Atto di precetto su decreto di omologa delle condizioni della separazione consensuale

Rosaria Giordano

Inquadramento

L'atto di precetto costituisce un'intimazione stragiudiziale ad adempiere nei confronti del debitore risultante dal titolo esecutivo ad adempiere il comando giuridico ivi versato corredato dall'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata. Nella formula in esame, il precetto si fonda su un titolo esecutivo costituito dal decreto di omologa delle condizioni della separazione consensuale predisposte dagli stessi coniugi. Sotto quest'ultimo profilo, va considerato che il d.lgs. n. 149/2022 ha introdotto, per i procedimenti promossi dalla data del 28 febbraio 2023, l'art. 473-bis.51 c.p.c. che in omaggio al criterio enunciato dall'art. 1, comma 23, lett. hh), della l. n. 206/2021, configura un procedimento unitario, modellato su quello già contemplato dall'art. 711 c.p.c., per i procedimenti a domanda congiunta nella materia in esame, ossia i giudizi di separazione consensuale, divorzio congiunto e la domanda congiunta sulle condizioni di affidamento della prole nata da coppie non coniugate.

Formula

ATTO DI PRECETTO

La Sig.ra ..., rappresentata e difesa [1], come da procura a margine/in calce al ricorso per la separazione consensuale, dall'Avv. ... (C.F. ... fax ...) [2], ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in ..., via ...,

PREMESSO CHE

— con provvedimento del ..., il Tribunale di ..., nella causa di separazione consensuale iscritta al n. ... del Ruolo Generale dell'anno ..., ha omologato le condizioni della separazione consensuale predisposte dai coniugi [3] ;

- considerato che in dette condizioni era previsto un contributo per il mantenimento in favore dei figli minori ... e ..., affidati all'esponente, per l'importo complessivo di Euro ... e che sinora alcuna somma è stata corrisposta dall'obbligato;

- la decisione era munita di formula esecutiva in data ...;

- copia di tale decreto è stata notificata in forma esecutiva in data ... [4] ;

INTIMA E FA PRECETTO

a ..., nato il ... a ..., C.F. ... di provvedere entro il termine di giorni 10 [5] dalla notificazione del presente atto [6] al pagamento in favore di ... delle seguenti somme:

sorte capitale [7]

interessi legali maturati alla data del ...

spese di registrazione del provvedimento [8]

spese di notificazione del titolo esecutivo

compenso per la redazione del precetto

rimborso spese generali (15%)

CPA 4% su Euro ...

IVA 22% su Euro ...

Totale compensi, CPA e IVA

Totale spese

Totale

oltre agli interessi legali, a decorrere dalla data di notificazione del presente atto e sino al saldo;

AVVERTE

Il debitore che:

- in difetto di adempimento nel termine sopra indicato, si procederà ad esecuzione forzata;

- (può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal Giudice, porre rimedio alla situazione di eventuale sovra indebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore) [9].

Luogo e data ...

Firma Avv. ...

1. L'atto di precetto, in quanto atto stragiudiziale prodromico all'esecuzione può essere sottoscritto anche dal creditore personalmente, senza necessità della difesa tecnica che, pertanto, è solo facoltativa.

2. Il ricorso per la separazione consensuale può essere sottoscritto da entrambe le parti congiuntamente, assistite dallo stesso legale.

3. Se l'art. 711 c.p.c. prevedeva, per la separazione consensuale, che l'omologa doveva essere concessa con decreto del Tribunale, dal 28 febbraio 2023 l'operare del nuovo art. 473-bis.51 c.p.c. comporta che l'omologa venga data, per un'esigenza di omogeneità con il divorzio congiunto, regolato dalla stessa disposizione normativa, con sentenza.

4. In alternativa, l'art. 479 c.p.c., prevede che la notificazione del titolo esecutivo avvenga contestualmente a quella dell'atto di precetto. In ogni caso, il titolo esecutivo, in omaggio a quanto previsto dal comma 2 dopo la riforma realizzata dalla l. n. 80/2005, deve essere notificato alla parte personalmente: oggi, dunque, la semplice notificazione della sentenza al procuratore costituito è idonea e necessaria a far decorrere i termini brevi per l'impugnazione (Cass. S.U., n. 12898/2011), ma per procedere ad esecuzione forzata occorrerà in ogni caso notificare la sentenza, munita di formula esecutiva (ed il precetto).

5. Salvo che sia autorizzata l'esecuzione immediata ex art. 482 c.p.c., è possibile procedere ad esecuzione forzata solo laddove sia decorso un termine non inferiore a giorni 10 e non superiore a giorni 90, secondo le indicazioni contenute nell'atto di precetto. Il termine entro il quale l'obbligazione deve essere adempiuta è non inferiore a dieci giorni: la mancata o la diversa assegnazione al debitore del termine non determina, tuttavia, la nullità del precetto, ma comporta soltanto che l'esecuzione non possa essere iniziata prima che sia decorso detto termine (Cass. III, n. 55/2002).

6. L'atto di precetto, in quanto atto stragiudiziale, deve essere notificato alla parte personalmente in omaggio al disposto dell'art. 480, comma 4. L'omessa o irregolare notifica del precetto può essere fatta valere dall'intimato mediante opposizione agli atti esecutivi (Cass. III, n. 7047/1997). Peraltro, la nullità della notifica dell'atto di precetto è di regola sanata per raggiungimento dello scopo processuale dell'atto quando è proposta da parte del debitore opposizione agli atti esecutivi, salvo che il vizio di notificazione sia di tale gravità da determinare l'inesistenza della stessa ovvero l'impossibilità di raggiungere il suo scopo tipico, lasciando all'intimato un termine ad adempiere inferiore a dieci giorni (Cass. VI, n. 13038/2013).

7. Deve essere indicata la somma degli importi dovuti in ragione delle mensilità non corrisposte.

8. A seguito di Corte cost. n. 522/2002 non è tuttavia più necessario provvedere al pagamento dell'imposta di registro per portare in esecuzione un provvedimento giudiziario.

9. L'atto di precetto deve essere corredato di tale avvertimento in forza dell'art. 13, comma 1, lett. a), del d.l. n. 83/2015, conv., in l. n. 132/2015. La norma resta silente in ordine alle conseguenze dell'omissione dell'avvertimento in questione. Sotto un primo profilo, deve ritenersi che l'inserimento dell'avvertimento nell'atto di precetto non sia necessario nelle ipotesi in cui il debitore non versi nelle condizioni soggettive per poter accedere ad una delle forme di composizione della crisi disciplinate dalla l. n. 3/2012 e, quindi, laddove il debitore sia, in sostanza, un imprenditore commerciale, una società o un ente. Riteniamo, tuttavia, che in ragione della natura alimentare dei crediti fatti valere mediante l'atto di precetto fondato sul decreto di omologa delle condizioni della separazione personale, non si debba in detta ipotesi inserire l'avvertimento che sarebbe superfluo poiché per detti crediti l'obbligato non può comunque accedere ai benefici di cui alla predetta l. n. 3/2012.

Commento

La separazione consensuale trova la sua unica fonte nel consenso manifestato dai coniugi dinanzi al presidente del tribunale (atteso che l'art. 158 c.c., fa dipendere la separazione dal solo consenso dei coniugi) e la successiva omologazione agisce come mera condizione di efficacia dell'accordo, di per sé già integrante un negozio giuridico perfetto ed autonomo.

L'oggetto del controllo operato sulle condizioni della separazione consensuale appare circoscritto, peraltro, dal capoverso della stessa disposizione, alle clausole relative all'affidamento ed al mantenimento dei figli.

Il decreto di omologa è impugnabile ai sensi dell'art. 739 per vizi propri (Cass. n. 26202/2013: ma non anche ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost.).

Alla separazione consensuale si applicano, inoltre, le norme generali relative alla disciplina dei vizi della volontà, entro i limiti di compatibilità con la specificità di tale negozio di diritto familiare, per cui è esclusa la possibilità per ciascuno dei coniugi di contestare l'eventuale vizio del consenso mediante reclamo camerale ex art. 739 avverso il decreto di omologa. Invero, detti vizi devono essere fatti valere mediante autonomo giudizio di accertamento (Cass. n. 7450/2008).

La separazione consensuale dei coniugi non può, per contro, essere impugnata per simulazione poiché l'iniziativa processuale diretta ad acquisire l'omologazione, e quindi la condizione formale di coniugi separati, è volta ad assicurare efficacia alla separazione, così da superare il precedente accordo simulatorio, rispetto al quale si pone in antitesi dato che è logicamente insostenibile che i coniugi possano «disvolere» con detto accordo la condizione di separati ed al tempo stesso «volere» l'emissione di un provvedimento giudiziale destinato ad attribuire determinati effetti giuridici a tale condizione (Cass. n. 19319/2014).

Rispetto a quanto sinora evidenziato va considerato che il d.lgs. n. 149/2022 ha introdotto, per i procedimenti promossi dalla data del 28 febbraio 2023, l'art. 473-bis.51 c.p.c. che in omaggio al criterio enunciato dall'art. 1, comma 23, lett. hh), della l. n. 206/2021, configura un procedimento unitario, modellato su quello già contemplato dall'art. 711 c.p.c., per i procedimenti a domanda congiunta nella materia in esame, ossia i giudizi di separazione consensuale, divorzio congiunto e la domanda congiunta sulle condizioni di affidamento della prole nata da coppie non coniugate.

La domanda si propone con ricorso presso il Tribunale del luogo della residenza o di domicilio dell'una o dell'altra parte.

