Opposizione a pignoramento (artt. 617 c.p.c. e 190 c.c.)

Gustavo Danise
Aggiornato da Francesco Bartolini

Inquadramento

L'art. 190 c.c., disciplina la responsabilità patrimoniale dei coniugi uniti da comunione legale dei beni e sancisce la regola della sussidiarietà dei beni personali, fino alla misura di metà del credito, per le obbligazioni contratte dai coniugi nell'interesse della famiglia, ove il creditore non riesca a soddisfarsi sul patrimonio costituito in comunione legale. La norma è simmetrica all'art. 189 c.c.; infatti, entrambe prevedono la responsabilità sussidiaria, rispettivamente, della comunione e dei beni personali dei coniugi, laddove il patrimonio destinato in via prioritaria a soddisfare i creditori non risulti sufficiente. La norma si applica anche alle parti di un'unione civile ex art. 1, commi 13 e 20, l. n. 76/2016, se non hanno optato per un diverso regime patrimoniale.

Formula

TRIBUNALE CIVILE DI ... 1

RICORSO IN OPPOSIZIONE A PIGNORAMENTO  (ART. 615 C.P.C.) 2

Sig.ra ..., nata a ... il ... res.te in ... via ... n. ..., C.F. ... e Sig. ... nato ... a ... il ... res.te in ... via ... n. ... C.F. ... 3 elettivamente domiciliati in ... presso lo studio dell'Avv. ... che li rappresenta e difende, come da procura in atti;

- opponenti -

CONTRO

La Soc. ... costituito con l'Avv. ... e domiciliato presso il suo studio sito in ...;

- creditrice procedente -

PREMESSO CHE

Il Sig. ... acquistava personalmente un ... (descrivere) dalla società ... nell'interesse della famiglia (descrivere) per il prezzo di Euro ... (all. 1);

Il Sig. ... non adempiva all'obbligazione pecuniaria e la soc. ... proponeva ricorso per D.I. nei suoi confronti innanzi al Tribunale di ...;

In accoglimento del ricorso il Tribunale di ... emetteva il D.I. n. ... (n. RGAC ... ) che la soc. ... notificava al Sig. ... il quale non lo impugnava nei termini di cui all'art. 645 c.p.c.;

All'esito, la soc. ... s.r.l. notificava al debitore il titolo esecutivo (il D.I. non impugnato e passato in giudicato) unitamente al precetto;

Al persistere dell'inadempimento del Sig. ..., la soc. ..., dopo aver eseguito le opportune visure ed acquisite le opportune informazioni, appurava che l’oggetto da essa venduto era stato alienato e la insussistenza di altri beni in comunione legale e quindi chiedeva procedersi al pignoramento dei beni mobiliari in proprietà personale del debitore;

La procedura non dava l'esito sperato, come si evince dal verbale negativo di pignoramento che si allega (all. 2);

All'esito la soc. ... s.r.l. ha sottoposto a pignoramento i seguenti beni ... di proprietà esclusiva della Sig.ra ... (all. 3 e 4), il cui valore corrisponde all'incirca al credito indicato nel precetto e nel pignoramento.

Tanto premesso, a mezzo del presente ricorso la Sig.ra ... propone opposizione al pignoramento dei predetti beni eseguito in suo danno per i seguenti motivi di

FATTO E DIRITTO

Illegittimità del pignoramento dei beni della Sig.ra ... per l'intero credito.

L'art. 190 c.c., recita “I creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della metà del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti”. L'acquisto del ... (descrivere) compiuto singolarmente dal Sig. ... è indubbiamente finalizzato a soddisfare l'interesse della famiglia, per cui rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 186, lett. c), c.c. Non si intende contestare questo aspetto, ma un altro ben più importante. I coniugi, odierni opponenti, sono in regime di comunione legale, ma non hanno acquistato beni, per cui il patrimonio della comunione legale è praticamente inesistente. Il Sig. ... è disoccupato da molti anni e non è titolare di alcun bene personale, neppure mobile; l'unica percettrice di reddito in famiglia è l'opponente Sig.ra .... Quindi la società ... creditrice procedente ha proceduto a pignorare due beni personali della Sig.ra ... per un importo corrispondente all'incirca all'importo del credito vantato. Tale pignoramento è illegittimo; infatti, l'art. 190 c.c., richiamato stabilisce che i beni personali dei coniugi rispondono delle obbligazioni che ricadono sulla comunione legale, solo in via sussidiaria e per metà del credito. È pertanto illegittimo il comportamento della soc. ... s.r.l. che avrebbe dovuto pignorare i beni della Sig.ra solo per metà dell'importo indicato nel precetto. La giurisprudenza di merito, nell'intento di delineare i confini applicativi dell'art. 190 c.c., ha chiarito in più occasioni che la responsabilità sussidiaria dei beni personali dei coniugi è integrale, cioè destinata ad estinguere l'importo totale del debito solo per le obbligazioni contratte da entrambi i coniugi (art. 186, lett. b), c.c.) e che il patrimonio personale del coniuge che agisce separatamente nell'interesse della famiglia risponde per intero della relativa obbligazione; non invece l'altro coniuge che non ha compiuto l'atto, il cui patrimonio risponde solo per metà del debito (Trib. Bergamo 18 dicembre 2001; Trib. Bergamo 21 gennaio 2002).

