Atto di intervento volontario del coniuge del promissario venditore (artt. 184,2932 c.c.)InquadramentoIl contratto preliminare di vendita di un bene immobile o di un bene mobile registrato è atto di straordinaria amministrazione. Se compiuto, in regime di comunione legale, da uno solo dei coniugi, esso è annullabile per iniziativa del coniuge non consenziente. L'annullabilità può essere opposta nel giudizio intrapreso dal promissario acquirente ai sensi dell'art. 2932 c.c. contro il coniuge promittente venditore. La prevalente giurisprudenza afferma che in tale giudizio il coniuge rimasto estraneo al contratto è litisconsorte necessario: in esso può essere chiamato ad integrazione del contraddittorio e può fare intervento volontario. FormulaTRIBUNALE CIVILE DI .... COMPARSA D'INTERVENTO 1EX ARTT. 102, 167 E 268 C.P.C. la Sig.ra ...., nata a .... il .... residente in ...., C.F. .... 2, elettivamente domiciliata in .... via .... n. .... presso lo studio dell'Avv. ...., C.F. ...., PEC..., dal quale è rappresentata e difesa giusta delega in calce al presente atto / a margine del presente atto TRA Sig. ...., rappresentato e difeso dall'Avv. .... del Foro di .... - attore - CONTRO Sig. ...., rappresentato e difeso dall'Avv. .... del Foro di .... - convenuto - PREMESSO A) Con atto di citazione notificato in data .... il Sig. .... conveniva in giudizio il Sig. .... per ottenere, ai sensi dell'art. 2932 c.c., sentenza di trasferimento della proprietà dell'appartamento sito in ....; B) Esponeva l'attore di aver stipulato in data .... con il Sig. .... (quale promittente venditore) un contratto preliminare di compravendita del predetto immobile, impegnandosi ad addivenire alla stipula del contratto definitivo entro il termine di ...., ma alla scadenza del termine concordato il convenuto non compariva dinanzi al notaio per la stipula del rogito notarile per il trasferimento definitivo dell'immobile; C) Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data .... si costituiva in giudizio il Sig. .... il quale resisteva alla domanda di parte attrice eccependo l'invalidità del contratto preliminare in quanto concluso dal medesimo senza il consenso della moglie ...., pur avendo ad oggetto un bene immobile soggetto al regime di comunione legale dei coniugi. FATTO – Il Sig. .... e l'odierna interveniente hanno contratto matrimonio concordatario in data .... in regime di comunione legale dei beni (all. ....). – In data .... il Sig. .... marito della comparente ha acquistato l'immobile per cui è causa (all. ....); – la comparente faceva effettuare da un tecnico di fiducia una visura presso i registri immobiliari per verifica re 3 ed in questa occasione veniva a conoscenza del fatto che il marito aveva promesso in vendita l'appartamento al Sig. .... con contratto preliminare trascritto in data (all. ....); – Tale circostanza è stata completamente taciuta dal Sig. .... alla moglie, la quale non ha prestato alcun consenso alla promessa di vendita, ancorché riguardante un bene ricadente nella comunione legale; Tutto ciò premesso ed esposto, la Sig.ra ...., come sopra rappresentata e difesa, si costituisce in giudizio per contestare tutto quanto exadverso dedotto e domandato, sulla base delle seguenti ragioni: DIRITTO 1. Litisconsorzio necessario della Sig.ra .... nel presente giudizio. Si premette che la comparente è legittimata ad intervenire nel pendente giudizio in quanto ai sensi dell’art. 177 c.c. il bene immobile oggetto della promessa di vendita ad opera del marito è entrato a far parte della comunione legale tra i coniugi: la predetta è pertanto, e a tutti gli effetti, comproprietaria dell'immobile suddetto e, come tale, titolare dei diritti delle azioni funzionali alla sua conservazione e disponibilità. In tal senso si sono espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione in sentenza n. 17952/2007, sostenendo che “nel giudizio ex art. 2932 c.c. promosso dal promissario acquirente nei confronti del promittente venditore che, coniugato in regime di comunione dei beni, abbia stipulato il preliminare senza il consenso del coniuge, quest'ultimo deve considerarsi litisconsorte necessario”. 