Il ricorso è corredato delle indicazioni essenziali richieste per quello contenzioso e deve specificare le disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e gli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.

Dando seguito alla tesi più accreditata, di recente affermata anche dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione per i trasferimenti immobiliari (Cass. S.U., n. 21761/2021), si stabilisce che le parti con il ricorso possono regolamentare in tutto in parte i loro rapporti patrimoniali, nel rispetto dell'autonomia negoziale.

Il procedimento, pur modellato su quello attualmente disciplinato dall'art. 711 c.p.c. per la separazione consensuale in omaggio ai criteri di delega (e che dunque consente all'autorità giudiziaria di richiedere modifiche o integrazioni nell'interesse della prole rispetto alle condizioni concordate), si conclude con sentenza e non con decreto di omologa delle condizioni indicate dalle parti. Tale veste formale è stata ritenuta necessaria stante gli effetti costitutivi del divorzio, come ha avuto cura di precisare la Relazione Illustrativa.

Per altro verso, va evidenziato che in generale il precetto è, in generale, un atto stragiudiziale prodromico all'esecuzione forzata mediante il quale il creditore intima il debitore ad adempiere spontaneamente al comando giuridico contenuto nel titolo esecutivo, avvertendolo che, in difetto, procederà, entro il termine indicato, ad esecuzione forzata.

Il precetto è atto stragiudiziale e, quindi, può essere validamente sottoscritto dalla parte o da un suo procuratore ad negotia

Il comma 2 dell'art. 480 c.p.c. prevede che l'atto di precetto debba contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti, la data di notificazione del titolo esecutivo, ove non contestuale a quella del precetto, nonché la trascrizione integrale del titolo nell'atto di precetto nelle ipotesi in cui detta trascrizione è prevista. Se il titolo è un decreto ingiuntivo occorre che il precetto ne menzioni l'esecutorietà (l'omessa menzione ne cagiona la nullità: Cass. III, n. 24226/2019), non essendo peraltro necessaria una seconda notificazione se il precetto ne menziona gli estremi richiesti (Cass. I, ord. n. 4705/2018).

Nonostante l'art. 480 c.p.c., sanzioni con la nullità del precetto l'omessa indicazione delle parti, la dottrina è incline a ritenere che tale vizio non sussista qualora l'identificazione delle stesse sia comunque possibile attraverso gli altri elementi del precetto o risulti dal titolo esecutivo contestualmente notificato o trascritto nell'atto.

La nullità del precetto è sanata dalla proposizione dell'opposizione, per raggiungimento dello scopo (Cass. VI, ord. n. 19105/2018); ma la nullità della notifica è sanata, dalla proposizione dell'opposizione, solo quando è provato che la conoscenza dell'atto è intervenuta in tempo utile a prevenire il pignoramento (Cass. III, n. 24291/2017).

Il comma 3 dell'art. 480 c.p.c. prevede che il precetto deve contenere anche la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il Giudice competente per l'esecuzione, precisando che, in difetto di tale indicazione, le opposizioni al precetto si propongono davanti al Giudice del luogo in cui l'atto è stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del Giudice stesso.

Ciò comporta che il comune nel quale il creditore, con l'atto di precetto, abbia dichiarato la propria residenza od eletto il proprio domicilio, ai sensi dell'art. 480, comma 3, deve ritenersi coincidente con quello in cui ha sede il Giudice dell'esecuzione, e, pertanto, vale a determinare la competenza territoriale sull'opposizione al precetto medesimo proposta prima dell'instaurazione del procedimento esecutivo (artt. 26 e 27), mentre l'eventuale contestazione di detta coincidenza (per non esservi in quel comune beni appartenenti all'esecutando, né la residenza del debitore di quest'ultimo), può essere sollevata soltanto dall'opponente, al fine di invocare la competenza del diverso Giudice del luogo in cui è stato notificato il precetto, e non anche dallo stesso creditore, che resta vincolato alla suddetta dichiarazione od elezione (Cass. III, n. 13219/2010).

Sul comma 3 dell'art. 480 c.p.c. è intervenuta la Corte costituzionale con una fondamentale pronuncia interpretativa di rigetto (Corte cost. n. 480/2005) a seguito della quale è ormai incontroverso, in giurisprudenza, che, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, la detta previsione nella parte in cui consente al debitore di eseguire la notificazione dell'atto di opposizione all'esecuzione presso la cancelleria del Giudice del luogo in cui gli è stato notificato il precetto si applica soltanto qualora il creditore precettante abbia del tutto omesso l'indicazione della residenza o l'elezione di domicilio, mentre, in caso contrario, la notifica dell'atto di opposizione deve essere effettuata nel luogo indicato dal creditore e non nella cancelleria, diversamente potendo il creditore precettante ignorare l'intervenuta opposizione.

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