***

Tanto ritenuto, i Sig. come sopra costituiti e rappresentati rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

piaccia all'Ill.mo Giudice adito di:

- Accogliere l'opposizione dichiarando illegittimo il pignoramento dei seguenti beni ... o in subordine riducendone l'importo della metà.

- Con vittoria di spese.

Dichiarazione di valore:

Ai fini della legge sul contributo unificato si dichiara che la presente procedura è esente dal versamento dello stesso 4 .

Si producono i seguenti documenti

All. 1 ...,

All. 2 ...,

All. 3 ...,

All. 4 ....

Luogo e data ...

Firma Avv. ...

PROCURA

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'Avv. ..., eleggendo domicilio nello studio dello stesso in ..., via ... e conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge.

Per autentica della sottoscrizione

Firma Avv. ...

[1] 1. L’opposizione al pignoramento, avente lo scopo di contestare la pignorabilità dei beni pignorati, apre un giudizio di cognizione da proporre davanti al giudice competente per il merito Poiché, però, il pignoramento ha dato inizio al procedimento esecutivo, l’opposizione è presentata con ricorso al giudice dell’esecuzione. Questi dispone la comparizione delle parti e dispone i provvedimenti di cui all’art. 616 c.p.c.

[2] 2. Si rammenta che con DM del 7 agosto 2023, n. 110 recante “Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile” pubblicato in GU Serie Generale n.187 del 11-08-2023 ed entrato in vigore in data 26/08/2023 sono stati indicati dal Ministero della Giustizia i criteri di redazione degli atti processuali delle parti private e dei Giudici. Si precisa nell'art. 3 che l'esposizione deve essere contenuta nel limite massimo di: a) 80.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 40 pagine nel formato di cui all'articolo 6, quanto all'atto di citazione e al ricorso, alla comparsa di risposta e alla memoria difensiva, agli atti di intervento e chiamata di terzi, alle comparse e note conclusionali, nonché agli atti introduttivi dei giudizi di impugnazione; b) 50.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 26 pagine nel formato di cui all'articolo 6, quanto alle memorie, alle repliche e in genere a tutti gli altri atti del giudizio; c) 10.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 5 pagine nel formato di cui all'art. 6, quanto alle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter del c.p.c., quando non è necessario svolgere attività difensive possibili soltanto all'udienza. Nel successivo art. 5 si precisa che i suddetti limiti dimensionali possono essere superati se la controversia presenta questioni di particolare complessità, anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti, ovvero nel caso di proposizione di una domanda riconvenzionale, di una chiamata di terzo, di un atto di integrazione del contraddittorio, di un atto di riassunzione o di un'impugnazione incidentale. Altro importante criterio di redazione degli atti è contenuto nell'art.6 rubricato “tecniche redazionali” ove si invita l'utilizzo di caratteri di dimensioni di 12 punti; con interlinea di 1,5 e con margini orizzontali e verticali di 2,5 centimetri, con esclusione dell'inserimento di note.

[3] 3. In tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l'azione civile in sede penale e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati: le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il C.F., oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011, conv., con modif., in l. n. 111/2011).

[4] 4. Ai sensi della circolare DAG 03/03/2015.0036550.U non è dovuto il contributo unificato nel giudizio di opposizione all'esecuzione, di opposizione agli atti esecutivi e quello di opposizione di terzo proposti ad esecuzione già iniziata, dinnanzi al Giudice dell'esecuzione, ex artt. 615, comma 2, 617, comma 2 e 619 danno luogo ad una fase incidentale che si innesta nell'ambito del processo esecutivo pendente.