2. Annullabilità del contratto preliminare tra i Sig. .... e ..... Come insegna la S.C. di Cassazione “il contratto preliminare di vendita di bene immobile costituisce, ai sensi dell'art. 180, comma 2, c.c., atto di straordinaria amministrazione, giacché si pone quale momento originario di una sequenza obbligatoria e successiva il cui esito necessitato è il trasferimento della proprietà del bene; pertanto nel caso in cui il contratto preliminare di alienazione di un bene in comunione sia stipulato da un coniuge senza la partecipazione o il consenso dell'altro, detto atto è soggetto alla disciplina dell'art. 184, primo comma, c.c., la cui applicazione non va restrittivamente intesa come limitata agli atti dispositivi con effetto reale e non anche a quelli con effetto meramente obbligatorio, non trovando tale interpretazione fondamento alla stregua né della lettera né dell'interpretazione sistematica della norma” (Cass. n. 2202/2013). Ne consegue che l'atto preliminare di compravendita immobiliare, in quanto atto di straordinaria amministrazione, è soggetto alla regola dell'amministrazione congiunta ai sensi dell'art. 180, comma 2, c.c., la cui violazione è sanzionata con il rimedio dell'annullabilità ai sensi dell'art. 184 c.c. che il coniuge pretermesso può esperire entro il termine di un anno “dalla data in cui ha avuto conoscenza dell'atto e in ogni caso entro un anno dalla data di trascrizione. Se l'atto non sia stato trascritto e quando il coniuge non ne abbia avuto conoscenza prima dello scioglimento della comunione l'azione non può essere proposta oltre l'anno dallo scioglimento stesso” (art. 184, comma 2, c.c.). Nel caso di specie, il termine annuale non è ancora spirato, essendo stato il contratto preliminare trascritto nel registro immobiliare in data .... (cfr. visura allegata). 3. Infondatezza della domanda di parte attrice. La domanda dell'attore di pronuncia di sentenza di trasferimento della proprietà dell'immobile ai sensi dell'art. 2932 c.c. è infondata e deve essere rigettata; il contratto preliminare è infatti invalido, per effetto della mancata prestazione del consenso da parte della comparente. Tutto ciò considerato, la Sig.ra .... spiega formale intervento nella causa n. .... RG pendente dinanzi all'intestato Tribunale, rassegnando le seguenti CONCLUSIONI Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, pronunciare l'annullamento del contratto preliminare di compravendita dell'immobile .... 4 concluso tra i Sig. .... e .... in data .... e, per l'effetto, rigettare la domanda di parte attrice perché infondata; Condannare entrambe le parti al pagamento in solido delle spese e competenze di lite con accessori come per legge; Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il valore della domanda proposta con il presente intervento è di Euro ..... Si producono i seguenti documenti: 1) atto di matrimonio; 2) contratto di compravendita dell'immobile in data ....; 3) estratto visura dei registri immobiliari. Luogo e data .... Firma Avv. .... PROCURA Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'Avv. ...., attribuendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge, eleggendo domicilio presso lo studio del medesimo in .... via ..... Per autentica della sottoscrizione .... Firma Avv. .... [1] [1]In base all'art. 2 del d.m. 7 agosto 2023, n. 110 “Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile)”, al fine di assicurare la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali in conformità a quanto prescritto dall'articolo 121 c.p.c., le memorie difensive sono redatte con la seguente articolazione: a) intestazione, contenente l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta e della tipologia di atto; b) parti, comprensive di tutte le indicazioni richieste dalla legge; c) parole chiave, nel numero massimo di venti, che individuano l'oggetto del giudizio; d) nelle impugnazioni, estremi del provvedimento impugnato con l'indicazione dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso, la data della pubblicazione e dell'eventuale notifica; e) esposizione distinta e specifica, in parti dell'atto separate e rubricate, dei fatti e dei motivi in diritto, nonché, quanto alle impugnazioni, individuazione dei capi della decisione impugnati ed esposizione dei motivi; f) nella parte in fatto, puntuale riferimento ai documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo e denominati in modo corrispondente al loro contenuto, preferibilmente consultabili con apposito collegamento ipertestuale; g) con riguardo ai motivi