Trascrizione nei registri immobiliari del sequestro ex art. 8, l. div.

Rosaria Giordano

inquadramento

Ai sensi dell'art. 8, comma 7, della l. n. 898/1970 il Giudice, allo scopo di assicurare che siano soddisfatte o conservate le ragioni del creditore circa il pagamento degli assegni, può disporre il sequestro dei beni del coniuge obbligato: pertanto, diversamente dal sequestro nel corso del giudizio di separazione emesso ex art. 156 c.c., questo provvedimento presuppone la valutazione di un periculum di inadempimento. Il sequestro si esegue nelle forme previste dagli artt. 678 e ss. c.p.c.

La disciplina per la concessione della misura è oggi contenuta, peraltro, nella prospettiva unitaria della riforma Cartabia, nell'art. 473-bis.36 c.p.c.

Formula

AL CONSERVATORE DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI .... [1]

La Sig. ...., nata a .... il ...., C.F. ...., rappresentata e difesa, come da procura in calce (oppure, a margine), del ricorso per la concessione del sequestro ex art. 8, l. div. dall'Avv. ...., ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in .... via ....;

CHIEDE

la trascrizione dell'ordinanza del Tribunale di .... [2], in data ...., mediante la quale è stato concesso sequestro in favore dell'istante, sino alla concorrenza dell'importo di Euro ....;

A FAVORE DI

...., nata a ...., il ...., residente a ...., via ...., n. ....,

CONTRO

...., nato a ...., il ...., residente a ...., via ...., n ...., sull'immobile: .... sito nel Comune di ...., rendita catastale Euro ...., distinto in catasto ...., confinante a nord ...., a est ...., a sud ...., a ovest .... [3].

Allega copia autentica del provvedimento di sequestro.

Luogo e data ....

Firma Avv. ....

[1]La nota dovrà essere presentata al conservatore dei registri immobiliari del luogo dove sono situati i beni sequestrati.

[2]Ipotizzando una richiesta del provvedimento con ricorso autonomo, come nell'esemplificazione, la competenza sarà demandata al Tribunale in composizione collegiale, con reclamabilità del provvedimento, ex art. 739 c.p.c., dinanzi alla Corte d'Appello. Diversamente, nell'ipotesi di ricorso in corso di causa, l'ordinanza sarà emanata dal Giudice istruttore e reclamabile al collegio sempre ai sensi dell'art. 739 c.p.c. A quest'ultimo riguardo, la S.C. ha chiarito che il decreto della Corte di Appello, reso in sede di reclamo avverso il provvedimento del tribunale concessivo del sequestro previsto dall'art. 156, comma 6, c.c., in materia di separazione personale dei coniugi, e dall'art. 8, ultimo comma, l. n. 898/1970, in materia di divorzio, non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., poiché si tratta di provvedimento non decisorio, né definitivo, avendo esso natura strumentale (rispetto al diritto sostanziale al mantenimento spettante al coniuge) ed essendo esso revocabile o modificabile per giustificati motivi (Cass. I, n. 2479/2003).

[3]Nella nota di trascrizione il bene deve essere esattamente individuato, in modo conforme a quanto già avvenuto nel ricorso per sequestro.

commento

Ai sensi dell'art. 8, comma 7, l. n. 898/1970 il Giudice per assicurare che siano soddisfatte o conservate le ragioni del creditore circa il pagamento degli assegni può disporre il sequestro dei beni del coniuge obbligato: pertanto, diversamente dal sequestro nel corso del giudizio di separazione emesso ex art. 156 c.c., questo provvedimento presuppone la valutazione di un periculum di inadempimento (cfr. Simeone, Garanzie: sequestri e provvedimenti d'urgenza, in ilfamiliarista.it, 3 giugno 2015).

Non occorre invece valutare la sussistenza del fumus boni juris, poiché il diritto della parte istante alla corresponsione delle somme è stato già accertato.

Su tali questioni, in sede applicativa si è osservato che il sequestro previsto dall'art. 8, l. n. 898/1970 (c.d. legge sul divorzio) non presuppone, a differenza del sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c., l'accertamento del “fumus boni iuris” del credito vantato e del “periculum in mora” per il soddisfacimento del credito medesimo, bensì l'esistenza di un credito (l'assegno determinato in sede di divorzio) e l'accertamento dell'inadempimento dell'obbligato: tale sequestro, non avente natura cautelare e inidoneo a convertirsi in pignoramento, assolve alla finalità di impedire la libera disponibilità dei beni o crediti dell'obbligato a garanzia dell'adempimento degli obblighi di mantenimento (Trib. Arezzo 21 giugno 2011).

Il sequestro si esegue nelle forme previste dagli artt. 678 e ss. c.p.c.

In ogni caso, sul piano processuale la riforma varata dal d.lgs. n. 149/2022 ha fatto confluire in un'unica norma, ovvero l'art. 473-bis.36 c.p.c., in coerenza con il principio di delega espresso dall'art. 1, comma 23, lett. ll), della l. n. 206/2021, la possibilità per il Giudice di imporre al soggetto obbligato di prestare idonea garanzia personale o reale, se ricorre il pericolo che possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi di contributo economico.

L'art. 473-bis.36, comma 3, c.p.c. stabilisce che il creditore al quale spetta la corresponsione periodica del contributo, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni in ordine all'adempimento, può chiedere al Giudice di autorizzare il sequestro dei beni mobili, immobili o crediti del debitore.

Riteniamo che, come già per il sequestro sinora disciplinato nella materia della separazione dall'art. 156 c.c., in quella del divorzio dall'art. 8, comma 7, l. n. 898/1970, e per i provvedimenti economici a tutela della prole ex art. 3, comma 2, l. n. 219/2012, si tratta – pur nelle variegate ricostruzioni che sono state compiute in dottrina come in giurisprudenza sulla questione – di un provvedimento di natura cautelare, sebbene caratterizzato senz'altro dalla peculiarità, rispetto al sequestro conservativo regolato dall'art. 670 c.p.c., di essere emanato quando il diritto al contributo economico è stato già oggetto di accertamento (anche, in ipotesi, sommario come nel caso dei provvedimenti temporanei ed urgenti) da parte dell'autorità giudiziaria. La domanda di autorizzazione del sequestro può essere formulata sia unitamente a quella di concessione del contributo economico, che dopo l'emissione del provvedimento quando emergano condotte del debitore tali da far ritenere che potrebbe presto sottrarsi all'adempimento (ad esempio, ove l'obbligato ponga in essere atti dispositivi del proprio patrimonio di natura “sospetta” e “improvvisa”).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario