanza della parte contro cui l'esecuzione è stata chiesta, se l'esecutività della decisione straniera è sospesa dall'Autorità Giurisdizionale dello Stato in cui la decisione è stata emessa. FormulaAUTORITÀ GIURISDIZIONALE DI ... [1] Nel procedimento R.G. n. ..., promosso dal: Sig. ..., rappresentato e difeso dall'Avv. ..., - attore - CONTRO la Sig. ..., rappresentata e difesa dall'Avv. ..., - convenuta - ISTANZA DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO ex art. 35 Reg. (CE) n. 4/2009[2] Il Sig. ..., nato a ..., il ..., residente in ..., via ..., C.F. ..., rappresentato e difeso dall'Avv. ..., del Foro di ..., come da procura in atti; PREMESSO CHE - in data ..., l'Autorità Giurisdizionale di ..., a conclusione del procedimento n. ..., tra il Sig. ... e la Sig.ra ..., pronunciava provvedimento n. ... / ... con cui si disponeva che: a) ...; b) ...; c) ...; - il Sig. ..., odierno istante, risulta creditore dell'obbligazione alimentare nei confronti della Sig.ra ...; - il Sig. ..., intendendo tutelare il proprio diritto di credito anche nello Stato di ... adiva, in data ..., l'Autorità Giurisdizionale di ... chiedendo la dichiarazione di esecutività del provvedimento n. ... / ...; - ad esito del procedimento per la dichiarazione di esecutività, la predetta Autorità Giurisdizionale di ... negava la dichiarazione di esecutività; - nella motivazione del predetto provvedimento si legge che: a) ...; b) ...; c) ...; - il ricorrente, in data ..., proponeva ricorso avanti all'Autorità Giurisdizionale di ..., ai sensi dell'art. 32 Reg. (CE) n. 4/2009, avverso tale provvedimento per i seguenti motivi: a) ...; b) ...; c) ...; - il procedimento ex art. 32 Reg. (CE) n. 4/2009, risulta attualmente pendente; - nelle more del predetto procedimento, l'Autorità Giurisdizionale di ..., la quale aveva in precedenza emesso la decisione di cui si chiedeva la dichiarazione di esecutività, sospendeva, in data ..., con provvedimento n. ... / ..., l'esecutività di tale decisione, per i seguenti motivi: a) ...; b) ...; c) ... [3]. Tutto ciò premesso, il Sig. ..., ut supra rappresentato, difeso e domiciliato CHIEDE che l'Ill.ma Autorità Giurisdizionale adita voglia sospendere l'esecuzione del provvedimento n. ... / ... emesso dall'Autorità Giurisdizionale di ..., ai sensi dell'art. 35 Reg. (CE) n. 4/2009. Si produce, oltre all'originale della procura alle liti, copia dei seguenti documenti: 1. provvedimento n. ... / ..., emessa in data ... dall'Autorità Giurisdizionale di ..., all'esito del procedimento n. ... / ...; 2. provvedimento n. ... / ..., emessa in data ... dall'Autorità Giurisdizionale di ..., all'esito del procedimento n. ... / ..., con cui viene sospesa l'esecutività della decisione; 3. ... [4]. Luogo e data Firma Avv. 1. L'Autorità Giurisdizionale competente per tale forma di sospensione risulta essere l'Autorità Giurisdizionale davanti alla quale pende il ricorso promosso ai sensi dell'art. 32 Reg. (CE) n. 4/2009 (per l'Italia, la Corte d'Appello del luogo di residenza della parte contro cui viene chiesta l'esecuzione ovvero del luogo di esecuzione) oppure ai sensi dell'art. 33 Reg. (CE) n. 4/2009 (In Italia, potrà essere la Corte di Cassazione, in caso di ricorso per Cassazione ovvero la Corte d'Appello in caso di revocazione od opposizione di terzo). 2. La formula è strutturata come un modello utilizzabile avanti alle Autorità Giurisdizionali italiane. Tuttavia, stante il carattere transnazionale del regolamento, tale modello di atto potrà – con gli opportuni accorgimenti linguistici, di procedura e di individuazione dell'Autorità Competente – essere utilizzato anche per proporre ricorso avverso la decisione sull'esecutività avanti alle Autorità Giurisdizionali indicate alla Commissione a norma di quanto prevede l'art. 71, § 1, lett. a), Reg. (CE) n. 4/2009 e competenti ai sensi di quanto dispongono gli artt. 32 e 33 Reg. (CE) n. 4/2009. 3. L'istanza di sospensione può essere promossa anche nelle more di un giudizio d'impugnazione ex art. 33 Reg. (CE) n. 4/2009. In tal caso, nell'istanza dovranno essere indicati anche l'esito del procedimento promosso ai sensi dell'art. 32 Reg. (CE) n. 4/2009 e i motivi del ricorso promosso ai sensi dell'art. 33 Reg. (CE) n. 4/2009. In tal caso si dovrà dare atto della pendenza del procedimento ex art. 33 Reg. (CE) n. 4/2009. 4. Deve essere indicata l'ulteriore documentazione utile e rilevante che si intende produrre. CommentoL'art. 35 Reg. (CE) n. 4/2009 prevede che il procedimento attivato con ricorso contro la decisione relativa alla domanda volta ad ottenere una dichiarazione di esecutività (art. 32 Reg. (CE) n. 4/2009) e il procedimento d'impugnazione ex art. 33 Reg. (CE) n. 4/2009 devono essere sospesi se l'esecutività della decisione in tema di obbligazioni alimentari emessa in uno Stato membro non vincolato dal Protocollo Aja del 23 novembre 2007 viene sospesa dall'Autorità Giudiziaria dello stesso Stato membro che l'ha emessa. L'istanza di sospensione deve essere presentata all'Autorità Giudiziaria avanti alla quale è stato proposto il ricorso ai sensi degli artt. 32 o 33 Reg. (CE) n. 4/2009. Pertanto, per quanto riguarda l'ordinamento italiano, l'istanza di sospensione, a cui dovrà essere allegata la decisione straniera che sospende l'esecutività, dovrà essere presentata alla Corte d'Appello avanti alla quale pende il ricorso ex art. 32 Reg. (CE) n. 4/2009. Se, invece, è stato promosso un giudizio ai sensi dell'art. 33 Reg. (CE) n. 4/2009, l'istanza di sospensione dovrà essere presentata alla Corte di Cassazione, se la decisione della Corte d'Appello è stata impugnata con il ricorso per Cassazione, ovvero alla Corte d'Appello, in caso di revocazione (cfr. art. 398, comma 1, c.p.c.) e di opposizione di terzo (cfr. art. 405, comma 1, c.p.c.). |