Commento

L'art. 190 c.c., sancisce la responsabilità patrimoniale sussidiaria dei beni personali dei coniugi per le obbligazioni contratte a norma dell'art. 186 c.c. Al fine di fugare dubbi di illegittimità costituzionale della disposizione, nella parte in cui pone una limitazione alla responsabilità patrimoniale dei coniugi ex art. 2740 c.c., fino alla metà del credito, con evidente pregiudizio delle ragioni creditorie del terzo, in dottrina si postula un'interpretazione evolutiva della norma – anche se contraria al suo tenore letterale – sostenendo che la responsabilità sussidiaria dei beni personali di entrambi i coniugi varrebbe solo per le obbligazioni contratte congiuntamente, mentre se l'obbligazione è stata assunta da un solo coniuge, ma nell'interesse della famiglia ai sensi dell'art. 186 c.c., quest'ultimo ne risponderà, in via sussidiaria, illimitatamente con il suo patrimonio personale ai sensi dell'art. 2740 c.c., per l'intero debito; diversamente in virtù del meccanismo operativo sancito dall'art. 190 c.c., a tale responsabilità patrimoniale del coniuge contraente si aggiunge quella dell'altro coniuge, nei limiti della metà del debito. Tale lettura evolutiva della norma è stata recepita dalla giurisprudenza di merito; si segnala in particolare Trib. Bergamo 18 dicembre 2001 secondo cui la responsabilità sussidiaria posta dall'art. 190 c.c., è limitata alla misura della metà del credito solo con riferimento al coniuge non debitore, mentre nell'ipotesi in cui i coniugi abbiano assunto un'obbligazione congiuntamente ai sensi dell'art. 186, lett. d), c.c., saranno chiamati a rispondere in solido e per l'intero, mentre nel caso in cui l'obbligazione sia stata contratta separatamente da uno di loro nell'interesse della famiglia ai sensi dell'art. 186, lett. c), c.c., solo quest'ultimo risponderà in via sussidiaria per l'intero ex art. 2740 c.c., valendo invece per l'altro, rimasto estraneo alla contrattazione, la limitazione di responsabilità nella misura della metà del credito. La medesima autorità giudiziaria ha confermato in un'altra pronuncia (Trib. Bergamo 21 gennaio 2002) che, nel caso di obbligazioni contratte da entrambi i coniugi ai sensi dell'art. 186, lett. d), c.c., la sussidiarietà dei beni personali dei coniugi, con limitazione alla metà del credito, non trova applicazione dovendone rispondere solidalmente con i loro patrimoni per l'intero credito. Laddove il creditore della comunione, dopo aver escusso infruttuosamente il patrimonio in comunione, agisca nei confronti di uno dei coniugi (si ritiene sia sufficiente il titolo esecutivo già posseduto; il creditore non dove procurarsene uno ad hoc nei confronti del coniuge, stante il meccanismo estensivo dell'efficacia del titolo esecutivo che promana dalla regola della sussidiarietà sancita dall'art. 190 c.c.), costui potrà eccepire l'esistenza di altri beni in comunione su cui il creditore procedente potrà soddisfarsi (beneficium excussionis).

La Corte di cassazione ha invece affermato che in caso di espropriazione di bene in comunione legale la trascrizione del pignoramento va eseguita anche nei confronti del coniuge non debitore, in quanto anch'egli soggetto passivo dell'espropriazione, considerato che nella struttura di fattispecie a formazione progressiva del pignoramento immobiliare la formalità pubblicitaria ha la funzione di completare il pignoramento e di renderlo opponibile ai terzi, dovendosi dar conto della natura di cespite in comunione legale nel quadro "D" della nota di trascrizione (Cass. III, n. 9536/2023).

Nella disciplina del diritto di famiglia, introdotta dalla l. n. 151 del 1975, l'obbligazione assunta da un coniuge, per soddisfare bisogni familiari, non pone l'altro coniuge nella veste di debitore solidale, difettando una deroga rispetto alla regola generale secondo cui il contratto non produce effetti rispetto ai terzi. Tale principio opera indipendentemente dal fatto che i coniugi si trovino in regime di comunione dei beni, essendo la circostanza rilevante solo sotto il diverso profilo della possibilità, da parte del creditore, di invocare la garanzia dei beni della comunione o del coniuge non stipulante, nei casi e nei limiti di cui agli artt. 189 e 190 c.c. (Cass. II, n. 37612/2021). Per il Tribunale di Viterbo (sent. 10 ottobre 2019, Resp. Civ. e prev., 2020, 2, 570) l'esecuzione forzata avente ad oggetto un bene in comunione legale è improcedibile, se l'atto di pignoramento non è notificato e trascritto, oltre che nei confronti del debitore, anche del suo coniuge.

L'onere probatorio deve ricadere sul debitore esecutato e non sul creditore procedente, per il quale la ricerca di tutti i beni in comunione legale risulterebbe oggettivamente gravosa, in considerazione della possibile esistenza di beni mobili non soggetti ad un particolare regime di pubblicità. È stato evidenziato da alcuni autori che il regime di responsabilità patrimoniale dei coniugi contenuto nel microsistema normativo previsto negli artt. 186-190 c.c., è inderogabile, per cui non sono valide le clausole contrattuali che vi derogano, come ad es. quelle con cui si esclude, specie nei contratti bancari, la limitazione della responsabilità sussidiaria dei beni personali nel limite della metà del credito. Tale clausola costituirebbe una modificazione convenzionale del regime di responsabilità patrimoniale per l'adempimento delle obbligazioni, che alla luce della norma imperativa dell'art. 2740 c.c., è sottratta alla disponibilità delle parti. Quanto riferito in questo commento si estende alle parti di un'unione civile ex art. 1, comma 13, l. n. 76/2016, se non hanno optato per un diverso regime patrimoniale.

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