di diritto, esposizione delle eventuali questioni pregiudiziali e preliminari e di quelle di merito, con indicazione delle norme di legge e dei precedenti giurisprudenziali che si assumono rilevanti; h) conclusioni, con indicazione distinta di ciascuna questione pregiudiziale, preliminare e di merito e delle eventuali subordinate; i) indicazione specifica dei mezzi di prova e indice dei documenti prodotti, con la stessa numerazione e denominazione contenute nel corpo dell'atto, preferibilmente consultabili con collegamento ipertestuale; l) valore della controversia; m) richiesta di distrazione delle spese; n) indicazione del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L'art. 3 lett. a) precisa che l'atto d'intervento deve avere un'estensione massima di 80.000 caratteri, salvi gli elementi esclusi dall'art. 4, e ferma restando (ex art. 5) la possibilità di superare detti limiti se la controversia presenta questioni di particolare complessità, anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti, ipotesi nella quale il difensore espone sinteticamente nell'atto le ragioni per le quali si è reso necessario il superamento dei limiti. Il richiamato Regolamento non trova applicazione, rispetto ai soli limiti dimensionali degli atti, nelle controversie di valore superiore a 500.000 euro. [2] [2]In tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l'azione civile in sede penale e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati, le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il C.F., oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011, conv., con modif., in l. n. 111/2011). [3] [3]Indicare il motivo, ad esempio la cancellazione di un'ipoteca su un altro immobile in comunione legale. [4] [4]Descrivere. CommentoIn giurisprudenza si è affrontato il problema di stabilire se l'azione di annullamento ex art. 184 c.c. sia esercitabile solo con riferimento ai contratti ad effetti reali, o anche con riguardo ai contratti ad effetti obbligatori. Il riferimento è, ovviamente, al contratto preliminare di alienazione di un bene in comunione stipulato da un solo coniuge senza il consenso dell'altro. La Cassazione si è espressa in senso affermativo sul presupposto che “il contratto preliminare di vendita di bene immobile costituisce, ai sensi dell'art. 180, comma 2 c.c., atto di straordinaria amministrazione, giacché si pone quale momento originario di una sequenza obbligatoria e successiva il cui esito necessitato è il trasferimento della proprietà del bene; pertanto nel caso in cui il contratto preliminare di alienazione di un bene in comunione sia stipulato da un coniuge senza la partecipazione o il consenso dell'altro, detto atto è soggetto alla disciplina dell'art. 184, comma 1, c.c., la cui applicazione non va restrittivamente intesa come limitata agli atti dispositivi con effetto reale e non anche a quelli con effetto meramente obbligatorio, non trovando tale interpretazione fondamento alla stregua né della lettera né dell'interpretazione sistematica della norma” (Cass. n. 2202/2013). Ai fini della proposizione della domanda di esecuzione in forma specifica, a norma dell'art. 2932 c.c., di un preliminare di vendita di un bene immobile rientrante nella comunione legale dei coniugi, non è necessaria la sottoscrizione di entrambi i promittenti venditori, ma è sufficiente il consenso del coniuge non stipulante, traducendosi la mancanza di detto consenso in un vizio di annullabilità da far valere entro il termine di prescrizione di cui all'art. 184 c.c. (Cass. II, n. 20439/2019; Cass. II, n. 4302/2018; Cass. n. 12923/2012) nel rispetto del principio generale di buona fede e dell'affidamento, per cui spetta al giudice del merito verificare la proposizione della domanda di annullamento da parte del coniuge che non ha sottoscritto l'atto quantomeno sotto forma di eccezione in base all'art. 1442, ultimo comma, c.c. (Cass. n. 16177/2001). La Cassazione ha affrontato la questione del litisconsorzio del coniuge pretermesso nel giudizio per l'esecuzione specifica del contratto promossa ai sensi dell'art. 2932 c.c. dal promittente acquirente. Si pensi alla stipula di un contratto preliminare di compravendita di un immobile in comunione legale tra il promissario acquirente ed un solo coniuge, il quale sarà inadempiente all'obbligo di stipulare il definitivo; avendo