Richiesta di provvedimenti provvisorio cautelariInquadramentoI provvedimenti provvisori o cautelari a tutela del credito alimentare, applicabili in forza di una decisione straniera in materia di obbligazioni alimentari emessa in uno Stato membro non vincolato dal Protocollo Aja del 23 novembre 2007, possono essere richiesti anche all'Autorità Giurisdizionale dello Stato di esecuzione. FormulaAUTORITÀ GIURISDIZIONALE DI .... [1] Nel procedimento R.G. n. .... / ...., Dott. ...., promosso da: il Sig. ...., rappresentato e difeso dall'Avv. ...., CONTRO la Sig.ra ...., rappresentata e difesa dall'Avv. ...., ISTANZA DI CONCESSIONE DI PROVVEDIMENTI PROVVISORI EX ART. 36, REG. (CE) N. 4/2009[2] Il Sig. ...., nato a ...., il ...., residente in ...., via ...., C.F. ...., rappresentato e difeso dall'Avv. ...., del Foro di ...., come da procura in atti; PREMESSO CHE – in data ...., l'Autorità Giurisdizionale di ...., a conclusione del procedimento n. .... / ...., tra il Sig. .... e la Sig.ra ...., pronunciava provvedimento n. .... / .... con cui si disponeva che: a) ....; b) ....; c) ....; – il Sig. ...., odierno istante, risulta creditore dell'obbligazione alimentare nei confronti della Sig.ra ....; – l'Autorità Giurisdizionale che ha emesso il provvedimento richiamato si trova in uno Stato membro non vincolato dal Protocollo Aja del 23 novembre 2007 e, pertanto, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni emesse dalle Autorità Giurisdizionali di tale Stato devono essere regolati alla luce di quanto dispone il Capo IV, Sezione 2, artt. 23-38, Reg. (CE) n. 4/2009; – il Sig. ...., intendendo tutelare il proprio diritto di credito anche nello Stato di .... adiva, in data ...., l'Autorità Giurisdizionale di .... chiedendo la dichiarazione di esecutività del provvedimento n. .... / ....; – il predetto procedimento risulta attualmente pendente; – risulta opportuna la concessione delle seguenti misure provvisorie (o cautelari) stante la necessità di tutelare il credito alimentare: 1) ....; 2) ....; 3) .... [3]. – alla luce di quanto prevede il diritto nazionale applicabile, sussistono le circostanze di fatto e di diritto che legittimano l'adozione delle misure sopra indicate. In particolare: a) ....; b) ....; c) ....; – alla luce di ciò, in forza di quanto dispone l'art. 36, Reg. (CE) n. 4/2009, si richiede l'applicazione di tali misure a Codesta Autorità Giurisdizionale; Tutto ciò premesso, il Sig. ...., ut supra rappresentato, difeso e domiciliato CHIEDE che l'Ill.ma Autorità Giurisdizionale adita voglia, contrariis reiectis, disporre, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 36, Reg. (CE) n. 4/2009 e per le ragioni meglio esposte in narrativa, le seguenti misure provvisorie (o cautelari): 1) ....; 2) ....; 3) ..... Si produce, oltre all'originale della procura alle liti, copia dei seguenti documenti: 1. provvedimento n. .... / ...., emesso in data .... dall'Autorità Giurisdizionale di ...., all'esito del procedimento R.G. n. .... / ....; 2. documenti comprovanti le ragioni poste a fondamento della richiesta. Luogo e data .... Firma Avv. .... PROCURA Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'Avv. ...., eleggendo domicilio nello studio dello stesso in ...., via .... e conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge. Luogo e data .... Firma .... Per autentica della sottoscrizione .... Firma Avv. .... [1]Risulta competente l'Autorità Giurisdizionale dello Stato di esecuzione indicata dall'art. 27, Reg. (CE) n. 4/2009. Per il nostro ordinamento sarà, quindi, competente la Corte d'Appello del luogo in cui la parte contro cui viene chiesto il riconoscimento ha la propria residenza ovvero del luogo di esecuzione. [2]Tale istanza può essere formulata anche contestualmente alla comparsa di costituzione e risposta – o al diverso atto di costituzione in giudizio previsto dal diritto nazionale dell'Autorità Giurisdizionale adita –. Tuttavia, l'istanza potrà essere anche formulata separatamente, nelle more della decisione sulla competenza, laddove la necessità di tali provvedimenti si palesi in un tempo successivo a quello della costituzione in giudizio. La formula è strutturata come un modello utilizzabile avanti alle Autorità Giurisdizionali italiane. Tuttavia, stante il carattere transnazionale del regolamento, tale modello di atto potrà – con gli opportuni accorgimenti linguistici, di procedura e di individuazione dell'Autorità Competente – essere utilizzato anche avanti all'Autorità Giurisdizionale di altri Stati membri eventualmente competenti. [3]Dovranno essere indicate le misure provvisorie o cautelari previste dalla legge nazionale dell'Autorità Giurisdizionale avanti alla quale pende la controversia, con l'indicazione della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto e l'applicabilità al caso in esame. CommentoL'art. 36, § 1, Reg. (CE) n. 4/2009 prevede che, nel caso in cui debba essere riconosciuta una decisione straniera emessa in uno Stato membro non vincolato dal Protocollo Aja del 23 novembre 2007, la parte interessata al riconoscimento e all'esecuzione possa adire l'Autorità Giurisdizionale dello Stato di esecuzione al fine di ottenere provvedimenti provvisori o cautelari, in conformità a quanto prevede la legge nazionale dello Stato di esecuzione. La ratio della norma risiede nella necessità di tutelare il creditore dell'obbligazione alimentare nello Stato di esecuzione nella fase precedente al riconoscimento o alla dichiarazione di esecutività del provvedimento straniero a lui favorevole. Tale istanza può essere formulata anche contestualmente all'atto con cui si contesta il riconoscimento ovvero si chiede di constatare che la decisione straniera debba essere riconosciuta. Tuttavia, l'istanza potrà essere anche formulata separatamente, nelle more della decisione sul riconoscimento o sull'esecuzione, laddove la necessità di tali provvedimenti si palesi in un tempo successivo a quello della costituzione in giudizio. La possibilità di richiedere provvedimenti cautelari o provvisori incontra un limite. L'art. 36, § 3, Reg. (CE) n. 4/2009 prevede, infatti, che – in pendenza del termine per proporre ricorso ai sensi dell'art. 32 Reg. (CE) n. 4/2009 (che inizia a decorrere dalla notificazione del provvedimento sulla esecutività della decisione straniera) e fino alla decisione sul ricorso promosso ai sensi dell'art. 32 Reg. (CE) n. 4/2009 – l'Autorità Giurisdizionale dello Stato di esecuzione può concedere solo provvedimenti cautelari sui beni della parte contro cui è chiesta l'esecuzione. |