il promittente acquirente interesse ad acquistare l'immobile, si è creato un contrasto giurisprudenziale sulla necessità o meno di convenire in giudizio, nell'actioex art. 2932 c.c., anche il coniuge pretermesso nella stipula del contratto preliminare, oltre al coniuge contraente. In sentenza Cass. n. 20867/2004 la Suprema Corte, sulla considerazione che i coniugi non sono individualmente titolari di un diritto di quota ma solidalmente titolari di un diritto avente per oggetto i beni della comunione, e che nei rapporti con i terzi ciascun coniuge ha il potere di disporre dei beni della comunione, e che l'azione ex art. 2932 c.c. non ha natura reale ma personale, perviene alla conclusione per cui in quest'ultima non sia ravvisabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario, non vertendosi in situazione sostanziale caratterizzata da un rapporto unico ed inscindibile con pluralità di soggetti e non rivestendo, quindi, il coniuge rimasto estraneo al preliminare la qualità di parte la cui presenza in giudizio sia condizione essenziale affinché la sentenza non venga inutiliter data. A supporto di siffatta conclusione milita il principio per cui, in tema d'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto ex art. 2932 c.c., la sentenza che tenga luogo del contratto definitivo non concluso deve necessariamente riprodurre, nella forma del provvedimento giurisdizionale, il medesimo assetto d'interessi assunto dalle parti quale contenuto del contratto preliminare, senza possibilità di introdurvi modifiche (Cass. n. 7273/2006; Cass. n. 2824/2003, Cass. n. 11874/2002 principio confermato da ultimo da Cass. VI, ord. n. 11033/2018). In senso contrario, la giurisprudenza prevalente ha sostenuto la necessità del litisconsorzio del coniuge pretermesso nel giudizio promosso dal promittente acquirente per l'esecuzione specifica del contratto preliminare stipulato esclusivamente dall'altro coniuge. Si è evidenziato che ciascun coniuge è titolare del bene per l'intero, per cui non può escludersi la necessaria partecipazione di uno dei due al giudizio nel quale si discuta della traslazione del bene stesso, evento rispetto al quale non può negarsi l'interesse ad interloquire del coniuge pretermesso dalla stipula del contratto preliminare, essendo comproprietario del bene che ne è oggetto; si è confutata l'affermazione secondo cui, al momento dell'introduzione del giudizio ex art. 2932 c.c., il coniuge promittente venditore abbia già efficacemente alienato il bene, così che il coniuge rimasto estraneo al negozio abbia perso, contestualmente alla stipulazione del preliminare, la propria contitolarità sul bene e non possa fare ricorso se non all'azione d'annullamento, in quanto tale affermazione, oltre ad essere in palese contrasto con la lettera dello stesso art. 184 c.c., comma 1, che prevede una possibilità di convalida successiva inconciliabile con una già intervenuta perdita della titolarità del bene, implica una non condivisibile attribuzione a tale tipo di contratto di un effetto traslativo, estraneo alla sua funzione ed alla sua natura; si è precisato che, una volta stipulato il preliminare, nel momento in cui il coniuge promittente venditore si rende inadempiente e costringe il promissario acquirente all'azione d'esecuzione specifica, l'altro coniuge, che non abbia partecipato al negozio né vi abbia prestato altrimenti il proprio consenso, è ancora contitolare del bene e su di esso legittimato ad esercitare i suoi poteri d'amministrazione congiunta; atteso l'effetto solo obbligatorio del preliminare, l'attività negoziale posta in essere dal coniuge promittente con l'impegnarsi ad alienare non ha prodotto ancora l'effetto di sottrarre il bene al patrimonio comune ed alla contitolarità su di esso d'entrambi i comproprietari, onde il coniuge rimasto estraneo al preliminare è ancora titolare d'una situazione giuridica inscindibile che lo rende litisconsorte necessario nel giudizio d'esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre (Cass. n. 3483/1988; Cass. n. 5191/2002; Cass. n. 12313/2004). Il contrasto è stato risolto dalle S.U. della Corte di cassazione (Cass. n. 17952/2007) a favore di questa seconda opzione ermeneutica. Le S.U. si muovono sul piano degli effetti della promossa azione ex art. 2932 c.c. ai fini della soluzione del problema, affermando che non può disconoscersi al coniuge rimasto estraneo al negozio l'interesse a partecipare al relativo giudizio, in quanto, pur se non è rimasto personalmente obbligato e se non è corresponsabile assieme al coniuge stipulante, unico obbligato, tuttavia l'impegno assunto da quest'ultimo e la responsabilità personale del medesimo sono comunque tali da incidere sul patrimonio comune e sul tenore di vita della famiglia, giacché, ex art. 189 c.c., espongono all'altrui azione esecutiva non solo i beni del promittente ma anche quelli della comunione. Ne consegue l'ineludibile presenza in giudizio del coniuge rimasto estraneo al preliminare, giacché si ha litisconsorzio necessario, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, allorquando la decisione richiesta, indipendentemente dalla sua natura (di condanna, d'accertamento o costitutiva), sia di per sé inidonea a spiegare i propri effetti, cioè a produrre un risultato utile e pratico, anche nei riguardi delle sole parti presenti, stante la natura plurisoggettiva e concettualmente unica ed inscindibile, sia in senso sostanziale, sia, alle volte, in senso solo processuale, del rapporto dedotto in giudizio, nel quale i nessi fra i diversi soggetti, e tra questi e l'oggetto comune, costituiscono un insieme unitario, con conseguente immutabilità del rapporto medesimo ove non vi sia la partecipazione di tutti i suoi titolari (in tal senso, Cass. n. 4890/2006; Cass. n. 12313/2004; Cass. n. 14102/2003; Cass. n. 9083/2001). Inoltre, le S.U. traggono argomenti per affermare la necessaria partecipazione del coniuge rimasto estraneo al preliminare anche dall'art. 180 c.c., evidenziando che un contratto ad efficacia solo obbligatoria, come il contratto preliminare di vendita di un immobile, è potenzialmente idoneo ad incidere sulla consistenza del patrimonio dello stipulante; infatti tale contratto si pone quale momento originario d'una serie obbligatoria consequenziale e successiva, il cui esito finale necessitato è il trasferimento della proprietà del bene promesso in vendita, sì che esso va considerato atto eccedente l'ordinaria amministrazione e sottoposto quindi all'amministrazione ed alla rappresentanza in giudizio congiunta dei coniugi. Sulla base di tali considerazioni, le S.U. affermano il principio di diritto secondo cui nell'azione ex art. 2932 c.c. promossa dal promissario acquirente, per l'adempimento in forma specifica o per i danni da inadempimento precontrattuale, nei confronti del promittente venditore che, coniugato in regime di comunione dei beni, abbia stipulato senza il consenso dell'altro coniuge, quest'ultimo deve considerarsi litisconsorte necessario; con la conseguenza che, ove il coniuge rimasto estraneo alla stipulazione del preliminare non sia stato convenuto in giudizio unitamente al coniuge stipulante e nei suoi confronti non sia stato integrato il contraddittorio, il giudizio svoltosi è nullo e deve essere, pertanto, nuovamente celebrato a contraddittorio integro. Tuttavia, la S.C. di Cassazione, in sentenza n. 24950/2020 pur confermando l'orientamento prevalente citato, ha chiarito che il litisconsorzio del coniuge pretermesso non sussiste quando si controverte sulla validità della vendita (la massima recita infatti “Qualora uno dei coniugi, in regime di comunione legale dei beni, abbia da solo acquistato o venduto un bene immobile da ritenersi oggetto della comunione, l'altro, che sia rimasto estraneo alla formazione dell'atto, è litisconsorte necessario in tutte le controversie in cui si chieda al giudice una pronuncia che incida direttamente e immediatamente sul diritto, mentre non può ritenersi tale in quei giudizi nei quali si domandi una decisione che incida direttamente e immediatamente sulla validità ed efficacia del contratto. Pertanto, in riferimento all'azione revocatoria esperita, ai sensi sia dell'art. 66 che dell'art. 67 l. fall., in favore del disponente fallito, non sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario, poiché detta azione non determina alcun effetto restitutorio né traslativo, ma comporta l'inefficacia relativa dell'atto rispetto alla massa, senza caducare, ad ogni altro effetto, l'atto di alienazione”). Quanto riferito in questo commento si estende alle parti di un'unione civile ex art. 1, comma 13, l. n. 76/2016, se non hanno optato per un diverso regime patrimoniale. |